Language of document : ECLI:EU:T:2013:274





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 maggio 2013 – Chiboub / Consiglio

(causa T‑188/11)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali – Mancanza di fondamento giuridico»

1.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed enti in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte in sottrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, enti od organismi loro associati – Decisione che si pone in un contesto conosciuto dall’interessato che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria – Limiti – Motivazione che non può consistere in una formulazione generica e stereotipata [Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); decisione del Consiglio 2011/79] (v. punti 38-44)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Obbligo per il giudice di attenersi all’ambito della controversia definito dalle parti – Obbligo per il giudice di pronunciarsi fondandosi unicamente sugli argomenti dedotti dalle parti – Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punti 47, 48)

3.                     Unione europea – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed enti in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte in sottrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, enti od organismi loro associati – Congelamento dei capitali per riciclaggio di denaro imposto da una decisione di esecuzione – Sovrapposizione delle nozioni di sottrazione di fondi pubblici e di riciclaggio di denaro – Insussistenza – Presunzione di un rapporto necessario tra gli atti di riciclaggio di denaro commessi dai familiari dei dirigenti del paese con sottrazioni di fondi pubblici – Insussistenza – Annullamento (Decisioni del Consiglio 2011/72, art. 1, § 1, e 2011/79) (v. punti 52-57, 68-71, 73, 75, 87)

4.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed enti in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte in sottrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, enti od organismi loro associati – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione (Decisione del Consiglio 2011/72) (v. punto 85)

5.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed enti in considerazione della situazione in Tunisia – Annullamento in due diversi momenti di due atti contenenti identiche misure restrittive – Rischio di serio pregiudizio per la certezza del diritto – Mantenimento degli effetti del primo di detti atti sino alla produzione di effetti dell’annullamento del secondo (Art 264 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60; regolamento del Consiglio n. 101/2011; decisione del Consiglio 2011/72) (v. punti 92-95)

Oggetto

Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 62), in secondo luogo, della decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2011, che attua la decisione 2011/72 (GU L 31, pag. 40) e, in terzo luogo, del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

L’allegato alla decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia, come modificata dalla decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2011, che attua la decisione 2011/72, è annullato nella parte in cui riguarda il sig. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub.

2)

Il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia, è annullato nella parte in cui riguarda il sig. Chiboub.

3)

Gli effetti dell’allegato alla decisione 2011/79, come modificata dalla decisione di esecuzione 2011/79, sono mantenuti nei confronti del sig. Chiboub fino a quando l’annullamento del regolamento n. 101/2011 nella parte in cui riguarda il sig. Chiboub produca effetti.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Chiboub.

5)

La Commissione europea e la Repubblica tunisina sopporteranno le proprie spese.