Language of document : ECLI:EU:T:2013:273

Causa T‑187/11

Mohamed Trabelsi e altri

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali – Articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ricorso per risarcimento danni – Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale – Irricevibilità»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 maggio 2013

1.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni dirette a ottenere una tutela per uno dei ricorrenti o l’autorizzazione di un diritto di replica per uno o più ricorrenti – Irricevibilità

(Art. 13 TUE; art. 263 TFUE)

2.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità

(Art. 263 TFUE)

3.      Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Atto separato – Insussistenza – Irricevibilità

(Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2 e 3)

4.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento di danni asseritamente causati da un’istituzione dell’Unione – Mancanza di precisione quanto al comportamento addebitato a tale istituzione, alla natura del danno e al nesso di causalità – Irricevibilità

[Art. 340, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

5.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni dirette contro uno Stato membro e presentate sulla base delle disposizioni del diritto nazionale – Irricevibilità

(Art. 263 TFUE)

6.      Unione europea – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte in distrazioni di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Autorità competente a firmare la decisione

(Artt. 16, § 9, TUE e 18, § 3, TUE; regolamento interno del Consiglio, art. 2, § 5, comma 2; decisione del Consiglio 2011/79)

7.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Errore nell’indicazione del testo normativo applicabile – Irrilevanza – Presupposti

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

8.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte in distrazioni di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria – Limiti – Motivazione che non può consistere in una formulazione generica e stereotipata

(Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; decisione del Consiglio 2011/79)

9.      Unione europea – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte in distrazioni di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Restrizione del diritto di proprietà – Presupposti – Rispetto da parte della decisione di attuazione delle condizioni previste dalla decisione di base – Insussistenza – Violazione del diritto di proprietà

[Art. 21, § 2, b) e d), TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, § 1, e 52, § 1; decisioni del Consiglio 2011/72, artt. da 1 a 3 e 5, e 2011/79]

10.    Procedimento giurisdizionale – Obbligo per il giudice di attenersi all’ambito della controversia definito dalle parti – Obbligo per il giudice di pronunciarsi fondandosi unicamente sugli argomenti dedotti dalle parti – Insussistenza

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2)

11.    Unione europea – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte in distrazioni di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione

(Art. 263 TFUE; decisioni del Consiglio 2011/72, artt. da 1 a 3 e 5, e 2011/79)

12.    Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte in distrazioni di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Annullamento che determina l’annullamento di un regolamento e che priva di base giuridica qualsiasi misura restrittiva – Rischio di pregiudizio grave e irreparabile per l’efficacia di qualsiasi congelamento di beni che possa, in futuro, essere deciso dal Consiglio nei confronti delle persone destinatarie dell’atto annullato – Mantenimento degli effetti della decisione annullata fino alla scadenza del termine per l’impugnazione o al rigetto di quest’ultima

(Art. 264 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, comma 2; regolamento del Consiglio n. 101/2011; decisione del Consiglio 2011/79)

1.      Nessuna disposizione dei Trattati né alcun principio attribuisce al Tribunale la competenza a statuire su una domanda di tutelare un ricorrente o di autorizzare un diritto di replica per uno o più ricorrenti. Ciò considerato, una simile domanda dev’essere respinta in quanto proposta dinanzi ad un giudice manifestamente incompetente a conoscerne.

(v. punti 36-38)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 40, 41)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 43, 45)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 46-48)

5.      Il diritto che trae origine dal Trattato UE e dal Trattato FUE, che ha una fonte autonoma, per sua natura non può trovare un limite in qualsivoglia norma di diritto nazionale senza che sia posto in discussione il fondamento giuridico della stessa Unione. Pertanto, una disposizione nazionale non può essere utilmente invocata a sostegno di un ricorso di annullamento diretto contro un atto dell’Unione.

(v. punti 50, 61)

6.      Dagli articoli 16, paragrafo 9, TUE, 18, paragrafo 3, TUE e 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento interno del Consiglio emerge che l’autorità competente a firmare gli atti adottati dalla formazione del Consiglio incaricata degli affari esteri è, in linea di principio, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Tuttavia, quest’ultimo può, all’occorrenza, farsi sostituire dal membro di tale formazione che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio, senza dover provare una delega alla firma.

(v. punti 57, 58)

7.      Un errore commesso nell’individuazione del testo normativo applicabile non comporta l’irricevibilità della censura dedotta, qualora l’oggetto e l’esposizione sommaria di tale censura risultino in modo sufficientemente chiaro dal ricorso. Ne consegue che un ricorrente non è neppure tenuto ad indicare esplicitamente la norma specifica sulla quale egli basa la sua censura, a condizione che la sua argomentazione sia sufficientemente chiara perché la parte avversa e il giudice dell’Unione possano individuarla senza difficoltà.

(v. punto 63)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 66-72)

9.      L’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantisce il diritto di proprietà. Tale diritto non costituisce, tuttavia, una prerogativa assoluta. Emerge dall’articolo 52, paragrafo 1, di tale Carta che, per essere ritenuta conforme al diritto dell’Unione, una limitazione all’esercizio del diritto di proprietà deve, in ogni caso, rispondere a tre condizioni. In primo luogo, la limitazione deve essere prevista dalla legge e la misura in questione deve quindi avere un fondamento normativo. In secondo luogo, deve perseguire un obiettivo di interesse generale, riconosciuto come tale dall’Unione. In terzo luogo, la limitazione non deve essere eccessiva. Con riferimento a quest’ultima condizione, da un lato, la limitazione deve essere necessaria e proporzionale allo scopo perseguito e, dall’altro, il contenuto essenziale del diritto o della libertà in questione non deve essere leso.

Viene meno alla prima di queste condizioni una decisione che attua una decisione di congelamento di capitali nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia la quale fa applicazione di un criterio diverso da quello previsto dalla decisione che costituisce il suo fondamento normativo. Così è nel caso in cui una simile decisione di attuazione abbia incluso il ricorrente tra le persone destinatarie di un congelamento di beni con la motivazione che egli era sottoposto ad indagine giudiziaria per azioni compiute nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro, mentre la decisione di base esige il congelamento dei beni posseduti dalle persone responsabili di distrazione di fondi pubblici, poiché, da un lato, non è accertato che, rispetto al diritto penale dello Stato interessato, la nozione di distrazione di fondi pubblici ricomprende quella di riciclaggio del denaro e, dall’altro, la definizione di riciclaggio del denaro risultante dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, non corrisponde alle semplici azioni che permettono di occultare l’origine illecita di capitali provenienti da distrazioni di fondi pubblici. Una simile decisione di attuazione non può essere considerata come prevista dalla legge ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(v. punti 75, 78-81, 91, 93-96)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punto 82)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punto 115)

12.    Le sentenze con le quali il Tribunale annulla una decisione adottata da un’istituzione o un organo dell’Unione hanno, in linea di principio, un effetto immediato, nel senso che l’atto annullato è eliminato retroattivamente dall’ordinamento giuridico ed è considerato come mai esistito. Cionondimeno, sulla base dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, il Tribunale può conservare provvisoriamente gli effetti di una decisione annullata.

Analogamente a quanto disposto dall’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, riguardante i regolamenti annullati, si devono mantenere gli effetti della decisione annullata fino allo scadere del termine per l’impugnazione o fino al rigetto di quest’ultima laddove, se la sentenza del Tribunale fosse immediatamente eseguita, il regolamento relativo a misure restrittive di congelamento dei capitali riguardante il ricorrente sarebbe sprovvisto di fondamento normativo e, in applicazione dell’articolo 266, primo comma, TFUE, il Consiglio sarebbe tenuto ad abrogarlo nei suoi confronti. Il ricorrente sarebbe, così, in grado di trasferire completamente o in parte le sue attività al di fuori dell’Unione europea, cosicché rischierebbe di essere compromessa in modo grave ed irreparabile l’efficacia di qualsiasi congelamento di beni idoneo ad essere disposto, in futuro, dal Consiglio nei suoi confronti, quando invece non si possa escludere che sia giustificato iscrivere la suddetta persona sull’elenco allegato a tale decisione, per ragioni diverse da quelle descritte nella medesima.

(v. punti 118, 121-123)