Language of document :

Ricorso proposto il 26 agosto 2013 – SNCM/Commissione

(Causa T-454/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marsiglia, Francia) (rappresentanti: A. Winckler, F.-C. Laprévote, J.-P. Mignard e S. Mabile, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, in forza dell’articolo 263 TFUE, la decisione C(2013) 1926 def. della Commissione del 2 maggio 2013;

in subordine, annullare parzialmente tale decisione nella parte in cui afferma che l’importo dell’aiuto include gli elementi citati al punto 218 della decisione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo atto introduttivo, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2013) 1926 def. della Commissione, del 2 maggio 2013, con cui la Commissione ha, innanzitutto, qualificato come aiuti di Stato le compensazioni finanziarie versate alla Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) ed alla Compagnie Méridionale de Navigation (CNM) sulla base di servizi di trasporto marittimi forniti tra Marsiglia e la Corsica per gli anni 2007-2013 nell’ambito di una convenzione di servizio pubblico. Inoltre, la Commissione ha dichiarato compatibili con il mercato interno le compensazioni versate alla SNCM e alla CNM per servizi di trasporto forniti nel corso dell’anno (in prosieguo: il «servizio detto “di base” »), ma ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le compensazioni versate relative ai servizi forniti durante i periodi di punta, ossia i periodi di Natale, di febbraio, di primavera-autunno e/o il periodo estivo (in prosieguo: il «servizio detto “complementare”»). Infine, la Commissione ha disposto il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno [procedimento in materia di aiuti di Stato SA.22843 2012/C (ex 2012/NN)].

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente su errori di diritto e di fatto e su manifesti errori di valutazione, in quanto a torto la Commissione ha affermato che il servizio «complementare» non costituisce un servizio economico di interesse generale. La ricorrente sostiene che, in tal modo, la Commissione ha:

commesso un errore di diritto, poiché ha limitato la discrezionalità riconosciuta agli Stati nella definizione dei loro servizi pubblici dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

utilizzato un metodo di verifica erroneo e non applicabile alla fattispecie di «effettiva esigenza» di servizio pubblico;

commesso un errore di diritto, un errore di fatto e un manifesto errore di valutazione, poiché ha esaminato separatamente il servizio «di base» e il servizio «complementare»;

commesso un manifesto errore di valutazione relativamente all’assenza di iniziativa privata nell’ambito del servizio «complementare».

Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione in quanto la Commissione a torto ha considerato che l’attribuzione della convenzione di servizio pubblico non rispondeva al quarto criterio fissato dalla sentenza della Corte del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Racc. pag. I-7747), nonostante quest’ultima risultasse da una gara d’appalto aperta e trasparente.

Terzo motivo, dedotto in via subordinata e ammesso e non concesso che la compensazione del servizio «complementare» costituisca un aiuto, che verte su una violazione degli articoli 106, paragrafo 2, TFUE e 107 TFUE, dei principi di proporzionalità e di divieto di arricchimento senza causa, nonché su un manifesto errore di valutazione all’atto dell’esame dell’aiuto da recuperare, in quanto il calcolo dell’aiuto da recuperare non terrebbe in considerazione né i costi supplementari reali sostenuti dalla SNCM a fronte del servizio «complementare», né la sottocompensazione relativa al servizio «di base» e, in ogni caso, poggerebbe su un’errata valutazione della parte di compensazione riconosciuta per il servizio «di base» e della parte riconosciuta per il servizio «complementare».

Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di legittimo affidamento, in quanto la Commissione avrebbe contraddetto la sua prassi decisoria e avrebbe applicato la comunicazione SIEG 1 , che non era stata adottata alla data della firma della convenzione di servizio pubblico. La ricorrente sostiene inoltre che la durata del procedimento è stata tale da fondare in capo ad essa un legittimo affidamento idoneo a impedire alla Commissione di ingiungere alle autorità nazionali il recupero degli aiuti.

Quinto motivo, vertente su una violazione del principio di parità di trattamento che ha comportato un’ingiustificata disparità di trattamento fra la SNCM e altre società di navigazione.

____________

____________

1 Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU 2012, C 8, pag. 4).