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Ricorso proposto il 14 agosto 2013 – Syngenta Crop Protection e altri / Commissione

(Causa T-451/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Syngenta Crop Protection AG (Basilea, Svizzera); Syngenta Crop Protection (Bruxelles, Belgio); Syngenta Bulgaria (Sofia, Bulgaria); Syngenta Czech s.r.o. (Praga, Repubblica ceca); Syngenta Crop Protection A/S (Copenhagen, Danimarca); Syngenta France SAS (Saint-Sauveur, Francia); Syngenta Agro GmbH (Maintal, Germania); Syngenta Hellas AEBE – Proïonta Fytoprostasias & Sporoi (Anthoussa Attica, Grecia); Syngenta Növényvédelmi kft (Budapest, Ungheria), Syngenta Crop Protection SpA (Milano, Italia); Syngenta Crop Protection BV (Roosendaal, Paesi Bassi); Syngenta Polska sp. z o.o. (Varsavia, Polonia); Syngenta Agro Srl (Bucarest, Romania); Syngenta Slovakia s.r.o. (Bratislava, Slovacchia); Syngenta Agro, SA (Madrid, Spagna); Syngenta UK Ltd (Cambridge, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti D. Waelbroeck, D. Slater e I. Antypas)

Convenuti: Commissione europea e Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 (il «regolamento controverso») nella sua interezza o, in subordine, nella parte in cui impone restrizioni all’uso di tiametoxam («TMX»), di sementi conciate con TMX e di prodotti contenenti TMX;

condannare l’UE, rappresentata dalla Commissione, a risarcire tutti i danni subiti dalle ricorrenti come conseguenza della violazione, da parte della Commissione, dei propri obblighi giuridici, più interessi;

condannare la Commissione alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento controverso avrebbe imposto restrizioni all’uso di TMX prive di fondamento scientifico e non avrebbe rispettato le regole del giusto procedimento, in violazione degli articoli 4, 12, paragrafo 2, 21, 49 e dell’allegato II del regolamento n.1107/20091 , né i principi della certezza del diritto e del diritto di difesa. In particolare, l’esame condotto dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) e le restrizioni conseguentemente imposte non si fondavano su alcuna nuova evidenza scientifica che rivelasse l’esistenza di rischi, ignoravano significative evidenze scientifiche pertinenti, contenevano errori materiali su parametri essenziali e non si basavano su alcuna metodologia concordata per condurre una valutazione dei rischi. Inoltre, l’AESA non ha rilevato alcun rischio per la sopravvivenza delle colonie di api né di effetti subletali, e non ha presentato alcuna conclusione negativa fondata sugli attuali studi empirici. Il procedimento di esame e di adozione delle misure restrittive è stato accelerato al punto tale che l’esame scientifico non ha potuto essere esaustivamente condotto e che ai soggetti interessati non sono state concesse adeguate opportunità di fornire il loro contributo.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento controverso ha imposto restrizioni sproporzionate e discriminatorie all’uso di TMX, basate su rischi puramente ipotetici, senza condurre una valutazione scientifica esaustiva né alcuna valutazione di impatto, in violazione del principio di precauzione e del principio di proporzionalità.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento controverso è stato adottato in violazione del principio di buona amministrazione e dell’obbligo di diligenza, in conseguenza di un irragionevole mandato conferito all’AESA e di un procedimento accelerato che non ha permesso ai soggetti interessati di fornire un adeguato contributo e non ha tenuto conto dell’evidenza scientifica pertinente, senza condurre alcuna valutazione di impatto.

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1 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009 L 309, pag. 1).