Language of document : ECLI:EU:T:2017:134

Causa T‑454/13

Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM)

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Cabotaggio marittimo – Aiuti cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) e della Compagnie méridionale de navigation – Servizio di interesse economico generale – Compensazioni per un servizio complementare al servizio di base destinato a coprire i periodi di punta durante la stagione turistica – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Nozione di aiuto di Stato – Vantaggio – Sentenza Altmark – Determinazione dell’importo dell’aiuto»

Massime – sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 1o marzo 2017

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa – Esclusione – Condizioni enunciate nella sentenza Altmark

(Art. 107, § 1, TFUE)

2.      Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Definizione dei servizi di interesse economico generale – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Controllo della Commissione limitato al caso dell’errore manifesto – Possibilità di valutazione sulla base di orientamenti previamente adottati dalla Commissione

(Artt. 106, § 2, TFUE e 107, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 3577/92, artt. 1 e 4; comunicazione della Commissione 2012/C 8/02, punto 46)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Considerazione di una prassi anteriore – Esclusione

(Art. 107, § 1, TFUE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato interno – Obbligo di motivazione – Portata

(Artt. 107, § 1, TFUE e 296 TFUE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa – Prima condizione enunciata nella sentenza Altmark – Settore del cabotaggio marittimo – Definizione dei servizi di interesse economico generale – Bisogno reale di servizio pubblico – Portata – Obbligo per le autorità nazionali di dimostrare l’esistenza di una carenza di iniziativa privata

(Art. 107, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 3577/92, artt. 1 e 4)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa – Quarta condizione enunciata nella sentenza Altmark – Procedura di gara d’appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire i servizi di cui trattasi al minor costo per la collettività – Portata

(Art. 107, § 1, TFUE)

7.      Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Ripristino della situazione anteriore – Violazione dei principi di proporzionalità e del divieto di arricchimento senza causa – Insussistenza

(Artt. 106, § 2, TFUE e 107, § 1, TFUE)

8.      Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Obbligo – Beneficiari in difficoltà o in stato di fallimento – Irrilevanza

(Art. 108, § 2, TFUE)

9.      Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Ripristino della situazione anteriore – Calcolo dell’importo da recuperare

(Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, §§ 1 e 2)

10.    Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Aiuto concesso in violazione delle regole procedurali di cui all’articolo 108 TFUE – Eventuale affidamento legittimo dei beneficiari degli aiuti – Tutela – Presupposti e limiti – Circostanze eccezionali – Insussistenza

(Art. 108, §§ 2 e 3, TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 84‑90)

2.      Alla luce, da un lato, dell’ampio potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro quanto alla definizione della funzione di servizio di interesse economico generale (SIEG) e alle condizioni di applicazione della stessa e, dall’altro, della portata del controllo limitato all’errore manifesto che la Commissione è autorizzata a esercitare a tale titolo, neppure il controllo che deve essere esercitato dal Tribunale sulla valutazione della Commissione a tal riguardo può eccedere lo stesso limite e, pertanto, tale controllo deve limitarsi a esaminare se correttamente la Commissione abbia constatato, o abbia escluso, l’esistenza di un errore manifesto dello Stato membro.

Tuttavia, il potere di definizione dei SIEG, da parte dello Stato membro, non è illimitato e non può essere esercitato in maniera arbitraria al solo fine di sottrarre un settore particolare all’applicazione delle regole di concorrenza. In particolare, quando esistono norme specifiche di diritto dell’Unione che disciplinano la definizione del contenuto e del perimetro del SIEG, esse vincolano la valutazione degli Stati membri, conformemente al punto 46 della comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale.

Orbene, nella fattispecie, esistevano siffatte norme, nel caso di specie le disposizioni del regolamento n. 3577/92, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), il cui articolo 1 sancisce il principio della libera prestazione di servizi di cabotaggio marittimo nell’Unione e il cui terzo considerando precisa che detto regolamento mira ad abolire le restrizioni a tale libera prestazione. Al suo articolo 4, il regolamento cabotaggio marittimo prevede possibili deroghe a tale principio cardine, ossia la facoltà per gli Stati membri di concludere contratti di servizio pubblico con le compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole, o di imporre loro obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio.

(v. punti 93, 112‑115)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 98, 99)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 102)

5.      Tenuto conto dell’iter logico seguito dalla Corte nella sentenza del 20 febbraio 2001, Analir e a., C‑205/99, basato su un’interpretazione degli articoli 1 e 4 del regolamento n. 3577/92, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) alla luce del loro obiettivo fondamentale, ossia garantire la libera prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo e, pertanto, ammettere limitazioni di tale libertà solo a condizioni particolarmente rigorose, correttamente, nella decisione che dichiara gli aiuti in questione incompatibili con il mercato interno, la Commissione ha ritenuto, per verificare il rispetto del primo criterio Altmark, che «il perimetro del servizio pubblico, quale definito da un contratto di servizio pubblico, [dovesse] essere necessario e proporzionato a un bisogno reale di servizio pubblico, dimostrato dall’insufficienza di servizi di trasporto regolari in una situazione di libera concorrenza».

Le autorità nazionali non possono esimersi dal dimostrare l’esistenza di una carenza di iniziativa privata. Infatti, dal punto 34 della citata sentenza Analir e a. emerge chiaramente che la dimostrazione dell’esistenza di un bisogno reale di servizio pubblico è collegata a quella dell’esistenza di siffatta carenza. In altri termini, è in base alla constatazione di una carenza di iniziativa privata che si determina il bisogno reale di servizio pubblico.

Pertanto, per poter istituire un servizio di interesse economico generale (SIEG) nel settore del cabotaggio marittimo, non basta che lo Stato membro invochi il perseguimento di un obiettivo di continuità territoriale. È altresì necessario che la realizzazione di tale obiettivo non sia già garantita dal semplice gioco delle forze del mercato. Se quest’ultimo consente di raggiungere una parte di detto obiettivo, l’istituzione di tale SIEG è giustificata solo nei limiti in cui risponde alla carenza corrispondente del mercato.

(v. punti 119, 124, 125, 172)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 238)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 268, 269)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 270)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punto 278)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 282‑284, 292, 293)