Language of document : ECLI:EU:F:2013:22

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Prima Sezione)

26 febbraio 2013

Causa F‑74/11

Aleksandra Bojc Golob

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Agente contrattuale – Contratto a tempo indeterminato – Risoluzione»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Bojc Golob chiede l’annullamento della decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti d’assunzione della Commissione europea (in prosieguo: l’«AACC») del 30 settembre 2010 con la quale si pone fine al suo contratto a tempo indeterminato e, in quanto necessario, l’annullamento della decisione dell’AACC del 13 aprile 2011 recante rigetto del reclamo presentato il 20 dicembre 2010 in applicazione dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo lo «Statuto»).

Decisione: Il ricorso è respinto. La ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Art. 296 TFUE)

2.      Funzionari – Tutela della sicurezza e della salute – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Ambito di applicazione – Contratto di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Inclusione – Contratto di lavoro a tempo indeterminato – Esclusione

(Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 1)

3.      Funzionari – Agenti contrattuali – Tutela della sicurezza e della salute – Stabilità dell’impiego – Finalità priva di carattere vincolante – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Ammissibilità

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 47, c), i)]

1.      L’esame relativo all’esistenza e alla portata della motivazione di una decisione della Commissione rientra nel controllo delle forme sostanziali e, quindi, della legittimità formale di tale decisione. Esso va tenuto distinto dall’esame della fondatezza della motivazione di tale decisione, che rientra dal canto suo nel controllo della legittimità sostanziale.

(v. punto 31)

Riferimento:

Corte: 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P (punto 67)

Tribunale di primo grado: 18 gennaio 2005, Confédération nationale du crédit mutuel/Commissione, T‑93/02 (punto 67)

2.      L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ha lo scopo, da una parte, di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione e, dell’altra, di creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

Pertanto, la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro sono destinati ad applicarsi ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri soggetti del settore pubblico e sono diretti a disciplinare il ricorso, in successione, a contratti di lavoro a tempo determinato, considerati come una fonte potenziale di abusi a detrimento dei lavoratori. Per contro, la direttiva e l’accordo quadro non sono pertinenti per valutare la situazione delle persone che hanno usufruito di un contratto a tempo indeterminato.

(v. punti 38-40)

Riferimento:

Corte: 4 luglio 2006, Adeneler e a., C‑212/04 (punti 54 e 63)

3.      Anche se la stabilità dell’impiego è intesa come un elemento portante della tutela dei lavoratori, essa non costituisce un principio generale di diritto sulla cui base possa essere valutata la legittimità di un atto di un’istituzione. Di conseguenza, il detto principio non può essere interpretato nel senso che vieti all’istituzione di porre termine ad un contratto a tempo indeterminato conformemente all’articolo 47, lettera c), sub i), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

(v. punti 42 e 43)

Riferimento:

Corte: 22 novembre 2005, Mangold, C‑144/04 (punto 64)