Language of document : ECLI:EU:C:2023:836

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

9 novembre 2023 (*)

«Impugnazione – Concorrenza – Controllo delle concentrazioni tra imprese – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Eccezione di illegittimità – Articolo 4, paragrafo 1 – Obbligo di notifica preventiva delle concentrazioni – Articolo 7, paragrafo 1 – Obbligo di sospensione delle concentrazioni – Ambito di applicazione – Nozione di “realizzazione” di una concentrazione – Articolo 14, paragrafo 2 – Decisione che infligge ammende per la realizzazione di un’operazione di concentrazione prima della sua notifica e della sua autorizzazione – Obbligo di motivazione – Principio di proporzionalità – Competenza estesa al merito»

Nella causa C‑746/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 2 dicembre 2021,

Altice Group Lux Sàrl, già New Altice Europe BV, in liquidazione, rappresentata da R. Allendesalazar Corcho e H. Brokelmann, abogados,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata inizialmente da M. Domecq, M. Farley e F. Jimeno Fernández, successivamente da M. Domecq e M. Farley, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A.-L. Meyer e O. Segnana, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, N. Piçarra, M. Safjan,, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1º febbraio 2023,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 aprile 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Altice Group Lux Sàrl, già New Altice Europe BV, in liquidazione (in prosieguo: la «Altice»), chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 settembre 2021, Altice Europe/Commissione (T‑425/18; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:607), con la quale quest’ultimo ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta a tale società dall’articolo 4 della decisione C(2018) 2418 final della Commissione, del 24 aprile 2018, che infligge ammende per la realizzazione di una concentrazione in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 (caso M.7993 – Altice/PT Portugal) (in prosieguo: la «decisione controversa»), in EUR 56 025 000 e ha respinto il suo ricorso quanto al resto.

 Contesto normativo

 Regolamento (CE) n. 139/2004

2        Il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1989, L 395, pag. 1), è stato abrogato, con effetto dal 1º maggio 2004, dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1). Tenuto conto del periodo interessato dal comportamento oggetto della decisione controversa, è quest’ultimo regolamento ad essere applicabile ratione temporis.

3        I considerando 5, 6, 8, 20 e 34 del regolamento n. 139/2004 enunciano quanto segue:

«(5)      Si dovrebbe tuttavia garantire che il processo di ristrutturazione non comporti un pregiudizio durevole per la concorrenza. Il diritto comunitario deve pertanto contenere disposizioni applicabili alle concentrazioni che possono ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo.

(6)      Occorre quindi uno strumento giuridico specifico che consenta un controllo efficace di tutte le concentrazioni in funzione della loro incidenza sulla struttura della concorrenza nella Comunità e che sia il solo applicabile a tali concentrazioni. Il regolamento [n. 4064/89] ha consentito di sviluppare una politica comunitaria in questo campo. Oggi, tuttavia, alla luce dell’esperienza acquisita, è opportuno rifondere detto regolamento in un atto concepito per far fronte alle sfide di un mercato più integrato e del futuro allargamento dell’Unione europea. In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall’articolo 5 del trattato, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

(...)

(8)      Le disposizioni da adottare nel presente regolamento dovrebbero applicarsi alle modifiche strutturali importanti il cui effetto sul mercato si estende oltre le frontiere nazionali di uno Stato membro. Tali concentrazioni dovrebbero, di norma, essere riesaminate esclusivamente a livello comunitario, applicando un sistema di sportello unico e conformemente al principio di sussidiarietà.

(...)

(20)      Conviene definire la nozione di concentrazione in modo da coprire le operazioni che producono una modifica duratura del controllo delle imprese interessate e pertanto nella struttura del mercato. (...) È inoltre opportuno trattare come un’unica concentrazione le operazioni che sono strettamente collegate tra loro con vincolo condizionale o assumono la forma di una serie di operazioni su valori mobiliari concluse in un periodo di tempo ragionevolmente breve.

(...)

(34)      Per garantire una sorveglianza efficace occorre obbligare le imprese a notificare preventivamente le concentrazioni di dimensione comunitaria dopo la conclusione dell’accordo, la comunicazione dell’offerta pubblica o l’acquisizione di una partecipazione di controllo. (...) La realizzazione della concentrazione dovrebbe essere sospesa fino all’adozione di una decisione definitiva della Commissione. Tuttavia dovrebbe essere possibile concedere una deroga dall’obbligo di sospensione, su domanda delle imprese interessate, se del caso. (...)».

4        L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Campo d’applicazione», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Il presente regolamento si applica a tutte le concentrazioni di dimensione comunitaria come definite dal presente articolo, fatti salvi l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 22».

5        L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Definizione di concentrazione», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.      Si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo a seguito:

a)      della fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti o parti di imprese; oppure

b)      dell’acquisizione, da parte di una o più persone che già detengono il controllo di almeno un’altra impresa, o da parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell’insieme o di parti di una o più altre imprese.

2.      Si ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa; trattasi in particolare di:

a)      diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un’impresa;

b)      diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un’impresa».

6        L’articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Notificazione preventiva delle concentrazioni e rinvio prima della notificazione su richiesta delle parti notificanti», al paragrafo 1, primo comma, dispone quanto segue:

«Le concentrazioni di dimensione comunitaria di cui al presente regolamento sono notificate alla Commissione [europea] prima della loro realizzazione e dopo la conclusione dell’accordo, la comunicazione dell’offerta d’acquisto o di scambio o l’acquisizione di una partecipazione di controllo».

7        L’articolo 7 del regolamento n. 139/2004, intitolato «Sospensione della concentrazione», ai paragrafi 1 e 3 stabilisce quanto segue:

«1.      Una concentrazione di dimensione comunitaria, quale è definita all’articolo 1, o che è destinata ad essere esaminata dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune da una decisione adottata a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 8, paragrafo 1 o paragrafo 2, ovvero sulla base della presunzione di cui all’articolo 10, paragrafo 6.

(...)

3.      La Commissione può accordare, su domanda, una deroga agli obblighi di cui ai paragrafi 1 o 2. La domanda di deroga deve essere debitamente motivata. Nel decidere se accogliere tale domanda, la Commissione tiene conto tra l’altro degli effetti che la sospensione può produrre su una o più delle imprese interessate dalla concentrazione e sui terzi e del pregiudizio che la concentrazione può arrecare alla concorrenza. La deroga può essere subordinata a condizioni ed oneri destinati a garantire condizioni di effettiva concorrenza. Essa può essere chiesta e accordata in qualsiasi momento, sia prima della notifica o dopo la transazione».

8        L’articolo 8 di tale regolamento, intitolato «Poteri di decisione della Commissione», al paragrafo 4 dispone quanto segue:

«Se la Commissione accerta che una concentrazione

a)      è già stata realizzata e che tale concentrazione è stata dichiarata incompatibile con il mercato comune; o

b)      è stata realizzata contravvenendo ad una condizione imposta in una decisione adottata a norma del paragrafo 2 secondo la quale, in mancanza della condizione, la concentrazione soddisfarebbe il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 3, o, nei casi contemplati dall’articolo 2, paragrafo 4, non soddisfarebbe i criteri di cui all’articolo [101, paragrafo 3, TFUE,]

[l]a Commissione può:

–        ordinare alle imprese interessate di dissolvere la concentrazione, in particolare mediante lo scioglimento dell’entità nata dalla fusione o la cessione di tutte le azioni o le parti del patrimonio acquisite, in modo da ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione. Qualora la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione non possa essere ripristinata dissolvendo la concentrazione, la Commissione può prendere qualsiasi altra misura atta a ripristinare per quanto possibile tale situazione,

–        ordinare qualsiasi altra misura opportuna per assicurare che le imprese smembrino la concentrazione o prendano altri provvedimenti di ripristino della situazione anteriore come ordinato nella sua decisione.

Nei casi rientranti nel primo comma, lettera a), le misure di cui al primo comma possono essere imposte in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta».

9        Ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento:

«2.      La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), o alle imprese interessate ammende fino a concorrenza del 10% del fatturato totale realizzato dall’impresa interessata, quale definita all’articolo 5, quando intenzionalmente o per negligenza:

a)      omettano di notificare una concentrazione conformemente all’articolo 4 e all’articolo 22, paragrafo 3, prima della sua realizzazione, a meno che vi siano espressamente autorizzate dall’articolo 7, paragrafo 2, o mediante decisione adottata a norma dell’articolo 7, paragrafo 3,

b)      realizzino una concentrazione violando l’articolo 7,

(...)

3.      Nel determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto del tipo, della gravità e della durata dell’infrazione».

10      L’articolo 16 dello stesso regolamento, intitolato «Controllo della Corte di giustizia», così dispone:

«La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell’articolo [261 TFUE] per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione stabilisce un’ammenda o una penalità di mora; essa può sopprimere, ridurre o maggiorare l’ammenda o la penalità di mora inflitta».

 La comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale

11      I punti 18 e 54 della comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2008, C 95, pag. 1, e rettifica in GU 2009, C 43, pag. 10; in prosieguo: la «comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale») così recitano:

«(18)      Il controllo può essere acquisito anche su base contrattuale. Onde conferire il controllo, il contratto deve determinare un controllo della gestione e delle risorse dell’altra impresa analogo a quello derivante dall’acquisizione di quote o di attivi. Oltre che dal trasferimento del controllo sulla gestione e sulle risorse, tali contratti devono essere caratterizzati da una durata molto lunga (normalmente senza possibilità di recesso anticipato per la parte che concede i diritti contrattuali); (...) Anche contratti di questo tipo possono condurre ad una situazione di controllo congiunto qualora sia il proprietario degli attivi sia l’impresa che controlla la gestione godano di diritti di veto sulle decisioni economiche strategiche (...)

(...)

(54)      Si ha acquisizione del controllo esclusivo se un’impresa può esercitare da sola un’influenza determinante su un’impresa. È possibile distinguere tra due situazioni generali nelle quali un’impresa detiene il controllo esclusivo. Nel primo caso, l’impresa che detiene il controllo esclusivo gode del potere di stabilire le decisioni aziendali strategiche dell’altra impresa. Questo potere è in genere ottenuto attraverso l’acquisizione della maggioranza dei diritti di voto in una società. In secondo luogo, si ha una situazione che conferisce il controllo esclusivo quando un solo azionista è in grado di impedire con il suo veto decisioni strategiche dell’impresa, ma non ha il potere, da solo, di imporre una determinata decisione (il cosiddetto controllo esclusivo negativo). In tali circostanze un solo azionista ha lo stesso grado di influenza solitamente detenuto da un singolo azionista che esercita un controllo congiunto, ossia il potere di impedire l’adozione di decisioni strategiche. Contrariamente a quanto avviene nel caso di un’impresa controllata congiuntamente, non vi sono altri azionisti che hanno lo stesso grado di influenza e l’azionista che detiene il controllo esclusivo negativo non deve necessariamente cooperare con determinati altri azionisti nel determinare il comportamento strategico dell’impresa controllata. Poiché tale azionista può indurre una situazione di stallo, egli acquista un’influenza determinante ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, e quindi il controllo ai fini del regolamento sulle concentrazioni (…)».

 Fatti e decisione controversa

12      I fatti all’origine della controversia sono esposti nei punti da 1 a 29 della sentenza impugnata. Ai fini della presente impugnazione, essi possono essere riassunti come segue.

 Acquisizione della PT Portugal da parte della Altice

13      Il 9 dicembre 2014 la Altice, una società multinazionale di telecomunicazioni e teledistribuzione con sede nei Paesi Bassi, ha concluso con l’operatore di telecomunicazioni brasiliano Oi SA un contratto di acquisizione di azioni (Share Purchase Agreement; in prosieguo: lo «SPA»). Tale contratto prevedeva che la Altice acquisisse, tramite la propria società figlia Altice Portugal SA, il controllo esclusivo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 139/2004, della PT Portugal SGPS SA (in prosieguo: la «PT Portugal»), un operatore di telecomunicazioni e servizi multimediali le cui attività riguardano l’intero settore delle telecomunicazioni in Portogallo.

14      La conclusione di tale acquisizione era subordinata, in particolare, all’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione ai sensi del suddetto regolamento.

15      Il 2 giugno 2015 la Altice ha annunciato pubblicamente che l’operazione era stata conclusa e che la proprietà delle azioni della PT Portugal le era stata trasferita.

 Fase di notifica preventiva

16      Il 31 ottobre 2014 la Altice ha contattato la Commissione al fine di avvertirla del suo progetto di acquisire il controllo esclusivo della PT Portugal. Il 5 dicembre 2014 si è svolta una riunione tra la Altice e i servizi della Commissione.

17      Il 12 dicembre 2014 la Altice ha inviato alla Commissione una domanda di nomina di un gruppo di lavoro incaricato di esaminare il suo fascicolo e, il 18 dicembre 2014, hanno avuto inizio i contatti di notifica preventiva.

18      Il 26 gennaio 2015 la Altice ha trasmesso alla Commissione una proposta di impegni riguardante la cessione delle sue società figlie in Portogallo, la Cabovisão e la ONI.

19      Il 3 febbraio 2015 la Altice ha presentato alla Commissione un progetto di formulario di notifica, contenente, tra i suoi allegati, una copia dello SPA.

 Notifica e decisione che autorizza la concentrazione con riserva

20      Il 25 febbraio 2015 l’operazione è stata notificata ufficialmente alla Commissione.

21      Il 20 aprile 2015 la Commissione ha adottato una decisione (in prosieguo: la «decisione di autorizzazione») con la quale ha dichiarato l’operazione compatibile con il mercato interno subordinatamente al rispetto degli impegni allegati a tale decisione, tra i quali figurava la cessione da parte della Altice delle sue società figlie in Portogallo, la Cabovisão e la ONI.

 Decisione controversa e procedimento che ha portato alla sua adozione

22      Il 13 aprile 2015 la Commissione ha inviato alla Altice una richiesta di informazioni sugli scambi che quest’ultima aveva avuto con la PT Portugal in occasione di un incontro tra i rispettivi dirigenti, svoltosi prima dell’adozione della decisione di autorizzazione, incontro di cui l’istituzione era venuta a conoscenza dalla stampa. Il 17 aprile 2015 la Altice ha trasmesso le sue osservazioni alla Commissione.

23      A seguito di varie richieste di informazioni, alle quali la Altice ha risposto, la Commissione, con lettera dell’11 marzo 2016, ha comunicato alla Altice di aver avviato un’indagine per stabilire se essa avesse violato l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004.

24      A seguito di richieste di produzione di documenti e di informazioni supplementari, alle quali la Altice ha risposto, nonché di una riunione tra quest’ultima e i servizi della Commissione, tale istituzione le ha inviato, il 17 maggio 2017, una comunicazione degli addebiti in cui si concludeva in via preliminare che essa aveva violato tali disposizioni. Il 18 agosto 2017 la Altice ha presentato osservazioni scritte in risposta a detta comunicazione.

25      Il 24 aprile 2018 la Commissione ha adottato la decisione controversa.

26      Con tale decisione, la Commissione ha constatato che la Altice aveva avuto la possibilità di esercitare un’influenza determinante o aveva attuato il controllo sulla PT Portugal prima dell’adozione della decisione di autorizzazione e, in taluni casi, prima della notifica, in violazione, rispettivamente, dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004.

27      Il titolo 4 della decisione controversa espone le ragioni per le quali la Commissione ha concluso che la Altice aveva attuato lo SPA prima della sua autorizzazione della concentrazione, in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. Più precisamente, il sottotitolo 4.1 rileva che determinate clausole dello SPA conferivano alla Altice un diritto di veto sulle decisioni relative alla politica commerciale della PT Portugal (in prosieguo: gli «accordi precedenti alla conclusione»). Il sottotitolo 4.2 descrive i casi che hanno coinvolto la Altice nel funzionamento quotidiano della PT Portugal. A tal proposito, la Commissione ha constatato, da un lato, che la Altice aveva effettivamente esercitato un’influenza determinante sulle attività della PT Portugal in sette casi e, dall’altro, che erano state scambiate informazioni riservate tra quest’ultima e la Altice, il che ha contribuito a dimostrare che la Altice aveva esercitato un’influenza determinante sulla PT Portugal. Il sottotitolo 4.3 espone le conclusioni della Commissione in merito alle ragioni per cui i termini dello SPA, quali definiti nel sottotitolo 4.1, e il comportamento delle parti, come descritto al sottotitolo 4.2, costituivano un’attuazione dello SPA prima che la Commissione avesse dichiarato la concentrazione compatibile con il mercato interno.

28      Il titolo 5 della decisione controversa espone le ragioni per le quali la Commissione ha concluso che la Altice aveva attuato l’operazione prima della notifica della concentrazione, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. Gli accordi precedenti alla conclusione, alcuni dei sette casi di esercizio effettivo di un’influenza determinante e taluni scambi di informazioni sarebbero intervenuti prima di tale notifica.

29      Alla luce di tutti i suddetti motivi, la Commissione, agli articoli 1 e 2 della decisione controversa, ha constatato che la Altice aveva realizzato, quantomeno per negligenza, una concentrazione, rispettivamente, prima che quest’ultima fosse autorizzata, in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, e prima che fosse notificata, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

30      In forza dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, la Commissione ha inflitto alla Altice, rispettivamente agli articoli 3 e 4 di detta decisione, due ammende di importo, ciascuna, pari a EUR 62 250 000 per le due infrazioni constatate.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

31      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 luglio 2018, la Altice ha proposto un ricorso diretto, in via principale, all’annullamento della decisione controversa e, in subordine, alla revoca o alla riduzione dell’importo delle ammende inflittele con tale decisione.

32      Con decisione del 6 dicembre 2018, il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento del Consiglio dell’Unione europea a sostegno delle conclusioni della Commissione, conformemente alla sua domanda.

33      A sostegno delle sue conclusioni dirette all’annullamento della decisione controversa, la Altice ha sollevato un’eccezione di illegittimità e quattro motivi che il Tribunale ha esaminato in tre fasi. Anzitutto, ai punti da 54 a 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’eccezione di illegittimità relativa all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004. Ai punti da 68 a 259 di tale sentenza, il Tribunale, poi, ha respinto i primi tre motivi della Altice, vertenti sull’esistenza di una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento. Infine, ai punti da 260 a 277 della medesima sentenza, il Tribunale ha respinto il quarto motivo e, in particolare, gli argomenti riguardanti la violazione del principio di proporzionalità e del «principio del divieto della doppia sanzione, fondato sui principi generali comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri». Di conseguenza, nello stesso punto 277 della sentenza impugnata, esso ha respinto le conclusioni dirette all’annullamento della decisione controversa.

34      A sostegno delle sue conclusioni sull’importo delle ammende, la Altice ha sollevato un quinto motivo, suddiviso in cinque parti, vertente sull’illegittimità delle ammende e sulla violazione del principio di proporzionalità. Il Tribunale ha respinto le prime quattro parti, in particolare la terza parte, relativa all’illegittimità delle ammende per insufficienza di motivazione della determinazione del loro importo. Nell’ambito della quinta parte, esso ha ritenuto, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, che occorresse ridurre del 10% l’importo dell’ammenda inflitta alla Altice per violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 e fissarla in EUR 56 025 000. Infatti, il Tribunale ha rilevato che la Altice, di propria iniziativa, aveva informato la Commissione della concentrazione ben prima della firma dello SPA e aveva inviato una domanda di nomina di un gruppo di lavoro incaricato di esaminare il suo fascicolo.

 Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

35      Con la sua impugnazione, la Altice chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare gli articoli da 1 a 4 della decisione controversa;

–        in subordine, ridurre le ammende inflitte negli articoli 3 e 4 della decisione controversa, come modificata dal Tribunale;

–        in ulteriore subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

–        condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente sia nel procedimento di impugnazione sia nel procedimento dinanzi al Tribunale.

36      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare la Altice alle spese.

37      Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

–        respingere il primo motivo di impugnazione e

–        condannare la Altice a sopportare le sue spese sostenute nel procedimento di impugnazione.

 Sull’impugnazione

38      A sostegno della propria impugnazione, la Altice deduce sei motivi.

 Sul primo motivo

39      Con il primo motivo di impugnazione, la Altice contesta al Tribunale di aver commesso errori di diritto nell’esaminare l’eccezione di illegittimità diretta contro l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 139/2004. Tale motivo si suddivide in tre parti.

 Sulla prima parte del primo motivo

–       Argomenti delle parti

40      Con la prima parte del primo motivo, la Altice sostiene che, ai punti da 54 a 58, da 60 a 64, 66, 264, 265 e 271 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 perseguano «obiettivi autonomi» e impongano due obblighi distinti, vale a dire un obbligo di notifica e un obbligo di sospensione, che potrebbero essere oggetto di sanzioni specifiche.

41      In primo luogo, la Altice sottolinea che, dopo l’adozione del regolamento n. 139/2004, l’obbligo di notifica non può essere distinto dall’obbligo di sospensione né violato in maniera autonoma né essere oggetto di una specifica sanzione. Infatti, sebbene la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento si verifichi quando una concentrazione è realizzata prima della sua notifica, tale realizzazione rientrerebbe, in particolare, nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento.

42      Pertanto, contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale ai punti 56, da 60 a 62 e 271 della sentenza impugnata, dette disposizioni perseguirebbero non già «obiettivi autonomi», bensì un obiettivo unico e, quindi, un unico e medesimo interesse giuridico. Tale obiettivo mirerebbe a garantire l’efficacia del controllo ex ante delle concentrazioni di dimensione comunitaria. A tal fine, le suddette disposizioni vieterebbero, entrambe, la realizzazione di una concentrazione prima della sua notifica. Il Tribunale avrebbe omesso, al punto 60 della sentenza impugnata, di tener conto del fatto che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 vieta non solo la realizzazione di una concentrazione prima della sua autorizzazione da parte della Commissione, ma anche la sua realizzazione prima della sua notifica a quest’ultima.

43      Le differenziazioni effettuate dal Tribunale ai punti 54, 55, 57 e 58 della sentenza impugnata sarebbero irrilevanti al riguardo, poiché non confuterebbero la posizione della Altice secondo cui le due suddette disposizioni si applicano al medesimo comportamento e perseguono lo stesso obiettivo in quanto vietano la realizzazione della concentrazione prima della sua notifica. La durata delle infrazioni sarebbe rilevante unicamente ai fini della valutazione della proporzionalità delle ammende.

44      Inoltre, ai punti 56, 66 e 264 della sentenza impugnata, per giustificare il fatto che l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 perseguono «obiettivi autonomi», il Tribunale avrebbe erroneamente fatto riferimento al sistema dello «sportello unico» menzionato nel considerando 8 di tale regolamento. Quest’ultimo si limiterebbe a definire la competenza della Commissione per il controllo delle concentrazioni di dimensione comunitaria.

45      In secondo luogo, la Altice ritiene che il regime previsto dal regolamento n. 139/2004 sia solo un retaggio del passato. Essa osserva che il regolamento n. 4064/89 conteneva effettivamente due obblighi distinti e autonomi, vale a dire un obbligo procedurale di notifica di una concentrazione entro un termine di una settimana dalla conclusione dell’accordo e un obbligo sostanziale di sospensione. La violazione di ciascuno di tali obblighi era passibile di ammende di livello differente.

46      Orbene, adottando il regolamento n. 139/2004, il legislatore dell’Unione avrebbe soppresso, all’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultimo, il termine impartito per la notifica di una concentrazione e avrebbe imposto una notifica preventiva alla realizzazione di una concentrazione. Esso avrebbe parallelamente aumentato l’importo dell’ammenda che poteva essere inflitta, in forza dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento, in caso di violazione dell’obbligo di notifica. In tal modo, esso avrebbe trasformato tale obbligo in un obbligo sostanziale di non realizzare la concentrazione prima della sua notifica. Il contesto normativo che risulterebbe da tale omissione del legislatore di sopprimere o di adeguare dette disposizioni sarebbe «anormale».

47      In terzo luogo, nell’ambito di un’interpretazione sistematica, la Altice aggiunge che l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 prevede una deroga all’articolo 7, paragrafo 1, di quest’ultimo e che non esiste una disposizione equivalente per derogare all’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Ciò deriva dal fatto che tale deroga implicherebbe anche una deroga all’obbligo di notifica previsto in quest’ultima disposizione. Inoltre, l’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento prevedrebbe espressamente che non possa essere inflitta alcuna ammenda per violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, qualora sia concessa una deroga ai sensi del suo articolo 7, paragrafo 3.

48      La Commissione e il Consiglio ritengono che la presente parte debba essere respinta in quanto infondata.

–       Giudizio della Corte

49      Con la prima parte del primo motivo, la Altice afferma, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 perseguono obiettivi autonomi, mentre, a suo avviso, essi tutelano il medesimo interesse giuridico e sono ridondanti.

50      Si deve osservare che esiste un nesso tra l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, che prevede l’obbligo di notificare una concentrazione prima della sua realizzazione, e l’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso regolamento, che prevede l’obbligo di non realizzare tale concentrazione prima della sua notifica e della sua autorizzazione. Infatti, una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento comporta automaticamente una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento, cosicché non è possibile ipotizzare una violazione della prima disposizione indipendentemente da una violazione della seconda disposizione (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione, C‑10/18 P, EU:C:2020:149, punti 101 e 106).

51      Pertanto, nella situazione in cui un’impresa notifichi una concentrazione prima della sua realizzazione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, tale impresa può incorrere in una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, qualora realizzi tale concentrazione prima che la Commissione la dichiari compatibile con il mercato interno (sentenza del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione, C‑10/18 P, EU:C:2020:149, punto 102).

52      Ne discende che l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 perseguono obiettivi autonomi nell’ambito del sistema di «sportello unico» menzionato nel considerando 8 dello stesso regolamento (sentenza del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione, C‑10/18 P, EU:C:2020:149, punto 103).

53      Infatti, da un lato, l’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento prevede un obbligo di fare, vale a dire l’obbligo di notificare la concentrazione prima della sua realizzazione, e, dall’altro, l’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede un obbligo di non fare, ossia di non realizzare tale concentrazione prima della sua notifica e della sua autorizzazione. Se la violazione della prima di tali disposizioni costituisce un’infrazione istantanea, quella della seconda costituisce un’infrazione continuata (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione, C‑10/18 P, EU:C:2020:149, punti 104 e 115).

54      Inoltre, l’articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 139/2004 prevede ammende distinte per la violazione di ciascuno di detti obblighi nel caso in cui tali violazioni siano commesse contemporaneamente, realizzando una concentrazione prima di notificarla alla Commissione (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione, C‑10/18 P, EU:C:2020:149, punti 105 e 106). Tale possibilità è giustificata dall’obiettivo di detto regolamento, che, come risulta dal suo considerando 34, consiste nel garantire un controllo efficace delle concentrazioni di dimensione comunitaria, obbligando le imprese a notificare preventivamente le loro concentrazioni e prevedendo che la realizzazione di queste ultime sia sospesa fino all’adozione di una decisione definitiva (v., in tal senso, sentenze del 31 maggio 2018, Ernst & Young, C‑633/16, EU:C:2018:371, punto 42, nonché del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione, C‑10/18 P, EU:C:2020:149, punti 108 e 109).

55      Tenuto conto di tale obiettivo, la Corte ha già respinto un’interpretazione secondo la quale, nell’ipotesi in cui una concentrazione sia realizzata prima della sua notifica, la Commissione potrebbe sanzionare unicamente la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. Infatti, la Corte ha osservato che, privando la Commissione della possibilità di effettuare una distinzione, mediante le ammende che essa infligge, tra la situazione in cui l’impresa rispetti l’obbligo di notifica, ma violi l’obbligo di sospensione, e la situazione in cui tale impresa violi entrambi gli obblighi, un’interpretazione del genere non consentirebbe di raggiungere il suddetto obiettivo, poiché la violazione dell’obbligo di notifica non potrebbe mai essere oggetto di una sanzione specifica (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione, C‑10/18 P, EU:C:2020:149, punti da 107 a 109).

56      Alla luce di tali rilievi, in primo luogo, occorre constatare che, ai punti da 54 a 58 e 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha richiamato in particolare la giurisprudenza citata ai punti da 50 a 54 della presente sentenza. Esso ne ha dedotto correttamente che, nonostante una certa sovrapposizione, di cui ha peraltro tenuto debitamente conto, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 perseguono obiettivi autonomi, stabiliscono obblighi distinti e comportano infrazioni di natura differente.

57      Pertanto, sebbene questi due obiettivi rientrino nella finalità del regolamento n. 139/2004, consistente, come rilevato in sostanza al punto 54 della presente sentenza, nel preservare l’efficacia del controllo ex ante delle operazioni di concentrazione, resta cionondimeno il fatto che essi ne costituiscono aspetti distinti.

58      Sempre correttamente quindi il Tribunale ha respinto, ai punti 59 e 62 della sentenza impugnata, gli argomenti della Altice relativi all’illegittimità dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004, per il motivo, secondo la Altice, che l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento sarebbero ridondanti e perseguirebbero il medesimo interesse giuridico.

59      Dalla giurisprudenza citata ai punti da 50 a 53 della presente sentenza si evince altresì che la conclusione secondo cui tali disposizioni perseguono obiettivi autonomi deriva, contrariamente agli argomenti della Altice, dal contenuto normativo e dai rispettivi obiettivi di queste due disposizioni nonché dall’impianto sistematico del regolamento n. 139/2004, e non dal considerando 8 di quest’ultimo.

60      In secondo luogo, da un confronto tra le disposizioni del regolamento n. 4064/89 e quelle del regolamento n. 139/2004 non si può trarre alcuna conclusione diversa. Infatti, solo quest’ultimo regolamento è applicabile ratione temporis alla presente causa.

61      In terzo luogo, senza che sia necessario stabilire se, come afferma la Altice, l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 consenta, oltre alla concessione di una deroga all’obbligo di sospensione, la concessione di una deroga all’obbligo di notifica, l’argomento vertente su tale disposizione non può essere accolto. Infatti, tale argomento si limita a riflettere il nesso che esiste tra i due suddetti obblighi e che è debitamente preso in considerazione nella giurisprudenza ricordata ai punti 50 e 55 della presente sentenza.

62      Dalle suesposte considerazioni emerge che la prima parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

 Sulla seconda parte del primo motivo

–       Argomenti delle parti

63      Con la seconda parte del primo motivo, la Altice contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel ritenere che l’inflizione cumulativa di due ammende ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 non violi il principio di proporzionalità.

64      A suo avviso, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 65 e 273 della sentenza impugnata, la possibilità di infliggere cumulativamente due ammende per lo stesso comportamento da parte della stessa persona in violazione di due obblighi che tutelano il medesimo obiettivo è di per sé manifestamente contraria al principio di proporzionalità, poiché tale cumulo di sanzioni non è necessario ed è eccessivo.

65      L’obiettivo di efficacia del controllo ex ante delle concentrazioni sarebbe pienamente raggiunto con una misura meno restrittiva, consistente nell’inflizione, sulla base dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 139/2004, di un’unica ammenda che sanzioni sia la violazione dell’obbligo di notifica sia la violazione dell’obbligo di sospensione, entrambi previsti all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento. Tenendo conto del tipo, della gravità e della durata dell’infrazione, la Commissione potrebbe modulare l’ammenda inflitta per una violazione di tale disposizione, a seconda che un’impresa abbia violato entrambi gli obblighi o solamente il secondo.

66      La Commissione e il Consiglio ritengono che la presente parte debba essere respinta in quanto infondata.

–       Giudizio della Corte

67      Al punto 65 della sentenza impugnata, che la Altice contesta con la seconda parte del primo motivo, il Tribunale ha rilevato che l’inflizione di due sanzioni per lo stesso comportamento, da parte della stessa autorità in un’unica decisione, non può essere considerata di per sé contraria al principio di proporzionalità. Il Tribunale ha ribadito tale considerazione al punto 273 di detta sentenza, anch’esso contestato dalla Altice.

68      In primo luogo, si deve osservare che la presente parte si basa sulla premessa secondo cui gli obblighi previsti all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 mirano a tutelare lo stesso obiettivo. Orbene, tale premessa è stata confutata nell’ambito dell’esame della prima parte del presente motivo. Pertanto, l’affermazione della Altice non può che essere respinta.

69      In secondo luogo, occorre rammentare che il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano i limiti di quanto è necessario alla realizzazione di tali obiettivi. Qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 340 e giurisprudenza ivi citata).

70      Nel caso di specie, l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 autorizza la Commissione, rispettivamente alle lettere a) e b), ad infliggere, mediante decisione, ammende per la violazione da parte delle imprese dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, con la precisazione che l’importo di ciascuna di dette ammende è limitato al 10% del fatturato totale realizzato da tali imprese. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, di detto regolamento, ai fini della determinazione dell’importo di ciascuna ammenda, occorre tener conto del tipo, della gravità e della durata dell’infrazione.

71      Orbene, come risulta dai punti 54 e 55 della presente sentenza, tale possibilità di infliggere, nell’ambito della stessa decisione, due ammende per la violazione, con un unico e medesimo comportamento, di due obblighi autonomi è nel contempo idonea a garantire un controllo efficace delle concentrazioni di dimensione comunitaria e necessaria a tal fine. Inoltre, nel determinare l’importo di ciascuna ammenda, entro il limite del 10% del fatturato totale delle imprese interessate, in considerazione del tipo, della gravità e della durata di ciascuna infrazione, la Commissione deve garantire il rispetto del principio di proporzionalità nell’attuazione delle disposizioni del regolamento n. 139/2004.

72      In tali circostanze, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare, ai punti 65 e 273 della sentenza impugnata, che l’inflizione di due sanzioni per il medesimo comportamento, da parte della stessa autorità in un’unica decisione, non può essere considerata, in quanto tale, contraria al principio di proporzionalità. Spetta tuttavia a detta autorità assicurarsi che le ammende, nel loro complesso, siano proporzionate alla natura dell’infrazione (v., per analogia, sentenza del 3 aprile 2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, C‑617/17, EU:C:2019:283, punto 38).

73      Ne discende che la seconda parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

 Sulla terza parte del primo motivo

–       Argomenti delle parti

74      Con la terza parte del primo motivo, la Altice sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che l’inflizione cumulativa di due ammende in forza dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 non viola il divieto della doppia sanzione, radicato nei principi generali comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri riguardanti il concorso di leggi.

75      In primo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di esaminare l’argomento che la Altice aveva tratto da tale principio generale del diritto dell’Unione nell’ambito dell’eccezione di illegittimità.

76      In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto al punto 274 della sentenza impugnata. Infatti, contrariamente a quanto il Tribunale vi avrebbe affermato, la Corte non avrebbe respinto, ai punti 117 e 118 della sentenza del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione (C‑10/18 P, EU:C:2020:149), un argomento vertente su tale principio, poiché, non essendo stata sollevata dinanzi ad essa alcuna eccezione di illegittimità, essa non si sarebbe pronunciata sulla compatibilità dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004 con il principio del divieto della doppia sanzione.

77      Del resto, sarebbe irrilevante che il legislatore abbia o meno qualificato un’infrazione come più grave di un’altra o una disposizione come applicabile in via principale. I principi relativi al concorso di reati, concepiti per colmare l’assenza di una siffatta qualificazione da parte del legislatore, osterebbero a che due ammende siano inflitte allo stesso autore per la stessa condotta e al fine di tutelare il medesimo interesse giuridico.

78      A tal proposito, il Tribunale avrebbe inoltre omesso di tener conto dei sei pareri giuridici prodotti dalla Altice.

79      In terzo luogo, conformemente al «principio del concorso di leggi» e al «principio di consumazione», la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 assorbirebbe nel caso di specie quella dell’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultimo. Infatti, la prima disposizione sarebbe più ampia e comprenderebbe pienamente l’obbligo imposto dalla seconda. Per evitare di infliggere un’ammenda eccessiva, occorrerebbe pertanto applicare esclusivamente l’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento. Si applicherebbe quindi il termine di prescrizione quinquennale.

80      La Commissione e il Consiglio contestano gli argomenti della Altice e ritengono che la presente parte sia infondata.

–       Giudizio della Corte

81      In primo luogo, in quanto la Altice contesta al Tribunale di non aver statuito, nell’ambito dell’eccezione di illegittimità da essa sollevata, sui suoi argomenti relativi ai «principi generali comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri riguardanti il concorso di leggi», si deve osservare che il Tribunale ha respinto tali argomenti ai punti da 60 a 62 della sentenza impugnata, spiegando che l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 perseguono obiettivi autonomi.

82      Orbene, dal ricorso di primo grado risulta che tale parte dell’eccezione di illegittimità sollevata dalla Altice era intrinsecamente connessa alla sua affermazione secondo cui dette disposizioni tutelano il medesimo interesse giuridico.

83      Pertanto, non si può contestare al Tribunale di non aver statuito in modo esplicito e dettagliato su tutti gli argomenti presentati dalla Altice in detta parte.

84      In secondo luogo, al punto 274 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la Corte aveva già respinto, ai punti 117 e 118 della sentenza del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione (C‑10/18 P, EU:C:2020:149), un argomento analogo a quello tratto dalla Altice dal «principio del divieto della doppia sanzione, fondato sui principi generali comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri».

85      Orbene, tale considerazione non è inficiata da alcun errore di diritto.

86      Infatti, in quest’ultima sentenza, in particolare ai punti 117 e 118, la Corte ha dichiarato che, anche supponendo che un siffatto principio sia rilevante, in assenza, nel regolamento n. 139/2004, di una disposizione che sia «applicabile in via principale» e tenuto conto degli obiettivi autonomi perseguiti dall’articolo 4, paragrafo 1, e dall’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, detto principio non può impedire l’irrogazione di due ammende per violazione, mediante lo stesso comportamento, di tali disposizioni. Il Tribunale poteva basare quindi, senza commettere un errore di diritto, la sua valutazione degli argomenti della Altice su detta sentenza, anche se nessuna eccezione di illegittimità era stata sollevata dinanzi alla Corte nella causa che ha dato luogo a quest’ultima sentenza.

87      In tali circostanze, non era nemmeno necessario che il Tribunale tenesse espressamente conto dei diversi pareri e perizie prodotti dalla Altice.

88      In terzo luogo, l’argomento della Altice, quale sintetizzato al punto 79 della presente sentenza, deve essere respinto, in quanto è fondato sulla premessa secondo cui l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 perseguono il medesimo obiettivo e sono ridondanti. Infatti, tale premessa è stata confutata nell’ambito della valutazione della prima parte del presente motivo.

89      Dalle suesposte considerazioni discende che occorre respingere la terza parte del primo motivo e, pertanto, tale motivo nella sua integralità.

 Sul secondo motivo

 Argomenti delle parti

90      Con il suo secondo motivo di impugnazione, la Altice contesta i punti da 260 a 278 e 328 della sentenza impugnata.

91      In primo luogo, la Altice afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha violato il principio di proporzionalità nel concludere che tale principio non è applicabile «in quanto tale» all’inflizione di due ammende per la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 e omettendo di assicurarsi che le due ammende inflitte fossero proporzionate alle infrazioni commesse.

92      Sotto un primo profilo, in quanto, ai punti 264, 265 e 270 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe fatto riferimento agli obiettivi autonomi di tali due disposizioni del regolamento n. 139/2004, la Altice rinvia al primo motivo di impugnazione.

93      Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la Altice ricorda che, sebbene il principio del ne bis in idem non osti a che un’autorità garante della concorrenza infligga due ammende ad un’impresa in un’unica decisione per i medesimi fatti, tale autorità deve tuttavia assicurarsi che l’insieme delle ammende sia proporzionato alla natura dell’infrazione. Orbene, il Tribunale avrebbe omesso di procedere a tale esame. Inoltre, quando esso ha ridotto l’importo dell’ammenda irrogata per la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, non lo avrebbe fatto per garantire la proporzionalità delle due ammende inflitte.

94      Ad avviso della Altice, l’irrogazione di una seconda ammenda per lo stesso comportamento al fine di tutelare il medesimo interesse giuridico è, per definizione, non necessaria ed è eccessiva.

95      In secondo luogo, la Altice ritiene che il Tribunale abbia violato altresì il divieto della doppia sanzione radicato nei principi generali comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri in materia di concorso di leggi, rifiutando di riconoscere che l’inflizione di due ammende viola tale divieto, che costituirebbe un principio generale del diritto dell’Unione.

96      In proposito, la Altice rinvia all’argomento che ha sviluppato nell’ambito del primo motivo di impugnazione. Essa aggiunge che, se si dovesse ritenere che l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 perseguano interessi giuridici diversi, si tratterebbe di un caso di concorso formale di reati. Occorrerebbe quindi ricorrere al principio di imputazione, applicabile per le ragioni esposte nell’ambito della terza parte del primo motivo, e, pertanto, tener conto dell’importo della prima sanzione inflitta per determinare l’importo della seconda. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto al punto 328 della sentenza impugnata escludendo, sulla base di una lettura erronea della sentenza del 26 ottobre 2017, Marine Harvest/Commissione (T‑704/14, EU:T:2017:753, punto 344), l’applicabilità di tale principio.

97      La Commissione ritiene che il presente motivo sia infondato.

 Giudizio della Corte

98      Occorre anzitutto rilevare che il secondo motivo di impugnazione è basato, in gran parte, su un rinvio agli argomenti già dedotti dalla Altice a sostegno del primo motivo di impugnazione. Poiché tali argomenti sono stati respinti nell’ambito dell’esame del primo motivo di impugnazione, il secondo motivo non può essere accolto.

99      Per il resto, in primo luogo, l’affermazione relativa ad una violazione del principio di proporzionalità non è sufficientemente suffragata, cosicché essa deve essere respinta in quanto irricevibile.

100    In secondo luogo, la Altice sostiene che il principio di imputazione è applicabile, per le ragioni esposte nell’ambito della terza parte del primo motivo, nell’ipotesi di un «concorso di infrazioni». Si tratterebbe di un’ipotesi in cui l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 tutelano interessi giuridici distinti. Orbene, si deve osservare che, mentre la terza parte si basa sulla premessa secondo cui tali disposizioni tutelano lo stesso interesse giuridico e la presente causa corrisponde a un caso di concorso di leggi, la Altice non ha spiegato come dette ragioni siano trasponibili in tali circostanze.

101    Per quanto concerne il rinvio operato dalla Altice, in tale contesto, al punto 344 della sentenza del 26 ottobre 2017, Marine Harvest/Commissione (T‑704/14, EU:T:2017:753), citata al punto 328 della sentenza impugnata, la sua argomentazione si basa su una lettura erronea di detto punto 344. Infatti, in quest’ultimo punto, il Tribunale ha chiaramente escluso l’applicabilità del principio di imputazione ad una situazione in cui più sanzioni siano inflitte in un’unica decisione, anche se tali sanzioni sono inflitte per gli stessi fatti. Tale argomento è, pertanto, infondato.

102    Ne consegue che il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

 Sui motivi dal terzo al quinto

103    Con i suoi motivi di impugnazione dal terzo al quinto, la Altice contesta le valutazioni effettuate dal Tribunale in merito alla constatazione della Commissione secondo cui la Altice aveva realizzato la concentrazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, prima della sua notifica a tale istituzione e della sua autorizzazione da parte di quest’ultima.

104    La Commissione replica che detti tre motivi sono inconferenti e, in ogni caso, infondati.

 Sul carattere conferente dei motivi dal terzo al quinto

–       Argomenti delle parti

105    La Commissione rileva che, nella decisione controversa, la constatazione secondo cui la Altice aveva realizzato la concentrazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, prima della sua notifica a tale istituzione e della sua autorizzazione da parte di quest’ultima era fondata su tre elementi. Si trattava, in primo luogo, dell’esistenza degli accordi precedenti alla conclusione, in secondo luogo, dell’intervento effettivo della Altice nell’attività della PT Portugal e, in terzo luogo, degli scambi di informazioni che avrebbero contribuito a dimostrare che la Altice esercitava un’influenza determinante sulla PT Portugal.

106    Orbene, con i suoi motivi dal terzo al quinto, la Altice contesterebbe unicamente le valutazioni effettuate dal Tribunale sul primo e sul terzo di tali elementi. Per quanto riguarda il secondo elemento, la Altice si limiterebbe ad affermare che le conclusioni tratte dalla Commissione nella sezione 4.2.1 della decisione controversa presupponevano che la Altice disponesse di un diritto di veto sulle decisioni strategiche in questione della PT Portugal, di cui la Altice contestava l’esistenza. Secondo la Commissione, quest’ultima affermazione è priva di fondamento in quanto né tale decisione né la sentenza impugnata subordinano la conclusione relativa all’esercizio effettivo di un’influenza determinante su aspetti della strategia commerciale della PT Portugal da parte della Altice al fatto che lo SPA le conferisca un siffatto diritto di veto. La Altice non avrebbe quindi realmente contestato le conclusioni nel merito del Tribunale relative al comportamento descritto in tale sezione 4.2.1 ed esaminato ai punti da 170 a 218 della sentenza impugnata.

107    Pertanto, poiché tali conclusioni sarebbero di per sé idonee a giustificare la constatazione di una realizzazione da parte della Altice della concentrazione, i motivi dal terzo al quinto sarebbero inconferenti.

108    Nella sua replica, la Altice contesta l’insieme di detti argomenti.

–       Giudizio della Corte

109    Come osserva giustamente la Commissione e come risulta dai punti 27 e 28 della presente sentenza, tale istituzione si è basata, nella decisione controversa, su tre elementi per constatare che la Altice aveva realizzato la concentrazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, prima della sua notifica alla Commissione e della sua autorizzazione da parte di quest’ultima. In primo luogo, gli accordi precedenti alla conclusione avrebbero concesso alla Altice la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle attività della PT Portugal. In secondo luogo, sette casi illustrerebbero l’intervento effettivo della Altice nell’attività della PT Portugal. In terzo luogo, scambi di informazioni avrebbero contribuito a dimostrare che la Altice esercitava un’influenza determinante sulla PT Portugal.

110    Il Tribunale ha esaminato la fondatezza di tali valutazioni nell’ambito dei primi tre motivi sollevati dalla Altice, relativi all’esistenza di un’infrazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. È in tale contesto che esso si è pronunciato, in particolare, sulla nozione di «realizzazione» di una concentrazione, ai sensi di tali disposizioni (punti da 76 a 89 della sentenza impugnata), sugli accordi precedenti alla conclusione (punti da 94 a 105, da 108 a 133 e da 136 a 155 di tale sentenza), sui sette casi di presunto esercizio effettivo di un’influenza determinante sulla PT Portugal (punti da 173 a 218 di detta sentenza), nonché sugli scambi di informazioni (punti da 221 a 242 della medesima sentenza).

111    Con i suoi motivi di impugnazione dal terzo al quinto, la Altice contesta, in sostanza, le valutazioni del Tribunale relative alla nozione di «realizzazione» di una concentrazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, agli accordi precedenti alla conclusione nonché agli scambi di informazioni.

112    È dunque vero che, come fatto valere dalla Commissione, la Altice non ha dedotto, a sostegno della sua impugnazione, motivi diretti a contestare specificamente le valutazioni del Tribunale relative ai sette casi di presunto esercizio effettivo di un’influenza determinante.

113    Resta il fatto che, con la terza parte del terzo motivo, la Altice mette in discussione la pertinenza del criterio applicato dal Tribunale ai fini della valutazione non solo degli accordi precedenti alla conclusione, in questione nel terzo motivo di impugnazione, ma anche dei sette casi di esercizio effettivo di un’influenza determinante sulla PT Portugal. Esso ha quindi fatto riferimento a tale criterio in quest’ultimo contesto, in particolare, ai punti 190 e 201 della sentenza impugnata.

114    Del pari, come risulta dal punto 91 del ricorso di impugnazione, il quarto motivo di impugnazione, relativo all’interpretazione della nozione di «diritto di veto» da parte del Tribunale, mira, in definitiva, a contestare, in particolare, la premessa su cui quest’ultimo si è basato per controllare le valutazioni della Commissione relative ai sette casi di presunto esercizio effettivo di un’influenza determinante.

115    Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, i motivi dal terzo al quinto non possono essere respinti in quanto inconferenti.

116    Occorre quindi procedere alla valutazione della loro fondatezza.

 Sul terzo motivo

–       Argomenti delle parti

117    Con il suo terzo motivo, la Altice fa valere, in sostanza, che il Tribunale è incorso in errori di diritto nel concludere che gli accordi precedenti alla conclusione costituivano una «realizzazione» della concentrazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. Tale motivo si suddivide in tre parti.

118    Con la prima parte di detto motivo, la Altice contesta i punti da 69 a 89, 96, 132 e 144 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale avrebbe concluso che la semplice firma dello SPA le aveva conferito la «possibilità di esercitare un’influenza determinante» sulla PT Portugal e che tale firma equivaleva alla realizzazione della concentrazione. In tal modo, il Tribunale avrebbe confuso la nozione di «concentrazione» di cui all’articolo 3 del regolamento n. 139/2004 e quella di «realizzazione», che figura nell’articolo 4, paragrafo 1, e nell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, e avrebbe conferito alla seconda una portata eccessiva.

119    In primo luogo, la «possibilità di esercitare un’influenza determinante» corrisponderebbe alla definizione di «controllo», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, e, quindi, alla nozione di «concentrazione», ai sensi dell’articolo 3 dello stesso regolamento. Orbene, la «concentrazione» si situerebbe al di sotto della «realizzazione» di una concentrazione, in quanto tale articolo 3 non menzionerebbe la «realizzazione». Pertanto, la realizzazione avrebbe necessariamente un significato che va oltre la possibilità di esercitare un’influenza determinante.

120    Analogamente, i termini dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento comporterebbero una differenza tra un accordo che dà luogo a una «concentrazione» che deve essere notificata e la sua successiva «realizzazione». Nel caso di specie, la firma dello SPA costituiva già una «concentrazione» da notificare, ma non ancora una concentrazione «realizzata». La realizzazione sarebbe avvenuta al momento del trasferimento di tutte le azioni della PT Portugal alla Altice.

121    Sul piano teleologico, nessuna delle pratiche esaminate dal Tribunale nella sentenza impugnata avrebbe pregiudicato il controllo delle concentrazioni alla luce delle circostanze del caso di specie, vale a dire la pre-notifica della concentrazione, la proposta di misure correttive e la cessione delle azioni solo dopo l’autorizzazione.

122    In secondo luogo, la Altice contesta al Tribunale di aver accolto un’interpretazione estensiva della nozione di «realizzazione» includendovi la semplice firma di accordi precedenti alla conclusione. A suo avviso, la concentrazione non può essere considerata realizzata a causa di tali accordi e delle situazioni esaminate dal Tribunale, dal momento che la Commissione non avrebbe potuto ordinare, in forza dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 139/2004, la dissoluzione della concentrazione o la cessione della totalità delle azioni o degli attivi di cui trattasi al fine di ripristinare la situazione concorrenziale esistente prima della firma dello SPA. Infatti, le azioni e gli attivi della PT Portugal sarebbero rimasti sotto il controllo esclusivo della Oi fino alla conclusione dell’operazione dopo la sua autorizzazione da parte della Commissione. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto respingendo, ai punti da 69 a 88 della sentenza impugnata, gli argomenti presentati in tal senso dalla Altice.

123    Inoltre, al punto 87 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe snaturato un argomento esposto dalla Altice al punto 47 del suo ricorso di primo grado, confondendo, in sostanza, la nozione di «concentrazione», utilizzata dal Tribunale, e quella di «realizzazione», utilizzata dalla Altice. Di conseguenza, il punto 88 di tale sentenza non sarebbe idoneo a confutare efficacemente l’affermazione della Altice.

124    Con la seconda parte del terzo motivo, la Altice contesta al Tribunale di aver commesso errori di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione, ai punti da 95 a 97 nonché 113 e seguenti della sentenza impugnata, delle nozioni di «realizzazione parziale» e di contributo alla «modifica duratura del controllo» alla luce della sentenza del 31 maggio 2018, Ernst & Young (C‑633/16, EU:C:2018:371).

125    Il Tribunale avrebbe dedotto dal punto 46 di tale sentenza che l’articolo 7 del regolamento n. 139/2004 si applica alle «realizzazioni parziali» di una concentrazione qualora le parti «attuino operazioni che contribuiscono a modificare in modo duraturo il controllo sull’impresa oggetto dell’operazione». Tuttavia, la Altice ritiene che, alla luce del punto 49 di detta sentenza e della comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale, le operazioni che non sono necessarie per pervenire ad una modifica del controllo non rientrino in tale articolo poiché non presentano alcun vincolo funzionale diretto con la realizzazione della concentrazione.

126    Inoltre, dai punti da 43 a 45 e 52 della medesima sentenza risulterebbe che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 è applicabile soltanto ad operazioni che hanno contribuito a modificare in modo duraturo il controllo. In tale contesto, al punto 95 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che il requisito di una modifica duratura del controllo non riguardava la durata degli accordi precedenti alla conclusione.

127    Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto nel concludere che tali accordi hanno di per sé contribuito a una modifica duratura del controllo, sebbene non fossero necessari per pervenire a tale modifica attraverso il trasferimento delle azioni della PT Portugal, non avessero contribuito a tale modifica e fossero di breve durata.

128    Con la terza parte del terzo motivo, la Altice contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti da 102 a 105, 117, 120, 121, 130 e 131 della sentenza impugnata, che, per essere considerate restrizioni accessorie non rientranti nel divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, gli accordi precedenti alla conclusione dovevano necessariamente preservare il valore dell’impresa oggetto dell’operazione.

129    La Altice sostiene che, nella sentenza del 31 maggio 2018, Ernst & Young (C‑633/16, EU:C:2018:371), la Corte ha dichiarato che il divieto contenuto nell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 non si applica ad un’operazione, precedente alla chiusura della concentrazione, che è accessoria o preparatoria alla concentrazione. La Corte non si sarebbe in alcun modo riferita, in tale contesto, ad un criterio legato alla preservazione del valore dell’impresa oggetto dell’operazione, il quale non risulterebbe nemmeno da tale regolamento o dalla comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (GU 2005, C 56, pag. 24).

130    Inoltre, sarebbe assodato a livello mondiale che, in pratica, accordi precedenti alla conclusione svolgono un ruolo determinante nella preservazione dell’integrità dell’impresa oggetto dell’operazione tra il momento della firma dell’accordo e quello della conclusione. Sarebbe normale obbligare il venditore a consultare l’acquirente in merito a talune misure relative alla gestione dell’attività trasferita, qualora esse siano adottate nel periodo precedente alla chiusura, al fine di assicurarsi che l’acquirente non chieda un risarcimento per l’adozione di siffatte misure.

131    La Commissione ritiene che il terzo motivo sia infondato.

–       Giudizio della Corte

132    Con il suo terzo motivo, di cui occorre esaminare congiuntamente le tre parti, la Altice contesta, in sostanza, l’interpretazione data dal Tribunale della nozione di «realizzazione» di una concentrazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, nonché la sua applicazione al caso di specie per quanto riguarda gli accordi precedenti alla conclusione.

133    Occorre anzitutto precisare che, sebbene il motivo sia diretto formalmente contro numerosi punti della sentenza impugnata, alcuni di essi espongono unicamente una sintesi degli argomenti della Altice. L’interpretazione da parte del Tribunale della nozione di «realizzazione» emerge, essenzialmente, da una lettura combinata dei punti 76, 77, da 83 a 85, 87, 95, 96, da 102 a 104, 117, 121, 130, 131 e 144 della sentenza impugnata. La valutazione della Corte si deve quindi concentrare su tali punti, contestati dalla Altice.

134    In un primo momento, la Altice contesta al Tribunale di aver confuso le nozioni di «concentrazione» e di «realizzazione» di una concentrazione e di aver conferito a quest’ultima una portata eccessiva.

135    Occorre ricordare, in proposito, che l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 prevede un obbligo di notifica alla Commissione delle concentrazioni di dimensione comunitaria prima della loro realizzazione. L’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento si limita, a sua volta, a prevedere che una concentrazione non possa essere realizzata prima di essere notificata né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune.

136    Né l’una né l’altra di tali disposizioni definiscono cosa si debba intendere per «realizzazione» di una concentrazione.

137    Ciò premesso, tenuto conto, in primo luogo, degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 139/2004, che mira, segnatamente, a garantire l’efficacia del controllo ex ante delle concentrazioni, in secondo luogo, della nozione di «concentrazione», ai sensi dell’articolo 3 di tale regolamento, e, in terzo luogo, dell’impianto sistematico di detto regolamento, la Corte ha già dichiarato che la realizzazione di una concentrazione, ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento, avviene non appena i partecipanti ad una concentrazione attuino operazioni che contribuiscono a modificare in modo duraturo il controllo sull’impresa oggetto dell’operazione. Al riguardo, il controllo deriva dalla possibilità, conferita da diritti, contratti o altri mezzi, di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018, Ernst & Young, C‑633/16, EU:C:2018:371, punti da 41 a 46, 52, 53, 59 e 61).

138    Pertanto, la Corte ha rilevato che qualsiasi realizzazione parziale di una concentrazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 7 del regolamento n. 139/2004. Infatti, se ai partecipanti ad una concentrazione fosse vietato di realizzare una concentrazione con un’unica operazione, ma potessero giungere al medesimo risultato attraverso operazioni parziali successive, ciò ridurrebbe l’effetto utile del divieto sancito all’articolo 7 del regolamento n. 139/2004 e metterebbe quindi a repentaglio il carattere preventivo del controllo previsto da tale regolamento nonché il conseguimento degli obiettivi di quest’ultimo (sentenza del 31 maggio 2018, Ernst & Young, C‑633/16, EU:C:2018:371, punto 47).

139    Tale interpretazione si impone altresì, per gli stessi motivi e tenuto conto del nesso tra l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, quale rilevato al punto 50 della presente sentenza, per quanto concerne la nozione di «realizzazione» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

140    Orbene, ai punti 76, 77, 83 e 84 della sentenza impugnata, il Tribunale ha applicato proprio tale giurisprudenza dopo averne ricordato i principali insegnamenti. Conformemente a detta giurisprudenza, esso ha quindi correttamente considerato, in sostanza ai punti 77 e 84 di tale sentenza, che una concentrazione può essere realizzata non appena un’operazione conferisce all’acquirente la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’impresa oggetto dell’operazione, e ha dichiarato, al punto 83 della medesima sentenza, che qualsiasi realizzazione parziale di una concentrazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 7 del regolamento n. 139/2004.

141    L’argomento della Altice secondo cui il Tribunale avrebbe confuso le nozioni di «concentrazione» e di «realizzazione», conferendo una portata eccessiva a quest’ultima, deve quindi essere respinto.

142    In tale contesto, la Altice ha altresì errato nel fare riferimento all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 139/2004 per dedurne che la realizzazione di una concentrazione sarebbe limitata alle ipotesi in cui la Commissione, in caso di diniego di autorizzazione dell’operazione, possa essere indotta ad ordinare la dissoluzione della concentrazione. Infatti, da un lato, come giustamente constatato dal Tribunale e senza snaturare le memorie della Altice al punto 87 della sentenza impugnata, detta disposizione si limita a definire i poteri di cui gode la Commissione in caso di accertamento di un’infrazione. Essa non contiene, per contro, alcuna definizione delle nozioni di «concentrazione» e di «realizzazione». Dall’altro lato, l’interpretazione suggerita dalla Altice equivarrebbe a restringere la portata degli obblighi sanciti dall’articolo 4, paragrafo 1, e dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, con il rischio di mettere in discussione l’efficacia del controllo ex ante delle concentrazioni.

143    In un secondo momento, la Altice critica le considerazioni del Tribunale relative alla nozione di «realizzazione parziale» di una concentrazione.

144    Per quanto riguarda, sotto un primo profilo, la nozione di «modifica duratura del controllo», il Tribunale ha precisato, ai punti 85, 95 e 96 della sentenza impugnata, che un comportamento anche limitato nel tempo può contribuire a una modifica duratura del controllo, poiché è tale modifica, e non le operazioni che possono contribuirvi, a dover essere duratura perché si configuri una concentrazione.

145    Contrariamente alle affermazioni della Altice, tale valutazione non è inficiata da alcun errore di diritto. Infatti, da un lato, risulta inequivocabilmente dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, di cui occorre tener conto per determinare la portata della nozione di «realizzazione» di una concentrazione ai sensi degli articoli 4 e 7 di tale regolamento, che la realizzazione di una concentrazione richiede una «modifica duratura del controllo». Dall’altro lato, come emerge dai punti 137 e 138 della presente sentenza, qualsiasi operazione che contribuisca a modificare in modo duraturo il controllo sull’impresa oggetto dell’operazione deve essere considerata una realizzazione quantomeno parziale della concentrazione, rientrante nell’articolo 4, paragrafo 1, e nell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. In altri termini, è la modifica del controllo che deve essere duratura e non l’operazione che contribuisce alla sua realizzazione, cosicché quest’ultima può avere carattere temporaneo.

146    Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, la valutazione della questione se misure non necessarie alla modifica del controllo e accessorie possano contribuire alla realizzazione di una concentrazione, si deve osservare che, ai punti 98 e 99 della sentenza impugnata, che non sono contestati nell’ambito del presente motivo, il Tribunale ha dichiarato, alla luce della sentenza del 31 maggio 2018, Ernst & Young (C‑633/16, EU:C:2018:371, punto 60), che misure accessorie e preparatorie non sono di per sé escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. A tal proposito, al punto 99 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la Corte non ha elaborato alcun criterio per stabilire la probabile natura accessoria e preparatoria della misura in questione. Inoltre, ai punti 102 e 103 di tale sentenza, esso ha aggiunto che la comunicazione della Commissione di cui al punto 129 della presente sentenza si riferisce, in modo non esaustivo, ad un criterio attinente alla tutela del valore dell’impresa oggetto dell’operazione e non esclude quindi la possibilità che siano presi in considerazione altri criteri. Esso ha tuttavia osservato, al punto 104 di detta sentenza, che la Altice non aveva presentato elementi volti a dimostrare l’esistenza nel caso di specie di un rischio di pregiudizio all’integrità commerciale della PT Portugal, rinviando nel contempo all’esame dei successivi motivi della Altice.

147    Infine, nella valutazione, ai punti da 109 a 132 della sentenza impugnata, della questione se, come affermato dalla Commissione nella decisione controversa, gli accordi precedenti alla conclusione abbiano contribuito alla realizzazione della concentrazione, il Tribunale ha applicato, in particolare ai punti 117, 121, 130 e 131 di tale sentenza, il medesimo criterio adottato da tale istituzione per determinare se tali accordi mirassero esclusivamente a preservare il valore dell’impresa oggetto dell’operazione o se andassero oltre quanto era necessario a tal fine.

148    Gli argomenti della Altice non sono idonei a dimostrare che il Tribunale abbia, in tal modo, commesso errori di diritto.

149    In primo luogo, l’argomento della Altice secondo cui solo le misure necessarie alla modifica duratura del controllo possono rientrare nella nozione di «realizzazione», ai sensi di dette disposizioni, si basa su una lettura erronea della sentenza del 31 maggio 2018, Ernst & Young (C‑633/16, EU:C:2018:371).

150    Al riguardo, da un lato, come risulta dai punti 138 e 139 della presente sentenza, qualsiasi realizzazione parziale di una concentrazione rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 4 e 7 del regolamento n. 139/2004, e ciò per garantire il carattere preventivo del controllo delle concentrazioni.

151    Dall’altro lato, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 31 maggio 2018, Ernst & Young (C‑633/16, EU:C:2018:371), la Corte doveva stabilire se il recesso, ad opera di una parte ad un’operazione di concentrazione, da un accordo di cooperazione concluso con una terza parte di tale operazione contribuisse alla realizzazione della concentrazione.

152    È in questo contesto che la Corte, al punto 48 della sentenza del 31 maggio 2018, Ernst & Young (C‑633/16, EU:C:2018:371), ha ricordato che il considerando 20 del regolamento n. 139/2004 prevede che sia opportuno trattare come un’«unica concentrazione» le operazioni strettamente collegate tra loro con vincolo condizionale o che assumono la forma di una serie di operazioni su valori mobiliari concluse in un periodo di tempo ragionevolmente breve. Al punto 49 di tale sentenza, la Corte ha aggiunto che, tuttavia, qualora operazioni del genere, benché eseguite nell’ambito di una concentrazione, non siano necessarie ai fini di una modifica del controllo dell’impresa interessata da tale concentrazione, esse non rientrano nell’articolo 7 del regolamento n. 139/2004. Infatti, dette operazioni, sebbene possano essere accessorie o preparatorie alla concentrazione, non presentano un vincolo funzionale diretto con la realizzazione di quest’ultima, di modo che la loro attuazione non può, in linea di principio, pregiudicare l’efficacia del controllo delle concentrazioni.

153    Ne consegue che è nell’ambito della valutazione dell’esistenza di una concentrazione unica che la Corte ha fatto riferimento alla nozione di «vincolo funzionale diretto» nonché al carattere accessorio o preparatorio di un’operazione. Per contro, dalla sentenza del 31 maggio 2018, Ernst & Young (C‑633/16, EU:C:2018:371), non si può dedurre che solo un’operazione necessaria alla modifica duratura del controllo possa contribuire alla realizzazione di una concentrazione. Una siffatta interpretazione rischierebbe inoltre di ridurre indebitamente la portata dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 e, di conseguenza, di pregiudicare l’effetto utile del controllo preventivo delle concentrazioni.

154    Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli argomenti relativi alle restrizioni accessorie, occorre constatare, da un lato, che, contrariamente a quanto sembra sostenere la Altice e come indicato nei punti 102 e 103 della sentenza impugnata, richiamati al punto 146 della presente sentenza, il Tribunale non ha in alcun modo adottato il criterio della preservazione del valore dell’impresa oggetto dell’operazione come unico criterio di valutazione del carattere accessorio di una restrizione.

155    Dall’altro lato, in quanto la Altice si richiama ad una prassi vigente a livello mondiale, la sua argomentazione si basa su mere affermazioni non comprovate. Pertanto, essa non può essere accolta.

156    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere integralmente il terzo motivo in quanto infondato.

 Sul quarto motivo

–       Argomenti delle parti

157    Con il suo quarto motivo di impugnazione, la Altice contesta i punti da 91 a 169 della sentenza impugnata, per il motivo che, in via principale, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «diritto di veto» e, in subordine, ha snaturato lo SPA interpretandolo nel senso che conferisce «diritti di veto». Tale motivo si suddivide in due parti.

158    Con la prima parte del quarto motivo, la Altice contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «diritto di veto», in violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, nonché con la comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale.

159    Alla luce dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, essa sottolinea che, prima dell’acquisizione del controllo attraverso il possesso della maggioranza del capitale dell’impresa oggetto dell’operazione, il futuro acquirente può acquisire contrattualmente il controllo attraverso il godimento di «diritti di veto». Tali diritti di veto implicherebbero, come risulterebbe dai punti 18 e 54 della comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale, il potere di impedire l’adozione di decisioni commerciali strategiche valide contro la volontà di un’altra parte. Le nozioni di «diritti di veto» e di «potere di impedire» dovrebbero quindi essere intese in senso stretto per assicurarsi che tale regolamento si applichi soltanto agli accordi che conferiscono la possibilità di esercitare un’influenza «determinante».

160    Orbene, ai punti da 103 a 133 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe esteso la nozione di «diritto di veto» a situazioni che non conferiscono tale potere di impedire le decisioni commerciali strategiche. In tal modo, esso avrebbe commesso un errore di diritto.

161    Infatti, in forza degli articoli 6.1 e 7.1 dello SPA, la Altice non avrebbe avuto il potere di opporre il suo veto alle decisioni della PT Portugal, poiché essa non avrebbe potuto impedire l’adozione da parte di quest’ultima di decisioni strategiche e creare una situazione di impedimento. Tutte le decisioni strategiche adottate dalla PT Portugal o dalla Oi in violazione degli impegni precedenti alla conclusione sarebbero state valide e avrebbero dato luogo unicamente ad un risarcimento. In tale contesto, contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale al punto 126 della sentenza impugnata, il diritto di essere risarciti delle eventuali perdite non costituirebbe un diritto di veto.

162    Con la seconda parte del quarto motivo, sollevata in subordine, la Altice sostiene che, ai punti da 109 a 132 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato lo SPA nel considerare che gli accordi precedenti alla conclusione ivi previsti conferissero un diritto di veto alla Altice. Tale interpretazione sarebbe in palese contraddizione con la formulazione non solo dell’articolo 6, ma anche dell’articolo 7 dello SPA, il cui paragrafo 1, lettera c), enuncerebbe chiaramente che il risarcimento «costitui[va] l’unico rimedio dell’acquirente contro il venditore, salvo frode da parte di quest’ultimo».

163    Di conseguenza, la Altice ritiene, in particolare nella sua replica, che la circostanza che la PT Portugal l’abbia consultata in sette casi su talune questioni disciplinate dall’articolo 6 dello SPA non possa costituire una «realizzazione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, contrariamente alle valutazioni della Commissione confermate dal Tribunale ai punti da 170 a 215 della sentenza impugnata.

164    La Commissione replica che l’argomento esposto nel punto precedente della presente sentenza costituisce un’estensione inammissibile, in quanto tardiva, della portata dell’impugnazione e che il presente motivo è, nel suo complesso, infondato.

–       Giudizio della Corte

165    Occorre precisare, in via preliminare, che, sebbene il presente motivo, vertente sulla nozione di «diritto di veto» utilizzata dal Tribunale, sia formalmente diretto contro numerosi punti della sentenza impugnata, alcuni di essi espongono soltanto una sintesi degli argomenti della Altice, mentre altri non sono specificamente contestati nell’ambito di tale motivo. L’interpretazione da parte del Tribunale di tale nozione di «diritto di veto» e la sua applicazione al caso di specie si evincono, essenzialmente, da una lettura combinata dei punti da 109 a 133 della sentenza impugnata. La valutazione della Corte si deve quindi concentrare su tali punti, contestati dalla Altice.

166    In tali punti il Tribunale ha rilevato, in sostanza, che, contrariamente agli argomenti della Altice, gli accordi precedenti alla conclusione le avevano conferito la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulla PT Portugal. Secondo il Tribunale, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dello SPA, citato al punto 109 di tale sentenza, aveva attribuito alla Altice, sin dal giorno della firma dello SPA, la possibilità di esercitare un controllo sulla PT Portugal, obbligando la Oi ad ottenere il consenso scritto della Altice per partecipare, porre fine o modificare un’ampia varietà di contratti e dando così a quest’ultima la possibilità di determinare la politica commerciale della PT Portugal e di impedire una serie di decisioni, senza che fosse stabilito che tale possibilità era necessaria per preservare il valore della PT Portugal. Il Tribunale ha ritenuto che la Altice avesse quindi un diritto di veto su alcune decisioni della PT Portugal, il che confermerebbe il fatto che l’inosservanza di tale obbligo da parte della Oi aveva conferito alla Altice il diritto di ottenere un risarcimento.

167    Occorre ricordare, in proposito, che, come risulta dai punti da 137 a 139 della presente sentenza, la realizzazione di una concentrazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, avviene non appena le parti di una concentrazione attuino operazioni che contribuiscono a modificare in modo duraturo il controllo sull’impresa oggetto dell’operazione. Qualsiasi realizzazione parziale di una concentrazione rientra nella sfera di applicazione di dette disposizioni.

168    In tale contesto, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento, il controllo deriva da diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa e, in particolare, da diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un’impresa.

169    Nel caso di specie, la Altice non contesta il fatto che, in forza di una clausola contenuta nell’articolo 6, paragrafo 1, dello SPA, citata al punto 109 della sentenza impugnata, numerose decisioni riguardanti non solo le attività e le strategie commerciali della PT Portugal, ma anche la sua struttura dirigenziale potevano essere adottate unicamente con l’accordo scritto della Altice. Essa non contesta nemmeno il fatto che, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, dello SPA, la Oi era tenuta a risarcirla delle perdite potenzialmente subite a causa di una violazione di tale clausola.

170    In primo luogo, risulta quindi che lo SPA, da un lato, prevedeva un obbligo contrattuale per la Oi di chiedere l’accordo scritto della Altice su tali decisioni e, dall’altro, corredava tale obbligo di una sanzione contrattuale, ossia di un diritto al risarcimento. In tali circostanze, e in quanto il Tribunale ha ritenuto che tale possibilità andasse oltre quanto necessario per proteggere il valore della PT Portugal, quest’ultimo non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare che lo SPA aveva concesso alla Altice la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività della PT Portugal.

171    Al riguardo, non può essere accolto l’argomento della Altice secondo cui solo la possibilità di impedire l’adozione da parte della società oggetto dell’operazione di decisioni valide potrebbe riflettere l’esistenza di un diritto di veto e, pertanto, dimostrare l’esercizio di un’influenza determinante su tale società. Infatti, in quanto tale argomento si basa sui punti 18 e 54 della comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale, si deve osservare che tali punti vertono sul «controllo congiunto» e sull’«acquisizione del controllo esclusivo» e non sono quindi rilevanti ai fini della presente causa. Peraltro, nulla consente di concludere che una condizione del genere sia richiesta dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 139/2004.

172    In secondo luogo, per quanto concerne l’affermazione, sollevata in subordine, relativa ad uno snaturamento dello SPA, è giocoforza osservare che, con tale affermazione, la Altice contesta in realtà la qualificazione giuridica delle clausole contrattuali menzionate al punto 169 della presente sentenza, ribadendo la sua posizione in base alla quale non può sussistere un «diritto di veto» in caso di mera subordinazione di determinate decisioni all’ottenimento di un consenso preventivo a pena di risarcimento. Orbene, tale argomento non può convincere per le stesse ragioni esposte ai punti 170 e 171 della presente sentenza.

173    In terzo luogo, poiché l’argomento della Altice, sintetizzato al punto 163 della presente sentenza, è solo l’estensione degli argomenti già esaminati e respinti ai punti da 167 a 171 della presente sentenza, esso deve essere respinto per le stesse ragioni esposte in tali punti, senza che sia necessario esaminarne la ricevibilità, messa in discussione dalla Commissione.

174    Ne consegue che il quarto motivo deve essere interamente respinto in quanto infondato.

 Sul quinto motivo

–       Argomenti delle parti

175    Con il suo quinto motivo di impugnazione, la Altice contesta la conclusione del Tribunale secondo cui gli scambi di informazioni equivarrebbero alla «realizzazione» di una concentrazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. Tale motivo si suddivide in due parti.

176    Con la prima parte del quinto motivo, la Altice fa valere che, ai punti 227 e 235 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato la decisione controversa. Infatti, in detti punti, il Tribunale avrebbe affermato che, in tale decisione, la Commissione aveva dichiarato che gli scambi di informazioni avevano semplicemente «“contribuito” a dimostrare che la [Altice] aveva esercitato un’influenza determinante su taluni aspetti dell’attività della PT Portugal». Orbene, detta decisione indicherebbe chiaramente, in particolare ai punti 470, 479 e 482 e nella sezione 4.2.2, che gli scambi di informazioni costituivano di per sé una realizzazione della concentrazione.

177    Con la seconda parte del quinto motivo, la Altice sostiene che, al punto 239 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l’articolo 1 del regolamento n. 139/2004, il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), nonché l’articolo 101 TFUE, ritenendo che gli scambi di informazioni fossero stati effettuati in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004.

178    La Altice contesta, in sostanza, al Tribunale di aver esteso l’ambito di applicazione di queste ultime disposizioni al punto da includervi scambi di informazioni che possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE e del regolamento n. 1/2003. In tal modo, esso avrebbe disatteso la sentenza del 31 maggio 2018, Ernst & Young (C‑633/16, EU:C:2018:371, punti 57 e 59). Distinguendo a seconda che gli scambi di informazioni si collochino nell’ambito di una concentrazione o successivamente ad essa, il Tribunale perverrebbe a un risultato non razionale, nel senso che tali scambi rientrerebbero nella sfera di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 quando avvengono in situazioni che determinano una concentrazione, ma costituirebbero una violazione dell’articolo 101 TFUE se, in definitiva, non vi è alcuna modifica del controllo.

179    Inoltre, il Tribunale non avrebbe spiegato in che modo gli scambi di informazioni sarebbero stati «necessari per conseguire una modifica duratura del controllo» o per «presentare un vincolo diretto con la realizzazione» della concentrazione, che avrebbe avuto luogo solo con l’acquisizione delle azioni della PT Portugal. Pertanto, essi non rientrerebbero nella sfera di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004.

180    La Commissione ritiene che il presente motivo sia infondato.

–       Giudizio della Corte

181    In primo luogo, gli argomenti relativi ad uno snaturamento della decisione controversa derivano da una lettura erronea e incompleta di quest’ultima.

182    È vero che la Commissione ha utilizzato formulazioni ambigue nella decisione controversa, in particolare al punto 470, che contiene una valutazione ad hoc, o ancora ai punti 479 e 482, che sintetizzano le constatazioni effettuate. Tuttavia, tali passaggi devono essere collocati nel contesto generale della suddetta decisione. Orbene, dai punti 448, 473, 477 e 478 di detta decisione risulta inequivocabilmente che la Commissione ha tenuto conto degli scambi di informazioni esclusivamente a titolo di elemento che contribuisce a dimostrare che la Altice aveva esercitato un’influenza determinante sulla PT Portugal.

183    Pertanto, senza snaturare la decisione controversa, il Tribunale, ai punti 227 e 235 della sentenza impugnata, ha rilevato che, nella stessa decisione, la Commissione aveva ritenuto che detti scambi avessero «contribuito» a dimostrare che la Altice aveva esercitato tale influenza.

184    In secondo luogo, per quanto concerne gli argomenti relativi ai rispettivi ambiti di applicazione del controllo delle concentrazioni e del diritto antitrust, occorre ricordare che, come risulta dall’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, quest’ultimo è il solo applicabile alle concentrazioni come definite all’articolo 3 di tale regolamento, alle quali non si applica, in linea di principio, il regolamento n. 1/2003. Per contro, quest’ultimo regolamento resta applicabile ai comportamenti delle imprese che, senza costituire un’operazione di concentrazione ai sensi del regolamento n. 139/2004, possono cionondimeno dar luogo a un coordinamento tra dette imprese contrario all’articolo 101 TFUE e che, per tale motivo, sono soggetti al controllo della Commissione o delle autorità nazionali garanti della concorrenza (sentenze del 7 settembre 2017, Austria Asphalt, C‑248/16, EU:C:2017:643, punti 32 e 33, nonché del 31 maggio 2018, Ernst & Young, C‑633/16, EU:C:2018:371, punti 56 e 57).

185    Di conseguenza, poiché è accertato, come constatato dalla Commissione e dal Tribunale, che gli scambi di informazioni hanno contribuito alla realizzazione della concentrazione, il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 239 della sentenza impugnata, che essi rientravano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 139/2004.

186    In terzo luogo, gli argomenti secondo cui gli scambi di informazioni non erano necessari ai fini della modifica del controllo o di un vincolo diretto tra tali scambi e tale modifica devono essere respinti per le stesse ragioni che hanno portato al rigetto del terzo motivo.

187    Alla luce delle considerazioni che precedono, il quinto motivo deve essere integralmente respinto in quanto infondato.

 Sul sesto motivo

188    Con il suo sesto motivo di impugnazione, la Altice contesta, in sostanza, le valutazioni effettuate dal Tribunale in merito alle ammende che le sono state inflitte con la decisione controversa. Tale motivo è suddiviso in quattro parti, di cui la seconda e la terza si sovrappongono in parte e devono essere quindi esaminate congiuntamente.

 Sulla prima parte del sesto motivo

–       Argomenti delle parti

189    Con la prima parte del sesto motivo, la Altice afferma che i punti 155 e da 279 a 296 della sentenza impugnata sono viziati da un errore di diritto, poiché confermano, erroneamente, che essa aveva agito quanto meno per negligenza quando ha violato l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004.

190    La Altice ritiene che nella giurisprudenza relativa a tale nozione di «negligenza» esista una chiara correlazione tra il grado di prevedibilità di una disposizione proibitiva e la responsabilità dell’autore dell’infrazione.

191    Orbene, in primo luogo, sarebbe la prima volta che la Commissione ha constatato, nella decisione controversa, nonostante non vi sia stato alcun trasferimento di azioni dell’impresa oggetto dell’operazione, che una concentrazione era stata realizzata a causa, da un lato, degli accordi precedenti alla conclusione, che rientrerebbero tuttavia in una prassi normale delle imprese, e, dall’altro, degli scambi di informazioni nel corso del periodo intercorrente tra la firma dello SPA e la realizzazione dell’operazione.

192    In secondo luogo, come riconosciuto dalla Corte ai punti 38 e 39 della sentenza del 31 maggio 2018, Ernst & Young (C‑633/16, EU:C:2018:371), non sarebbe chiara la portata precisa del divieto di «realizzazione» di una concentrazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 139/2004. Inoltre, prima di tale sentenza, il Tribunale avrebbe interpretato la nozione di «realizzazione» nel senso di «piena realizzazione della concentrazione».

193    In terzo luogo, la Altice avrebbe informato la Commissione dell’operazione ancor prima di firmare lo SPA e avrebbe proposto impegni per porre rimedio ad ogni eventuale preoccupazione sollevata da tale operazione.

194    La Commissione contesta la fondatezza dell’insieme di tali argomenti.

–       Giudizio della Corte

195    Secondo l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, la Commissione può infliggere ammende per violazioni commesse «intenzionalmente o per negligenza».

196    Tale requisito è soddisfatto quando l’impresa di cui trattasi non può ignorare il carattere anticoncorrenziale della propria condotta, a prescindere dalla consapevolezza o meno di violare le norme in materia di concorrenza del diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenze del 18 giugno 2013, Schenker & Co. e a., C‑681/11, EU:C:2013:404, punto 37 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 156).

197    Orbene, in primo luogo, contrariamente alle affermazioni della Altice e come dichiarato giustamente dal Tribunale ai punti 292 e 293 della sentenza impugnata, la circostanza che, nel momento in cui viene commessa un’infrazione, la Commissione e i giudici dell’Unione non abbiano ancora avuto occasione di pronunciarsi specificamente sul comportamento preciso di cui trattasi non esclude di per sé che un’impresa debba attendersi, se del caso, che il suo comportamento possa essere dichiarato incompatibile con le norme in materia di concorrenza del diritto dell’Unione. Una circostanza del genere non è quindi tale da esonerare l’impresa interessata dalla sua responsabilità (v., per analogia, sentenze del 6 dicembre 2012, AstraZeneca/Commissione, C‑457/10 P, EU:C:2012:770, punto 164, e del 22 ottobre 2015, AC-Treuhand/Commissione, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, punto 43).

198    Analogamente, in secondo luogo, la Altice non può invocare l’asserita mancanza di chiarezza delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. Infatti, in caso di dubbi sull’interpretazione di disposizioni di questo tipo, un’impresa diligente può essere tenuta a consultare la Commissione per assicurarsi della legittimità del proprio comportamento, come dichiarato dal Tribunale ai punti 155 e 294 della sentenza impugnata. Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, in quanto dalle valutazioni di fatto svolte dal Tribunale al punto 287 della sentenza impugnata, che non spetta alla Corte controllare e che non sono peraltro contestate, risulta che la Altice era effettivamente consapevole del rischio che il suo comportamento fosse incompatibile con il regolamento n. 139/2004.

199    In terzo luogo, l’argomento vertente sulle informazioni precedenti la firma dello SPA e sulla proposta di impegno equivale, in realtà, ad invitare la Corte ad effettuare una nuova valutazione sulla questione di fatto se la Altice abbia agito per negligenza. Tale argomento è pertanto irricevibile in sede di impugnazione.

200    Da quanto precede emerge che la prima parte del sesto motivo deve essere integralmente respinta.

 Sulla seconda e sulla terza parte del sesto motivo

–       Argomenti delle parti

201    Con la seconda parte del sesto motivo, la Altice fa valere che i punti da 297 a 362 della sentenza impugnata sono viziati da un errore di diritto e violano l’articolo 296 TFUE nonché l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto il Tribunale ha ivi concluso che la decisione controversa era sufficientemente motivata per infliggere due ammende distinte e cumulative di EUR 62 250 000, ciascuna per violazione, rispettivamente, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004.

202    Sarebbe errato in diritto e contraddittorio ritenere, da un lato, che la Commissione possa infliggere due ammende distinte per il motivo che si tratta asseritamente di due infrazioni distinte, pur accettando, dall’altro, che la Commissione valuti congiuntamente le due ammende in quanto la condotta sanzionata è la stessa. Ne deriverebbe un difetto di motivazione nella fissazione dell’importo di ciascuna delle ammende inflitte, cosa che il Tribunale avrebbe dovuto constatare.

203    I punti 317 e 324 della sentenza impugnata non spiegherebbero la ragione per cui l’irrogazione di due ammende identiche per due presunte infrazioni distinte sia proporzionata in ragione dell’applicazione dei criteri enunciati all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004.

204    Con la terza parte del sesto motivo, la Altice afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, ai punti da 320 a 324 della sentenza impugnata, che l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 può comportare l’inflizione di due ammende distinte di importo identico per due presunte infrazioni autonome e di natura, gravità e durata differenti.

205    Anche supponendo, quod non, che l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 impongano due obblighi distinti, occorrerebbe constatare che il tipo e la gravità di un’infrazione alla prima di tali disposizioni sono meno gravi di quelle di un’infrazione alla seconda di queste ultime. Infatti, il primo prevedrebbe un unico obbligo procedurale la cui violazione costituirebbe un’infrazione istantanea, mentre il secondo sarebbe più ampio e conterrebbe due obblighi, tra cui quello, sostanziale, di sospensione, la cui violazione sarebbe continuata. Tale differenza si rifletterebbe anche nei termini di prescrizione applicabili alle due infrazioni.

206    Quanto alla durata delle infrazioni, rispettivamente istantanea (un giorno) e continuata (quattro mesi e undici giorni, vale a dire 137 giorni), il Tribunale avrebbe affermato, ai punti 324 e 343 della sentenza impugnata, che tra di esse non poteva essere effettuato alcun confronto. Tale conclusione non sarebbe tuttavia sufficientemente motivata e sarebbe inoltre viziata da un errore di diritto, in quanto nessuna disposizione del regolamento n. 139/2004 sarebbe idonea a suffragarla.

207    Tenuto conto della differenza in termini di durata, la Altice ritiene che, anche supponendo che un’ammenda di EUR 62 250 000 sia proporzionata all’infrazione all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, circostanza che essa contesta, un’ammenda proporzionata all’infrazione all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, che è durata solo un giorno, non dovrebbe ammontare ad oltre EUR 450 000.

208    La Commissione ritiene che la seconda parte sia irricevibile in quanto la Altice non sviluppa la sua argomentazione.

209    In ogni caso, tale parte sarebbe anche infondata. Da un lato, ai punti 317 e 324 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe spiegato in termini chiari e inequivocabili come la Commissione abbia tenuto conto del tipo, della gravità e della durata di ciascuna delle due infrazioni, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004. Dall’altro lato, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione (C‑10/18 P, EU:C:2020:149, punti da 98 a 111), la Commissione aveva già inflitto due ammende distinte per infrazioni, rispettivamente, all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento e avrebbe valutato le ammende congiuntamente. Orbene, né il Tribunale né la Corte si sarebbero opposti alla valutazione congiunta delle ammende. In ogni caso, nella presente causa, mentre numerosi punti della motivazione della decisione controversa sarebbero comuni alle due ammende, altri opererebbero una distinzione tra di esse.

210    Quanto alla terza parte, la Commissione ritiene che essa sia infondata.

211    In primo luogo, la Corte avrebbe già ammesso, nella sentenza del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione (C‑10/18 P, EU:C:2020:149), che il regolamento n. 139/2004 non impedisce, in quanto tale, di infliggere ammende identiche per violazioni sia dell’articolo 4, paragrafo 1, sia dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento.

212    In secondo luogo, tali disposizioni costituirebbero altresì pilastri fondamentali del sistema di controllo ex ante delle concentrazioni dell’Unione. Le infrazioni a dette disposizioni dovrebbero essere considerate, per loro natura, di pari gravità, dato che potrebbero dar luogo ad ammende soggette allo stesso massimale, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 139/2004, senza che il legislatore abbia qualificato una di esse come più grave dell’altra.

213    In terzo luogo, la Commissione ritiene che, ai punti 322 e da 324 a 343 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia sufficientemente motivato la constatazione secondo cui la durata delle due infrazioni, una istantanea priva di durata e l’altra continuata, non è comparabile.

214    In quarto luogo, il calcolo da parte della Altice di un’ammenda di EUR 450 000 per l’infrazione all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 si baserebbe sull’erronea premessa secondo cui tale infrazione è durata solo un giorno. Poiché quest’ultima non ha durata ed è, per sua natura, tanto grave quanto un’infrazione all’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento, un’ammenda di tale importo non rifletterebbe sufficientemente il tipo e la gravità dell’infrazione e non avrebbe un effetto dissuasivo sufficiente.

–       Giudizio della Corte

215    Per quanto riguarda la ricevibilità della seconda parte del sesto motivo, occorre constatare che, sebbene l’argomento dedotto a sostegno di tale parte sia conciso, esso risulta tuttavia con chiarezza dalle memorie della Altice e ha manifestamente consentito alla Commissione di rispondervi nel merito. Pertanto, si deve respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

216    Nel merito, occorre rilevare che, con la seconda e la terza parte del sesto motivo, la Altice contesta essenzialmente i punti da 314 a 325 della sentenza impugnata. I suoi argomenti riguardano, da un lato, le valutazioni del Tribunale relative all’obbligo di motivazione incombente alla Commissione quando infligge due ammende in un’unica decisione per infrazioni, rispettivamente, all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 e, dall’altro lato, la possibilità per la Commissione di fissare il livello delle due ammende allo stesso importo. Poiché tali due questioni sono distinte, occorre esaminarle in successione.

217    Per quanto concerne, in primo luogo, l’obbligo di motivazione, richiamato nella seconda e nella terza parte, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la motivazione degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e all’organo giurisdizionale competente di esercitare il proprio controllo. Il requisito della motivazione deve essere valutato in funzione di tutte le circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi invocati e dell’interesse che i destinatari dell’atto o i terzi da esso interessati direttamente e individualmente possano avere nel ricevere spiegazioni. Non è richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, poiché la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE deve essere valutata non solo alla luce della sua formulazione, ma anche del suo contesto e di tutte le norme giuridiche che disciplinano la materia in questione (sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 63, nonché del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/Commissione, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 16).

218    Per quanto concerne, in particolare, la motivazione di una decisione che infligge un’ammenda per violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, o dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, occorre sottolineare, come già ricordato al punto 70 della presente sentenza, che l’articolo 14, paragrafo 3, di tale regolamento dispone che, per fissare l’importo dell’ammenda, la Commissione deve prendere in considerazione il tipo, la gravità e la durata dell’infrazione.

219    Inoltre, in assenza di orientamenti che enunciano il metodo di calcolo applicabile alla fissazione delle ammende in forza dell’articolo 14 del regolamento n. 139/2004, si deve considerare che la Commissione soddisfa il suo obbligo di motivazione facendo apparire in modo chiaro e inequivocabile gli elementi presi in considerazione, senza che essa sia tuttavia tenuta a precisare i dati numerici relativi al calcolo dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015, AC-Treuhand/Commissione, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

220    Alla luce di tali rilievi, risulta che, contrariamente alle affermazioni della Altice, nulla osta, in linea di principio, a che la Commissione proceda ad una valutazione parallela delle ammende che infligge per violazione, rispettivamente, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, nel senso che essa si pronunci contemporaneamente sul tipo, sulla gravità e sulla durata delle due infrazioni. Ciò premesso, detta istituzione deve, in tale contesto, esporre con sufficiente chiarezza le ragioni che giustificano le ammende inflitte per la violazione di ciascuna di tali disposizioni, tenuto conto del tipo, della gravità e della durata rispettive delle infrazioni constatate.

221    Nel caso di specie, è vero che, come rilevato dal Tribunale ai punti da 319 a 323 della sentenza impugnata, la Commissione ha esposto in dettaglio, ai punti da 568 a 599 della decisione controversa, le proprie valutazioni relative al tipo, alla gravità e alla durata delle due infrazioni commesse dalla Altice e, quindi, gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle ammende. È alla luce di tutte queste circostanze, come emerge dal punto 621 di tale decisione, che la Commissione ha fissato due ammende di importo pari, per ciascuna di esse, a EUR 62 250 000.

222    Tuttavia, dalla motivazione della decisione controversa risulta altresì che la Commissione, pur ritenendo che le due infrazioni fossero identiche per tipo e gravità, ha anche sottolineato che tali infrazioni erano diverse in termini di durata, essendo l’una un’infrazione istantanea e l’altra un’infrazione continuata. Orbene, è giocoforza constatare che la Commissione non ha in alcun modo spiegato la ragione per cui, nonostante tale differenza, le due infrazioni richiedessero ammende di importo identico. In altri termini, essa non ha spiegato la ragione per cui detta differenza, pur significativa, non era tale da giustificare una differenziazione dell’importo delle due ammende.

223    In tali circostanze, il Tribunale non poteva limitarsi a respingere, al punto 324 della sentenza impugnata, l’argomento relativo all’insufficiente motivazione, nella decisione controversa, dell’identità dell’importo delle ammende nonostante la diversa durata delle due infrazioni di cui trattasi, per il solo motivo che, «a rigor di logica non si può fare un confronto tra la durata di un’infrazione continuata e un’infrazione istantanea, poiché quest’ultima non ha durata», prima di respingere, al punto 325 della stessa sentenza, l’argomento relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione.

224    Il Tribunale ha quindi commesso un errore di diritto respingendo la censura relativa ad una violazione dell’obbligo di motivazione.

225    Per quanto concerne l’argomento in risposta della Commissione secondo cui, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione (C‑10/18 P, EU:C:2020:149, punti da 98 a 111), la Corte avrebbe convalidato una motivazione analoga a quella della decisione controversa, è sufficiente osservare che, in tale causa, la ricorrente in sede di impugnazione non aveva dedotto alcun motivo diretto a contestare le valutazioni del Tribunale relative al calcolo delle ammende, cosicché né tale calcolo né i motivi che lo avevano giustificato rientravano nell’oggetto dell’impugnazione dinanzi alla Corte. In particolare, come emerge dal punto 85 di detta sentenza, la Corte non era stata validamente investita di un motivo vertente sulla proporzionalità delle ammende.

226    Per quanto concerne, in secondo luogo, gli argomenti volti a contestare la possibilità stessa per la Commissione di infliggere, per infrazioni all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, due ammende di importo identico, occorre constatare che, ai punti da 320 a 324 della sentenza impugnata, il Tribunale non si è specificamente pronunciato su tale questione. Infatti, quest’ultima rientra nella fondatezza della decisione controversa, mentre detti punti da 320 a 324 vertono sulla motivazione di tale decisione, in particolare sui motivi della determinazione dell’importo delle ammende inflitte.

227    In ogni caso, tale argomento è infondato, dal momento che la valutazione dell’importo di tali ammende rientra in una valutazione da effettuarsi alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie, tenuto conto dei criteri di gravità, tipo e durata delle infrazioni previsti all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004. Non si può quindi affermare in generale che ammende inflitte, in un’unica decisione, per infrazioni concomitanti all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento non possano mai essere di importo identico.

228    Occorre inoltre, tuttavia, che nelle circostanze specifiche di un caso di specie, l’irrogazione di due ammende di pari importo per siffatte infrazioni sia giustificata alla luce dei motivi esposti dalla Commissione.

229    Orbene, si deve osservare che la Altice ha specificamente sostenuto dinanzi al Tribunale che la Commissione non poteva infliggere ammende di pari importo per infrazioni di durata differente. In proposito, la sola circostanza, anche supponendola vera, che un’infrazione istantanea e un’infrazione continuata non possano essere paragonate in termini di durata non è idonea a fornire una risposta a tale argomento. Alla luce degli argomenti della Altice, spettava al Tribunale verificare se, tenuto conto della natura istantanea dell’infrazione all’obbligo di notifica, l’ammenda inflitta fosse proporzionata. Orbene, il Tribunale ha omesso di procedere a tale valutazione, limitandosi, al punto 343 della sentenza impugnata, a rinviare all’incomparabilità delle due infrazioni.

230    Alla luce delle considerazioni che precedono, la seconda e la terza parte del sesto motivo devono essere accolte.

 Sulla quarta parte del sesto motivo

231    Con la quarta parte del sesto motivo, la Altice contesta al Tribunale di non aver vigilato sulla proporzionalità delle due ammende che le sono state inflitte in un’unica decisione per gli stessi fatti, in violazione della giurisprudenza derivante dal punto 39 della sentenza del 3 aprile 2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie (C‑617/17, EU:C:2019:283). A suo avviso, tali due ammende, anche dopo la riduzione di quella inflitta per l’infrazione all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, operata dal Tribunale nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, sono talmente eccessive da risultare sproporzionate.

232    Al riguardo, poiché è stato dichiarato, al punto 230 della presente sentenza, che il Tribunale è incorso in errori di diritto nell’ambito del controllo dell’ammenda inflitta dalla Commissione per la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, che possono aver influito sull’esercizio da parte di tale giudice della sua competenza estesa al merito, non occorre più statuire sulla presente parte.

233    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve accogliere la seconda e la terza parte del sesto motivo e respingere tale motivo quanto al resto.

234    Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui, al punto 2 del dispositivo, ha respinto il ricorso di annullamento dell’articolo 4 della decisione controversa e, al punto 1 del dispositivo, ha fissato un nuovo importo dell’ammenda inflitta da tale disposizione.

 Sul ricorso dinanzi al Tribunale

235    Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

236    Tale ipotesi si verifica nella presente causa, poiché la Corte dispone di tutti gli elementi necessari per statuire sul ricorso.

237    In via preliminare, per quanto concerne la portata del controllo della Corte, occorre sottolineare che, come risulta dal punto 234 della presente sentenza, la sentenza impugnata è annullata solo nella parte in cui, al punto 2 del suo dispositivo, ha respinto il ricorso di annullamento dell’articolo 4 della decisione controversa e, al punto 1 del dispositivo, ha fissato un nuovo importo dell’ammenda inflitta da tale disposizione. Pertanto, spetta alla Corte esaminare la controversia unicamente nella parte in cui verte sulla domanda di annullamento di tale articolo 4 della decisione controversa e sulla domanda diretta alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta per violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 (v., per analogia, sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/Commissione, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, punto 157).

238    Per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda di annullamento dell’articolo 4 della decisione controversa, dalla motivazione esposta ai punti 221 e 222 della presente sentenza risulta che tale decisione è insufficientemente motivata per quanto concerne l’importo dell’ammenda inflitta ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004.

239    Pertanto, si deve accogliere la domanda di annullamento dell’articolo 4 della decisione controversa.

240    In tali circostanze, occorre, in secondo luogo, statuire, in virtù della competenza estesa al merito riconosciuta alla Corte dall’articolo 261 TFUE e dall’articolo 16 del regolamento n. 139/2004, sull’importo dell’ammenda da infliggere alla Altice per l’infrazione accertata all’articolo 2 della decisione controversa, vale a dire la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 (v., per analogia, sentenze del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 73 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 87).

241    Si deve rammentare, in proposito, che la Corte, quando statuisce essa stessa definitivamente sulla controversia in applicazione dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, è autorizzata, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (sentenza del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).

242    Come risulta dal punto 70 della presente sentenza, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento può dar luogo ad un’ammenda il cui importo deve essere determinato, entro i limiti del massimale del 10% del fatturato totale realizzato dall’impresa, in funzione del tipo, della gravità e della durata dell’infrazione.

243    Nel caso di specie, in primo luogo, la Corte fa proprie le valutazioni della Commissione, contenute al punto 577 della decisione controversa, secondo cui la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 commessa dalla Altice è, per sua natura, grave.

244    In secondo luogo, per quanto concerne la gravità di tale infrazione, è accertato, alla luce dei punti da 195 a 200 della presente sentenza, che detta infrazione è stata commessa quanto meno per negligenza. Inoltre, è pacifico, sulla base delle valutazioni che figurano ai punti da 587 a 593 della decisione controversa, anch’esse condivise dalla Corte, che l’operazione di cui trattasi aveva sollevato seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno. Ciò premesso, occorre tener conto del fatto, sottolineato dal Tribunale ai punti da 364 a 367 della sentenza impugnata, che la Altice ha, di propria iniziativa, informato la Commissione della concentrazione ben prima della firma dello SPA e ha inviato a tale istituzione una domanda di nomina di un gruppo di lavoro incaricato di esaminare il suo fascicolo nei tre giorni successivi a tale firma.

245    In terzo luogo, per quanto riguarda la durata dell’infrazione all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, occorre ricordare che quest’ultima costituisce un’infrazione istantanea (sentenza del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione, C‑10/18 P, EU:C:2020:149, punto 115), il che non è contestato nel caso di specie.

246    In tali circostanze, un’equa valutazione di tutte le circostanze del caso di specie richiede che l’importo dell’ammenda inflitta alla Altice per l’infrazione all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, accertata all’articolo 2 della decisione controversa, sia fissato nella somma di EUR 52 912 500. Tale importo risulta proporzionato in considerazione del tipo, della gravità e della durata dell’infrazione, pur rimanendo sufficientemente dissuasivo.

247    Contrariamente agli argomenti dedotti dalla Altice, un siffatto importo, anche cumulato con l’ammenda inflitta per l’infrazione all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, rimane proporzionato. Infatti, tenuto conto delle constatazioni effettuate dal Tribunale al punto 340 della sentenza impugnata, non contestate dinanzi alla Corte, e in considerazione del fatto che la Altice non ha fatto alcun riferimento a dati aggiornati, occorre rilevare che le due ammende, congiuntamente considerate, restano al di sotto dello 0,5% del fatturato della Altice per il 2017.

248    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l’importo dell’ammenda inflitta alla Altice per l’infrazione accertata all’articolo 2 della decisione controversa è fissato in EUR 52 912 500.

 Sulle spese

249    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, quest’ultima statuisce sulle spese.

250    L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, stabilisce che la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. L’articolo 138, paragrafo 3, di detto regolamento, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, prevede inoltre che, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese siano compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.

251    Nel caso di specie, poiché uno solo dei sei motivi di impugnazione e uno solo dei cinque motivi del ricorso di annullamento sono stati accolti, e ciò solo parzialmente, si deve decidere che la Altice su farà carico, oltre che delle proprie spese, dei cinque sesti di quelle sostenute dalla Commissione ai fini di tali due procedimenti.

252    In forza dell’articolo 184, paragrafo 4, dello stesso regolamento, una parte interveniente in primo grado, che non abbia proposto essa stessa l’impugnazione, può essere condannata alle spese del procedimento di impugnazione solo se ha partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte. In tal caso, la Corte può decidere che le spese da essa sostenute restino a suo carico. Poiché il Consiglio, interveniente in primo grado, ha partecipato alla fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte, si deve disporre che esso si farà carico delle proprie spese relative sia al procedimento di impugnazione sia al procedimento di primo grado.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 settembre 2021, Altice Europe/Commissione (T425/18, EU:T:2021:607), è annullato.

2)      Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 settembre 2021, Altice Europe/Commissione (T425/18, EU:T:2021:607), è annullato nella parte in cui respinge la domanda di annullamento dell’articolo 4 della decisione C(2018) 2418 final della Commissione, del 24 aprile 2018, che infligge ammende per la realizzazione di una concentrazione in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 (caso M.7993 – Altice/PT Portugal).

3)      L’impugnazione è respinta quanto al resto.

4)      L’articolo 4 della decisione C(2018) 2418 final è annullato.

5)      L’importo dell’ammenda inflitta alla Altice Group Lux Sàrl per l’infrazione accertata all’articolo 2 della decisione C(2018) 2418 final è fissato in EUR 52 912 500.

6)      La Altice Group Lux Sàrl è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, dei cinque sesti delle spese sostenute dalla Commissione europea relative sia al procedimento di primo grado sia al procedimento di impugnazione.

7)      La Commissione europea è condannata a farsi carico di un sesto delle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia al procedimento di impugnazione.

8)      Il Consiglio dell’Unione europea si fa carico delle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia al procedimento di impugnazione.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.