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Ricorso proposto il 20 settembre 2012 - Post Invest Europe / Commissione

(Causa T-413/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente : Post Invest Europe Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: B. van de Walle de Ghelcke e T. Franchoo, avvocati)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 2, 5, 6, e 7 della decisione della Commissione del 25 gennaio 2012, relativa alla misura SA.14588 (C 20/2009) alla quale il Belgio ha dato esecuzione in favore di De Post-La Poste (attualmente bpost), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 29 giugno 2012 (GU L 170, pag. 1)

-    condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, con il quale si fa valere che la conclusione della Commissione secondo cui la rete al dettaglio non costituiva un distinto Servizio di Interesse Economico Generale ("SIEG"), avente diritto a compensazione, viola gli articoli 106, paragrafo 2, e 107, paragrafi 1 e 3, TFUE, costituisce un manifesto errore di valutazione e lede il principio della parità di trattamento.

Secondo motivo, con il quale si fa valere che la mancata considerazione, da parte della Commissione, di una parte dei costi della rete al dettaglio derivanti dall'Obbligo di Servizio Universale ("OSU") ai fini del calcolo dell'ammontare degli utili provenienti dal settore riservato dell'OSU che eccedono il livello di un utile ragionevole, viola gli articoli 106, paragrafo 2, e 107, paragrafi 1 e 3, TFUE, e costituisce un manifesto errore di valutazione.

Terzo motivo, con il quale si fa valere che la conclusione della Commissione secondo cui i costi netti dei SIEG non postali devono essere compensati con gli utili provenienti dal settore riservato dell'USO nella misura in cui tali utili eccedono un profitto ragionevole viola gli articoli 107 e 106, paragrafo 2, TFUE, e i principi di proporzionalità e parità di trattamento.

Quarto motivo, con il quale si fanno valere la violazione degli articoli 107 e 106, paragrafo 2, TFUE, e la violazione del principio di non retroattività, per il fatto che si è completamente omesso di prendere in considerazione la sottocompensazione di bpost accumulata negli anni 1992-2005 al fine di compensare le somme della pretesa sovracompensazione di bpost nel periodo 2006-2010.

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