Language of document : ECLI:EU:T:2013:246





Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 maggio 2013 – Post Invest Europe / Commissione

(causa T‑413/12)

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalle autorità belghe in favore di De Post – La Poste (attualmente “bpost”) – Compensazione dei costi di servizio pubblico – Decisione che dichiara gli aiuti parzialmente incompatibili con il mercato interno e ne ordina il recupero – Carenza di interesse ad agire – Inammissibilità – Nuove offerte di prova»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Termine per la produzione delle prove – Articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale – Ambito di applicazione – Nuove offerte di prova fornite nella fase delle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità – Ricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, e 48, § 1) (v. punto 21)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso diretto contro una decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno – Ricorso del principale azionista dell’impresa beneficiaria dell’aiuto – Mera partecipazione nel capitale di un’impresa di per sé insufficiente a far sorgere un interesse ad agire – Insussistenza di minaccia per la solvibilità presente o futura – Situazione giuridica futura e incerta – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 22-24, 28-30)

Oggetto

Domanda di annullamento degli articoli 2 e da 5 a 7 della decisione 2012/321/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla misura SA.14588 (C 20/09) alla quale il Belgio ha dato esecuzione in favore di De Post – La Poste (attualmente «bpost») (GU L 170, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto inammissibile.

2)

Non occorre statuire sulla domanda di intervento del Regno del Belgio.

3)

Post Invest Europe Sàrl è condannata alle spese.