Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2013 – Lito Maieftiko Gynaikologoko kai Cheirourgiko Kentro / Commissione
(Causa T-552/11)1
(«Ricorso di annullamento – Contratto relativo al concorso finanziario dell’Unione europea a favore di un progetto nel settore della cooperazione medica – Nota di addebito – Natura contrattuale della controversia – Atto non impugnabile – Irricevibilità – Domanda riconvenzionale di pagamento»)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Lito Maieftiko Gynaikologoko kai Cheirourgiko Kentro (Atene, Grecia) (rappresentante: E. Tzannini, avvocato)
Convenuta: Commissione (rappresentante: M. Condou-Durande e S. Lejeune, agenti, assistiti da E. Petritsi, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della nota di addebito emessa dalla Commissione il 9 settembre 2011 per recuperare la somma di EUR 83 001,09 versata alla ricorrente nel contesto del concorso finanziario a favore di un progetto e, d’altra parte, domanda riconvenzionale di condanna della ricorrente al pagamento di tale somma, maggiorata di interessi.
Dispositivo
Il ricorso di annullamento è respinto in quanto irricevibile.
La Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE è condannata a versare alla Commissione europea un importo di EUR 83 001,09 a titolo principale e di EUR 11,37 al giorno a titolo di interessi moratori maturati a far data dal 25 ottobre 2011 sino a estinzione del debito principale.
La Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.
____________1 GU C 6 del 7.1.2012