Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 5 febbraio 2013 – BSI/Consiglio
(causa T‑551/11)
«Ricorso di annullamento – Dumping – Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina alle importazioni di tali prodotti spediti dalla Malaysia – Importatore indipendente – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Difetto di incidenza individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso proposto da un importatore che non è associato all’esportatore, non ha partecipato al procedimento amministrativo e non è l’importatore principale o l’utilizzatore finale del prodotto – Assenza di elementi costitutivi di una situazione particolare che contraddistingua il ricorrente rispetto a qualsiasi altro operatore – Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 723/2011) (v. punti 23‑40)
2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento che istituisce dei dazi antidumping – Inclusione – Atto che prevede misure d’esecuzione ai sensi della suddetta disposizione del Trattato – Esistenza di mezzi d’impugnazione nazionali – Irricevibilità del ricorso di annullamento – Rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 723/2011) (v. punti 43, 55‑58, 61, 62, 65)
3. Unione doganale – Nascita di un’obbligazione doganale all’importazione connessa all’immissione in libera pratica di una merce – Contestazione dell’esistenza dell’obbligazione doganale – Competenza esclusiva del giudice nazionale (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 201, 236 e 243‑246) (v. punti 50‑52)
Oggetto
| Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 194, pag. 6). |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | La Brugola Service International Srl (BSI) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) | | La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |