Language of document : ECLI:EU:T:2010:551

Causa T‑460/08

Commissione europea

contro

Acentro Turismo SpA

«Clausola compromissoria — Contratto di prestazione di servizi riguardante l’organizzazione dei viaggi per missioni ufficiali — Inadempimento del contratto — Ricevibilità — Pagamento delle somme dovute a titolo di capitale — Interessi di mora»

Massime della sentenza

1.      Procedura — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Competenza del Tribunale definita dalla clausola compromissoria

(Art. 225 CE; art. 140 A EA; Statuto della Corte di giustizia, art. 51)

2.      Procedura — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Competenza del Tribunale definita esclusivamente dall’art. 238 CE o dall’art. 153 EA e dalla clausola compromissoria

(Art. 238 CE; art. 153 EA)

1.      Le competenze del Tribunale sono quelle enunciate negli artt. 225 CE e 140 A EA, come precisato dall’art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia. In applicazione di tali disposizioni, il Tribunale è competente a conoscere solo le controversie in materia contrattuale che gli vengono sottoposte in forza di una clausola compromissoria. Tale competenza, fondata su una clausola compromissoria, deroga al diritto comune e deve pertanto essere interpretata restrittivamente.

(v. punto 32)

2.      La competenza dei giudici dell’Unione a dirimere una controversia, in forza di una clausola compromissoria, viene valutata soltanto alla luce dell’art. 238 CE o dell’art. 153 EA e delle pattuizioni della clausola stessa, senza che possano essere loro opposte disposizioni del diritto nazionale che si asserisce ostino alla loro competenza. Risulta che, se un contratto, contenente una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE o dell’art. 153 EA, è disciplinato dal diritto nazionale come stipulato in detto contratto, la competenza del giudice dell’Unione è disciplinata esclusivamente da detto Trattato e dalle previsioni della medesima clausola compromissoria, giacché il diritto nazionale non può ostare alla competenza del giudice dell’Unione. Tale giurisprudenza si applica anche nel caso in cui il contratto stesso richieda un’approvazione specifica per iscritto.

(v. punti 33, 37)