Language of document :

Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 - EuroChem MCC / Consiglio

(Causa T-459/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC) (Mosca, Russia) (rappresentanti: avv.ti P. Vander Schauen e B. Evtimov)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 8 luglio 2008, n. 661, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 1 in quanto impone dazi anti-dumping alla ricorrente, alle società produttrici da essa controllate ed alle società collegate indicate al "considerando" 23 lett. (a) e (c), nonché agli artt. 1, n. 2, lett. (a), e 2, n. 2 lett. (a) del regolamento impugnato;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere due motivi di annullamento. Il secondo motivo comprende tre censure.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che il Consiglio e la Commissione hanno violato l'art. 11, n. 3, del regolamento di base 2 e/o hanno commesso una violazione di un requisito procedurale sostanziale rifiutando di avviare, di loro iniziativa, un riesame intermedio del pregiudizio e l'accertamento del margine di pregiudizio contemporaneamente al riesame in previsione della scadenza, e di conseguenza hanno commesso un manifesto errore di valutazione della probabilità di reiterazione del danno nell'ambito del riesame in previsione della scadenza.

In secondo luogo, la ricorrente lamenta che il Consiglio e la Commissione sono incorse in errore nel fissare il valore normale applicabile nei suoi confronti nel corso del riesame intermedio parziale, determinandone un aumento artificiale, ed hanno operato un confronto errato con il prezzo di esportazione, concludendo quindi erroneamente nel senso della sussistenza di dumping, violando così gli artt. 1 e 2 del regolamento di base, commettendo una serie di errori manifesti di valutazione violando principi fondamentali del diritto comunitario.

Più specificatamente, la ricorrente contesta che il Consiglio e la Commissione hanno commesso un errore di diritto ed hanno violato gli artt. 2, nn. 3 e 5 del regolamento base nonché il contesto legale degli stessi, costituito dagli artt. 1 e 2 del regolamento base, non prendendo in considerazione gran parte dei costi di produzione della ricorrente in quanto non sarebbero affidabili e/o applicando de facto un metodo non conforme all'economia di mercato per stabilire la maggior parte del valore normale applicabile alla ricorrente.

Dopo aver deciso di procedere all'adeguamento dei prezzi del gas, la Commissione ha violato l'art. 2, n. 5, seconda frase, del regolamento di base e/o ha commesso un manifesto errore di valutazione applicando l'adeguamento dei prezzi del gas sulla base del prezzo intracomunitario a Waidhaus (Germania) ed omettendo di applicare deduzioni ulteriori.

Infine, la ricorrente sostiene che il Consiglio e la Commissione hanno violato l'art. 2, n. 10, del regolamento di base e hanno commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti deducendo dal prezzo all'esportazione della ricorrente le spese di vendita, amministrative e generali relative al primo acquirente indipendente, nonché le commissioni alle imprese consociate che fanno parte dell'entità economica della ricorrente e del suo settore vendite integrato.

____________

1 - GU L 185, pag. 1.

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1).