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Ricorso proposto il 13 agosto 2008 - Ellinikos Niognomon / Commissione

(Causa T-312/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ellinikos Niognomon AE (Pireo, Grecia) (rappresentante: S. Pappas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione contestata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso ai sensi dell'art. 230 CE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 24 luglio 2008, con cui essa ha deciso di non prorogare il riconoscimento limitato concesso alla ricorrente in forza della direttiva 94/57/CE 1 con la decisione della Commissione 2001/890/CE 2 e che è stato successivamente prorogato con la decisione della Commissione 3 agosto 2005, 2005/623/CE 3.

La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la decisione contestata viola un requisito procedurale essenziale non avendo seguito la procedura di comitato prevista dagli artt. 4 e 9 della direttiva 94/57/CE.

In secondo luogo, la ricorrente fa valere che il rifiuto di concedere una proroga del riconoscimento limitato è basato su una valutazione effettuata esclusivamente dalla Commissione e non congiuntamente allo Stato membro rispettivo conformemente agli artt. 4, 9 e 11 della direttiva 94/57/CE.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione contestata non rispetta i suoi diritti della difesa ed è in contrasto con il suo legittimo affidamento.

In quarto luogo, la ricorrente fa valere che la decisione contestata viola la direttiva in quanto contiene un'erronea interpretazione per quanto riguarda i criteri applicabili (documentazione relativa alle prestazioni in materia di sicurezza e di prevenzione), ha omesso le operazioni graduali che Commissione avrebbe dovuto compiere prima di giungere ad una decisione negativa e non ha preso in considerazione le ispezioni e relazioni prodotte dagli Stati membri interessati, fornendo così una motivazione illegale.

Infine, la ricorrente fa valere che la decisione contestata viola il principio di proporzionalità e il principio della buona amministrazione.

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1 - Direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittine (GU L 319, pag. 20)

2 - Decisione della Commissione 13 dicembre 2001, 2001/890/CE, relativa al riconoscimento dell'"Hellenic Register of Shipping" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 94/57/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2001) 4218] (GU L 329, pag. 72)

3 - Decisione della Commissione 3 agosto 2005, 2005/623/CE, concernente la proroga del riconoscimento limitato dell'"Hellenic Register of Shipping"[notificata con il numero C(2005) 2940] (GU L 219, pag. 43)