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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 2 aprile 2024 – NR / Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Comando Generale Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo - Chieti, Centro Amministrativo d’Intendenza Interforze del Contingente delle Forze Armate Italiane in Afghanistan, Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri

(Causa C-238/24, Tartisai 1 )

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: NR

Resistenti: Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Comando Generale Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo - Chieti, Centro Amministrativo d’Intendenza Interforze del Contingente delle Forze Armate Italiane in Afghanistan, Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri

Questioni pregiudiziali

Quale sia l’esatta interpretazione dell’articolo 7, [paragrafo] 3, della decisione del Consiglio dell’Unione europea 2010/279/PESC del 18 maggio 2010 1 , ossia se tale disposizione abbia inteso prevedere, o meno, il cumulo tra le indennità erogate dallo Stato membro e quelle attribuite da EUPOL;

nell’ipotesi in cui l’interpretazione deponga nel senso della cumulabilità tra le richiamate indennità, se l’articolo 7, [paragrafo] 3, della decisione del Consiglio dell’Unione europea 2010/279/PESC del 18 maggio 2010 osti a una normativa nazionale, quale quella discendente dalle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 108/2009, nella parte in cui prevede che «(...) al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge è corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, (...) detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali», nonché di cui agli articoli 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, secondo l’interpretazione giurisprudenziale sopra illustrata, volta ad escludere il cumulo delle indennità.

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1     Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1     Decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2010, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (GU 2010, L 123, pag. 4).