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Ricorso proposto il 28 agosto 2012 - Borrajo Canelo e a. / UAMI - Technoazúcar (PALMA MULATA)

(Causa T-381/12)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Ana Borrajo Canelo (Madrid, Spagna), Carlos Borrajo Canelo (Madrid), Luis Borrajo Canelo (Madrid) (rappresentante: avv. A. Gómez López)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Technoazúcar (L'Avana, Cuba)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso e dichiarare la non conformità al regolamento (CE) n. 40/1994 del Consiglio, sul marchio comunitario [attuale regolamento (CE) n. 207/2009], della decisione della seconda commissione di ricorso, del 21 maggio 2012, procedimento R 2265/2010-2, che ha respinto il ricorso proposto dai richiedenti la domanda di decadenza avverso la decisione della divisione di annullamento, del 24 settembre 2010, con cui si è respinta la domanda di decadenza del marchio comunitario n. 4 602 454 "PALMA MULATA" nella classe 33, per distinguere "rum";

condannare il convenuto, e se del caso la controinteressata, a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: marchio denominativo "PALMA MULATA", per prodotti della classe 33 - Marchio comunitario registrato n. 4 602 454

Titolare del marchio comunitario: Technoazúcar

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: ricorrenti

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di decadenza

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009

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