Language of document : ECLI:EU:T:2014:119





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 marzo 2014 – Borrajo Canelo / UAMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA)

(causa T‑381/12)

«Marchio comunitario – Procedura di decadenza – Marchio comunitario denominativo PALMA MULATA – Uso effettivo – Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo»

1.                     Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancato uso effettivo di un marchio – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo – Oggetto e ambito di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, a), e 51, § 1, a)] (v. punti 25, 26)

2.                     Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancato uso effettivo di un marchio – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo – Marchio denominativo PALMA MULATA [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, a), e 51, § 1, a)] (v. punti 31‑40)

3.                     Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Legittimità – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di non discriminazione – Irrilevanza (Regolamento del Consiglio n. 207/2009) (v. punto 43)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 21 maggio 2012 (procedimento R 2265/2010‑2), relativa ad una procedura di decadenza tra i sigg.ri Ana Borrajo Canelo, Carlos Borrajo Canelo e Luis Borrajo Canelo, da un lato, e la Tecnoazúcar, dall’altro.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I sigg.ri Ana Borrajo Canelo, Carlos Borrajo Canelo e Luis Borrajo Canelo sono condannati alle spese.