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Comunicazione sulla GU

 

     SENTENZA DEL TRIBUNALE

     15 ottobre 2003

nella causa T-295/01: Nordmilch eG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)(1)

    ("Marchio comunitario ( Regolamento (CE) n. 40/94 ( Vocabolo OLDENBURGER ( Impedimento assoluto alla registrazione ( Carattere descrittivo ( Provenienza geografica ( Art. 7, n. 1, lett. c), e n. 2 (

Limitazione del diritto conferito ( Art. 12, lett. b) ( Dichiarazione sulla portata della tutela ( Art. 38, n. 2")

    (Lingua processuale: il tedesco.)

Nella causa T-295/01, Nordmilch eG, con sede in Zeven (Germania), rappresentata dall'avv. C. Spintig, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: signori A. von Mühlendahl e G. Schneider), avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 19 settembre 2001 (procedimento R 826/2000-3) riguardante la domanda di registrazione del vocabolo OLDENBURGER, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 15 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)Il ricorso è respinto.

2)La ricorrente è condannata alle spese.

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1 - GU C 44 del 16.2.2002