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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della SIC ( Sociedade Independente de Comunicação S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 dicembre 2001.

    (Causa T-297/01)

    Lingua processuale: il portoghese

Il 6 dicembre 2001, la SIC ( Sociedade Independente de Comunicação S.A., con sede in Carnaxide, Linda-a-Velha (Portogallo), rappresentata dall'avv. Carlos Botelho Moniz, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.dichiarare ricevibile il ricorso;

2.condannare la Commissione alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una società commerciale operante esclusivamente nel settore televisivo.

Il 30 luglio 1993, la ricorrente ha presentato alla Direzione Generale della Concorrenza - DG IV della Commissione una denuncia contro la Repubblica portoghese e la RTP - Radiotelevisão Portuguesa, SA, per violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza, in particolare degli artt. 87 e 88 del Trattato CE.

La denuncia si riferiva ad alcuni provvedimenti adottati dal governo portoghese a favore della RTP, operatore pubblico titolare della concessione del servizio pubblico televisivo, ritenendo che tali provvedimenti costituissero aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE e che tali aiuti fossero stati istituiti in violazione dell'art. 88, n. 3, dello stesso Trattato.

Più di due anni dopo la presentazione della denuncia e nonostante le diverse iniziative assunte, la SIC ha constatato che la Commissione non aveva preso alcuna posizione in merito alla denuncia presentata.

Di fronte all'inerzia dell'istituzione comunitaria, nell'agosto 1995 la ricorrente ha invitato la Commissione, ai sensi dell'art. 232 del Trattato CE, a prendere posizione sulla denuncia presentata, in particolare, sulla richiesta di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, del Trattato CE.

La Commissione ha richiesto alle autorità portoghesi informazioni supplementari.

Insoddisfatta di tale richiesta, che ha considerato di natura meramente interlocutoria, e per l'inerzia della Commissione, la SIC ha presentato un ricorso per carenza ai sensi dell'art. 232 del Trattato CE (causa T-231/95).

A seguito dell'adozione da parte della Commissione della decisione 7 novembre 1996, relativa ai finanziamenti pubblici concessi alla RTP, il ricorso per carenza è divenuto privo d'oggetto, e la ricorrente vi ha rinunciato.

Nel frattempo, il 22 ottobre 1996 la SIC ha presentato alla Commissione una nuova denuncia contro la Repubblica portoghese per violazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE, nell'ambito dell'esecuzione del contratto di concessione del servizio pubblico televisivo.

La seconda denuncia riprende sostanzialmente gli stessi fondamenti giuridici della prima.

Il 6 gennaio 1997 la ricorrente ha ricevuto copia della citata decisione della Commissione 7 novembre 1996, indirizzata alla Repubblica portoghese, relativa al finanziamento dei canali pubblici televisivi, in cui la Commissione affermava che i detti provvedimenti non costituivano un aiuto di Stato concesso dallo Stato portoghese alla RTP e non rientravano, pertanto, nella disciplina del Trattato sugli aiuti di Stato.

Con atto introduttivo 3 marzo 1997 la SIC ha proposto un ricorso per l'annullamento di tale decisione (causa T-46/97).

Nella sentenza pronunciata il 10 maggio 2000, il Tribunale di primo grado ha dichiarato che la Commissione aveva l'obbligo di avviare il procedimento ex art. 88, n. 2, del Trattato CE in relazione ad alcuni provvedimenti finanziari adottati dallo Stato portoghese a favore della RTP.

Con lettera 3 gennaio 2001, la SIC ha chiesto alla Commissione di comunicarle i provvedimenti che intendeva prendere al fine di conformarsi alla sentenza.

In mancanza di una risposta della Commissione, la ricorrente, con lettera 26 luglio 2001, l'ha invitata ad agire nei termini dell'art. 232, secondo comma.

Decorso il termine di due mesi fissato dal Trattato, la Commissione non ha avviato il procedimento né ha risposto all'invito ad agire.

All'inizio del mese di novembre 2001, dopo il decorso del detto termine di due mesi, la ricorrente ha ricevuto una lettera della Commissione che la informava del fatto che stavano per concludersi i lavori preparatori interni per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado del maggio 2000.

La ricorrente considera tale lettera un mero espediente interlocutorio, che non esprime una presa di posizione dell'istituzione interessata.

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