Language of document : ECLI:EU:T:2023:15

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

18 gennaio 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Sgravi fiscali – Ambito di applicazione ratione materiae – Incentivi relativi ai corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico – Articolo 17 – Imprese a forte consumo di energia – Incentivi accordati a imprese siffatte unicamente del settore manifatturiero – Ammissibilità»

Nella causa C‑189/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 17 marzo 2015, pervenuta in cancelleria il 24 aprile 2015, nel procedimento

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) – Fondazione Santa Lucia

contro

Cassa conguaglio per il settore elettrico,

Ministero dello Sviluppo economico,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Autorità per l’energia elettrica e il gas,

nei confronti di:

2M SpA,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da E. Juhász, presidente di sezione, C. Vajda (relatore) e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) – Fondazione Santa Lucia, da G. Pellegrino, avvocato;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da A. Vitale e P. Gentili, avvocati dello Stato;

–        per la Commissione europea, da K. Herrmann, M. Owsiany-Hornung e F. Tomat, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 aprile 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) – Fondazione Santa Lucia (in prosieguo: la «Fondazione»), da un lato, e, dall’altro, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, relativamente al diniego delle competenti autorità italiane di concedere alla Fondazione il beneficio del regime nazionale di incentivi sui corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico italiano (in prosieguo: gli «oneri generali del sistema elettrico»).

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        I considerando 9, 10 e 11 della direttiva 2003/96 così recitano:

«(9)      Agli Stati membri dovrebbe essere lasciata la flessibilità necessaria per definire ed attuare politiche adeguate al loro contesto nazionale.

(10)      Gli Stati membri desiderano introdurre o mantenere diversi tipi di tassazione sui prodotti energetici e sull’elettricità. A tal fine dovrebbe essere consentito agli Stati membri di rispettare i livelli minimi comunitari di tassazione tenendo conto dell’onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette che hanno scelto di applicare (eccetto l’IVA).

(11)      La scelta del regime fiscale da applicare in relazione all’attuazione del presente quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità spetta a ciascuno Stato membro. A questo proposito gli Stati membri potrebbero decidere di non aumentare la tassazione fiscale complessiva se ritengono che l’applicazione di tale principio di neutralità fiscale possa contribuire alla ristrutturazione e all’ammodernamento del loro sistema tributario, incoraggiando comportamenti a favore di una maggiore tutela dell’ambiente e del maggior impiego di manodopera».

4        L’articolo 1 della direttiva 2003/96 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l’elettricità conformemente alla presente direttiva».

5        Ai sensi dell’articolo 4 della menzionata direttiva:

«1.      I livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all’elettricità di cui all’articolo 2 non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva.

2.      Ai fini della presente direttiva si intende per “livello di tassazione” l’onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l’IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all’atto dell’immissione in consumo».

6        L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva in parola è così formulato:

«Il presente articolo si applica alle utilizzazioni per i seguenti fini industriali e commerciali:

(...)

b)      motori fissi;

c)      impianti e macchinari usati nell’edilizia, nelle opere di ingegneria civile e nei lavori pubblici;

(...)».

7        L’articolo 11 della medesima direttiva è redatto nei termini seguenti:

«1.      Nella presente direttiva, per “uso commerciale” si intende l’utilizzazione da parte di un’entità commerciale, identificata conformemente al paragrafo 2, che eserciti in modo indipendente e in qualsiasi luogo la fornitura di beni e servizi, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività economiche.

Le attività economiche comprendono tutte le attività di produttore, di commerciante e di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive e agricole e quelle delle libere professioni o professioni assimilate.

(...)

2.      Ai fini della presente direttiva, un’entità commerciale non può essere considerata più piccola di una parte di un’impresa o di una persona giuridica che, dal punto di vista organizzativo, costituisca un’attività economica indipendente, vale a dire un’entità capace di operare con mezzi propri.

(...)

4.      Gli Stati membri possono limitare il campo di applicazione del livello ridotto di tassazione per l’utilizzazione da parte di imprese».

8        L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 così recita:

«A condizione che i livelli minimi di tassazione previsti nella presente direttiva siano rispettati in media per ciascuna impresa, gli Stati membri possono applicare sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c) e di elettricità nei seguenti casi:

a)      a favore delle imprese a forte consumo di energia.

Per “impresa a forte consumo di energia” si intende un’impresa, come definita all’articolo 11, in cui i costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0% del valore produttivo ovvero l’imposta nazionale sull’energia pagabile sia pari almeno allo 0,5% del valore aggiunto. Nell’ambito di questa definizione gli Stati membri possono applicare concetti più restrittivi, compresi il valore del fatturato, e le definizioni di processo e di settore.

(...)».

9        L’articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva in parola è così formulato:

«1.      Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti adottati conformemente all’articolo 5, all’articolo 14, paragrafo 2 ed agli articoli 15 e 17.

2.      I provvedimenti di esenzione o riduzione fiscale, differenziazione delle aliquote e rimborso d’imposta ai sensi della presente direttiva, possono configurarsi come aiuti di Stato e, in tal caso, sono da notificare alla Commissione, conformemente all’articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

Le informazioni fornite alla Commissione in applicazione della presente direttiva non esonerano gli Stati membri dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato».

10      L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/118/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12), dispone quanto segue:

«1.      La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti (“prodotti sottoposti ad accisa”):

a)      prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE;

(...)

2.      Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni».

 Diritto italiano

11      Il decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26 (supplemento ordinario alla GURI n. 68, del 22 marzo 2007), ha trasposto nell’ordinamento interno la direttiva 2003/96.

12      Il decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83 (supplemento ordinario alla GURI n. 147, del 26 giugno 2012), convertito, con modifiche, in legge (in prosieguo: il «decreto legge n. 83/2012»), prevede misure urgenti per la crescita del Paese.

13      L’articolo 39 del decreto legge n. 83/2012, intitolato «Criteri di revisione del sistema delle accise sull’elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica», così dispone, ai commi da 1 a 3:

«1.      Con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite, in applicazione dell’articolo 17 della direttiva 2003/96 (…), le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell’energia sul valore dell’attività d’impresa.

2.      I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull’elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità, nel rispetto delle condizioni poste dalla direttiva 2003/96 (…), che assicuri l’invarianza del gettito tributario (...).

3.      I corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello Sviluppo economico (…)».

14      Il decreto ministeriale – Definizione delle imprese a forte consumo di energia, del 5 aprile 2013 (GURI n. 91, del 18 aprile 2013), è stato adottato per dare attuazione all’articolo 39 del decreto legge n. 83/2012.

15      L’articolo 3 del decreto ministeriale in parola stabilisce che la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico è finalizzata all’instaurazione di un sistema di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia, previa emanazione dell’atto ministeriale di indirizzo di cui all’articolo 39, comma 3, del decreto legge n. 83/2012. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 3, «la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico è elaborata secondo criteri di decrescenza in funzione dei consumi di energia elettrica (…), eventualmente anche con riferimento ai settori di attività di cui ai codici ATECO [sistema nazionale di codifica delle attività economiche]».

16      L’atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo economico del 24 luglio 2013 è stato adottato per dare attuazione all’articolo 39, comma 3, del decreto legge n. 83/2012 e dell’articolo 3 del suddetto decreto ministeriale. Esso ha in particolare demandato all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (divenuta l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il settore idrico) di ridefinire i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico, limitando la concessione dei benefici di cui al citato articolo 3 alle sole imprese energivore (a forte consumo di energia) del settore manifatturiero.

17      Con tre delibere adottate nel mese di ottobre del 2013 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha attuato il contenuto del citato atto di indirizzo, limitando effettivamente la fruizione dei benefici di cui trattasi a favore delle sole imprese che operano nel settore manifatturiero.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18      La Fondazione è un istituto di ricovero e cura di carattere scientifico che opera, fra l’altro, nel settore dell’erogazione di servizi sanitari. Secondo il giudice del rinvio, detto istituto rientra nella nozione di «entità commerciale» di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/96.

19      Nel corso del 2014, la Fondazione ha adito il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (Italia) chiedendo l’annullamento degli atti con cui le competenti autorità le hanno negato il beneficio del regime di incentivi in tema di corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico. Detto giudice ha dichiarato irricevibile il ricorso della Fondazione per ragioni connesse alla tempistica di proposizione del medesimo.

20      Adito in appello, il Consiglio di Stato (Italia) ha considerato ricevibile il ricorso della Fondazione. Di conseguenza, esso ha esaminato nel merito la controversia, la quale pone questioni vertenti, segnatamente, sul diritto dell’Unione.

21      Poiché il giudice del rinvio si ritiene in grado di risolvere le questioni relative agli articoli 107 TFUE e 108 TFUE poste dal procedimento principale, senza rivolgersi alla Corte, la sua domanda di pronuncia pregiudiziale verte, in particolare, sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96.

22      Il giudice del rinvio si chiede se gli incentivi connessi agli oneri generali del sistema elettrico rientrino nell’ambito di applicazione del menzionato articolo 17, paragrafo 1, relativo a sgravi fiscali. A tal proposito, esso illustra che detti oneri sono destinati a finanziare finalità di interesse generale, quali la promozione degli incentivi alle fonti rinnovabili (componente A3) e dell’efficienza energetica (componente UC7), gli oneri per la messa in sicurezza del nucleare e compensazioni territoriali (componenti A2 e MCT), i regimi tariffari speciali per la società Ferrovie dello Stato (componente A4), le compensazioni per le imprese elettriche minori (componente UC4), il sostegno alla ricerca di sistema (componente A5) nonché la copertura del «bonus elettrico» (componente As) e delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (componente Ae). Secondo detto giudice, gli oneri generali del sistema elettrico sono posti a carico dei consumatori di elettricità e ripartiti fra questi ultimi, ivi comprese le imprese, attraverso il relativo inserimento nella fattura dell’elettricità.

23      Qualora gli incentivi connessi agli oneri generali del sistema elettrico debbano essere considerati sgravi fiscali, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 consenta agli Stati membri, che introducono siffatti incentivi sulla base della citata disposizione, di riconoscerli soltanto a talune imprese energivore operanti nell’ambito di settori individuati dalle autorità nazionali, al fine di perseguire finalità di interesse generale.

24      In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se sia effettivamente riconducibile al campo di applicazione della direttiva [2003/96] una normativa nazionale (quale quella che rileva nell’ambito del giudizio principale) la quale – per un verso – reca una definizione di “imprese a forte consumo di energia” compatibile con quell[a] di tale direttiva e che – per altro verso – riserva a tale tipologia di imprese incentivi in tema di corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico (e non incentivi relativi alla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità in quanto tale).

2)      Se l’ordinamento [dell’Unione] e, segnatamente, gli articoli 11 e 17 della direttiva [2003/96] ostino a una disciplina normativa e amministrativa (quale quella vigente nell’ordinamento italiano e descritta nell’ambito della presente ordinanza) la quale - per un verso – opta per l’introduzione di un sistema di agevolazioni sul consumo di prodotti energetici (elettricità) da parte delle imprese “a forte consumo di energia” ai sensi del richiamato articolo 17 e – per altro verso – limita la possibilità di fruire tali agevolazioni in favore delle sole imprese “energivore” che operano nel settore manifatturiero, escludendola nei confronti delle imprese che operano in diversi settori produttivi».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

25      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 debba essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «sgravi fiscali» gli incentivi riconosciuti, dal diritto nazionale, alle imprese a forte consumo di energia, quali definite dalla medesima disposizione, relativamente a corrispettivi, come quelli in discussione nel procedimento principale, a copertura degli oneri generali del sistema elettrico.

26      La risposta a tale questione dipende dal punto di accertare se i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico abbiano carattere fiscale e, più specificamente, costituiscano imposte indirette di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/96.

27      Da un lato, infatti, l’articolo 17, paragrafo 1, di tale direttiva subordina l’applicazione di sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici e di elettricità al rispetto dei livelli comunitari minimi di tassazione previsti dalla direttiva stessa. D’altro lato, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/96 definisce la nozione di «livello di tassazione», ai fini della direttiva in parola, come l’onere fiscale complessivo riscosso derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette.

28      Il governo italiano ritiene che i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico non siano di natura fiscale, bensì tariffaria, giacché ad essi si provvede per mezzo delle componenti della tariffa dell’elettricità.

29      Si deve tuttavia ricordare che la qualificazione di un’imposta, tassa, dazio o prelievo con riferimento al diritto dell’Unione incombe alla Corte in base alle caratteristiche oggettive del tributo, indipendentemente dalla qualificazione che viene ad esso attribuita nel diritto nazionale (v. sentenze del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774, punto 107, e del 24 giugno 2010, P. Ferrero e C. e General Beverage Europe, C‑338/08 e C‑339/08, EU:C:2010:364, punto 25).

30      Occorre pertanto prendere in esame le caratteristiche oggettive dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico.

31      In primo luogo, va rilevato che, come risulta dalla decisione di rinvio, i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico sono previsti dal diritto italiano, in particolare, all’articolo 39, comma 3, del decreto legge n. 83/2012.

32      Inoltre, per attribuire la qualifica di imposta ai corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico è necessario che sussista un obbligo di pagare detti corrispettivi e che, in caso di mancato rispetto di tale obbligo, il soggetto passivo sia perseguito dalle autorità competenti, fermo restando che, nel caso di un’imposta indiretta, il soggetto giuridicamente debitore di siffatti pagamenti non è necessariamente il consumatore finale sul quale si ripercuotono detti oneri (v., per analogia, per quanto attiene all’IVA, sentenza del 14 gennaio 2016, Commissione/Belgio, C‑163/14, EU:C:2016:4, punto 44).

33      Questa è l’ipotesi che sembra ricorrere relativamente ai corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico. Risulta infatti, alla luce delle osservazioni del governo italiano, che gli enti che utilizzano i servizi della rete elettrica hanno un obbligo giuridico di versare i corrispettivi di cui trattasi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Spetta tuttavia al giudice del rinvio confermare la sussistenza di un siffatto obbligo e parimenti quella del controllo del rispetto di quest’ultimo da parte delle autorità competenti.

34      In secondo luogo, come risulta altresì dalla decisione di rinvio, i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico non sono destinati a finanziare necessariamente i costi di produzione e di distribuzione dell’elettricità ma finalità di interesse generale, secondo i criteri di ripartizione stabiliti dalle pubbliche autorità, sulla base dell’atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo economico del 24 luglio 2013 e delle delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas adottate nell’ottobre 2013, nel quadro del sistema elettrico nazionale. Fra tali finalità vi sono la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, la messa in sicurezza del nucleare e le compensazioni territoriali, i regimi tariffari speciali per la società Ferrovie dello Stato, le compensazioni per le imprese elettriche minori, il sostegno alla ricerca di sistema nel settore dell’elettricità nonché la copertura del «bonus elettrico» e delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica.

35      In siffatto contesto, si deve rilevare che la circostanza che i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico non siano versati al bilancio generale nazionale bensì, come fatto presente dal governo italiano, siano trasferiti sui conti di gestione istituiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, al fine di essere destinati a determinate categorie di operatori per utilizzi specifici, non può, di per sé, escludere che gli stessi rientrino nell’ambito del settore della fiscalità (v., per analogia, sentenza del 15 aprile 2010, CIBA, C‑96/08, EU:C:2010:185, punto 23).

36      In terzo luogo, per quanto riguarda, più specificamente, le imposte indirette, occorre notare che diritti del genere si ripercuotono tipicamente sul consumatore finale del bene o del servizio fornito venendo inclusi nell’importo indicato nella fattura indirizzata a quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2016, Commissione/Belgio, C‑163/14, EU:C:2016:4, punto 39).

37      Al riguardo, il giudice del rinvio rileva che gli oneri generali del sistema elettrico sono posti a carico dei consumatori di elettricità e ripartiti fra gli stessi, ivi comprese le imprese, attraverso l’inserimento in fattura. Ciò trova conferma all’articolo 39, comma 3, del decreto legge n. 83/2012, ai sensi del quale gli oneri a copertura dei costi in parola si ripercuotono sui consumatori finali.

38      Risulta inoltre che siffatti corrispettivi sono collegati all’elettricità consumata giacché, in forza dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale del 5 aprile 2013, gli oneri generali del sistema elettrico sono decrescenti, in funzione dei consumi di energia elettrica.

39      Per tali ragioni, i corrispettivi a copertura degli oneri in parola non possono essere paragonati all’imposta in discussione nella causa decisa con la sentenza del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems (C‑5/14, EU:C:2015:354), nella quale la Corte ha dichiarato che non si poteva considerare che detta imposta fosse calcolata direttamente o indirettamente sulla quantità di elettricità, all’atto dell’immissione in consumo di tale prodotto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/96. La Corte ha infatti basato siffatta conclusione su quanto constatato ai punti 62 e 63 della sentenza in parola, secondo cui la menzionata imposta era segnatamente calcolata sulla quantità di combustibile nucleare utilizzato ai fini della produzione di elettricità e che detta quantità non condizionava direttamente la quantità di elettricità prodotta, cosicché l’imposta di cui trattasi potrebbe essere riscossa addirittura senza che un quantitativo di elettricità venga necessariamente prodotto e, di conseguenza, consumato.

40      Alla luce delle suesposte considerazioni e con riserva di verifica, da parte del giudice del rinvio, degli elementi di fatto e delle norme del diritto nazionale su cui le medesime sono basate, si deve constatare che i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico costituiscono imposte indirette, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/96.

41      Peraltro, come posto in evidenza dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, nei limiti in cui i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico costituiscono imposte indirette, le condizioni fissate dal diritto dell’Unione relativamente ai prodotti, quali l’elettricità, che, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118, sono soggetti al regime generale relativo alle accise stabilito dalla stessa, devono essere rispettate.

42      Più specificamente, l’elettricità può, in conformità all’articolo 1, paragrafo 2, di questa direttiva, formare oggetto di un’imposizione indiretta diversa dall’accisa istituita da detta direttiva se, da un lato, tale imposizione persegue una o più finalità specifiche e se, dall’altro, rispetta le regole d’imposizione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.

43      Spetta al giudice del rinvio verificare se i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico soddisfino le menzionate condizioni.

44      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «sgravi fiscali» gli incentivi riconosciuti, dal diritto nazionale, alle imprese a forte consumo di energia, quali definite dalla medesima disposizione, relativamente a corrispettivi, come quelli in discussione nel procedimento principale, a copertura degli oneri generali del sistema elettrico, con riserva di verifica, da parte del giudice del rinvio, degli elementi di fatto e delle norme del diritto nazionale su cui siffatta risposta della Corte si basa.

 Sulla seconda questione

45      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che prevede sgravi fiscali sul consumo di elettricità, a favore delle imprese a forte consumo di energia, ai sensi della disposizione in parola, unicamente del settore manifatturiero.

46      In proposito, dalla decisione di rinvio risulta che, in forza della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale, imprese dette «energivore» unicamente del settore manifatturiero godono di incentivi relativi ai corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico.

47      Conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, gli Stati membri possono applicare sgravi fiscali sul consumo di elettricità a favore delle imprese a forte consumo di energia a condizione che i livelli minimi di tassazione dell’Unione previsti da tale direttiva siano rispettati in media per ciascuna impresa.

48      La menzionata disposizione definisce altresì la nozione di «impresa a forte consumo di energia» e precisa, nell’ambito di tale definizione, che gli Stati membri possono applicare concetti più restrittivi, compresi il valore del fatturato, e le definizioni di processo e di settore.

49      Ne discende che, ai fini della disposizione in parola, gli Stati membri sono liberi di limitare il beneficio di sgravi fiscali a favore di imprese a forte consumo di energia alle imprese di uno o di più settori industriali. Di conseguenza, la stessa disposizione non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che riconosce incentivi relativi ai corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico unicamente al settore manifatturiero.

50      Tale interpretazione è avvalorata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/96. Dai considerando 9 e 11 della menzionata direttiva risulta infatti che la stessa si propone di lasciare agli Stati membri un certo margine per definire e attuare politiche adeguate ai rispettivi contesti nazionali e che la scelta dei regimi da applicare in relazione all’attuazione della direttiva in parola spetta a ciascuno degli Stati membri.

51      Ciò nondimeno, occorre porre in rilievo che la circostanza che una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che limita il beneficio di uno sgravio fiscale a un settore industriale, non sia contraria all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 non incide, come discende dall’articolo 26, paragrafo 2, della stessa direttiva, sulla questione di accertare se detta normativa costituisca un aiuto di Stato. Tuttavia, come esplicitamente posto in evidenza dal giudice del rinvio, tale questione non costituisce oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

52      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che prevede sgravi fiscali sul consumo di elettricità, a favore delle imprese a forte consumo di energia, ai sensi della disposizione in parola, unicamente del settore manifatturiero.

 Sulle spese

53      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «sgravi fiscali» gli incentivi riconosciuti, dal diritto nazionale, alle imprese a forte consumo di energia, quali definite dalla medesima disposizione, relativamente a corrispettivi, come quelli in discussione nel procedimento principale, a copertura degli oneri generali del sistema elettrico italiano, con riserva di verifica, da parte del giudice del rinvio, degli elementi di fatto e delle norme del diritto nazionale su cui siffatta risposta della Corte si basa.

2)      L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che prevede sgravi fiscali sul consumo di elettricità, a favore delle imprese a forte consumo di energia, ai sensi della disposizione in parola, unicamente del settore manifatturiero.


Juhász

Vajda

Lycourgos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 gennaio 2017.

Il cancelliere

 

      Il presidente della Nona Sezione

A. Calot Escobar

 

      E. Juhász


* Lingua processuale: l’italiano.