Ricorso proposto il 16 luglio 2009 - Trasys / Commissione
(Causa T-277/09)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Trasys (Woluwe-Saint-Lambert, Belgio) (rappresentanti: avv.ti M. Martens e P. Hermant)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della Commissione, notificata alla ricorrente con lettera 9 giugno 2009, che respinge l'offerta della ricorrente per i lotti C ed E nell'ambito della gara d'appalto n. 10017 e assegna l'appalto all'aggiudicatario selezionato;
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Nella presente causa, la ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni della convenuta di respingere l'offerta da essa presentata per i lotti C ed E in risposta ad un bando di gara d'appalto pubblico per il supporto all'Ufficio delle pubblicazioni ed alla sua unità CORDIS nella prestazione di servizi di editoria e comunicazione
1, nonché di assegnare l'appalto all'aggiudicatario selezionato.
A sostegno delle sue richieste, la ricorrente deduce i seguenti argomenti.
In primo luogo, la ricorrente afferma che la convenuta ha violato il principio di trasparenza sancito agli artt. 100 e 89, n. 1, del regolamento finanziario
2 in quanto ha irragionevolmente limitato l'accesso a informazioni essenziali, così privando la ricorrente dell'opportunità di comprendere in modo appropriato il metodo utilizzato per valutare le offerte ed i motivi per i quali la sua offerta è stata respinta.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la sua offerta è stata sottoposta a una metodologia di valutazione dell'offerta contraria ai principi sanciti all'art. 89, n. 1, del regolamento finanziario, quali i principi della parità di trattamento e della trasparenza.
In terzo luogo, la ricorrente deduce che il capitolato d'oneri non era sufficientemente chiaro e che gli ultimi chiarimenti sono stati forniti dall'amministrazione aggiudicatrice troppo tardi e che, di conseguenza, essa non è stata in grado di pianificare la sua offerta e di prendere in considerazione le modalità con cui la valutazione sarebbe stata effettuata.
In quarto luogo, la ricorrente afferma che la sua offerta è stata sottoposta, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, ad una valutazione irragionevole e sproporzionata, la quale ha comportato gli errori di valutazione che inficiano la decisione finale.
____________1 - GU 2008/C 242-321376.2 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).