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Ricorso proposto il 23 maggio 2024 – Pumpyanskiy/Consiglio

(Causa T-272/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy (Ekaterinburg, Russia) (rappresentanti: G. Lansky, P. Goeth, A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare, ai sensi dell’articolo 263, dell’articolo 275, comma 2, e dell’articolo 277 TFUE, l’inapplicabilità

dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione 2022/329/PESC del Consiglio, del 25 febbraio 2022 e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, e

dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g) della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094 del Consiglio, del 5 giugno 2023, e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 269/2014 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1089 del Consiglio, del 5 giugno 2023;

(in prosieguo: congiuntamente, i «criteri di inserimento in elenco contestati»); e/o

annullare, ai sensi dell’articolo 263, comma 4, TFUE, la decisione (PESC) 2024/847 del Consiglio, del 12 marzo 2024 che modifica la decisione 2014/145/PESC1 ; nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/20142 (in prosieguo: congiuntamente, gli «atti contestati»), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente; e/o

annullare, nell’ambito degli atti contestati (ai sensi dell’articolo 263, comma 4, TFUE), la voce n. 722 dell’elenco stabilito nella decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC e nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765, del Consiglio, del 13 settembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014;

condannare il Consiglio alle spese ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità dei criteri di inserimento in elenco contestati, in quanto essi violano i trattati dell’Unione nonché lo Stato di diritto in relazione alla loro applicazione nei confronti del ricorrente.

Inoltre, il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato il diritto del ricorrente di essere ascoltato ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Secondo motivo, vertente su un errore di valutazione.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la designazione del ricorrente lederebbe illegittimamente taluni dei diritti del ricorrente tutelati ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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1 Decisione (PESC) 2024/847 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC (GU L, 2024/847).

1 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 (GU L, 2024/849).