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Ricorso proposto il 6 maggio 2024 – Zver / Commissione

(Causa T-235/24)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Milan Zver (Destrnik, Slovenia) (rappresentante: J. Stušek, odvetnik)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 7 marzo 2024, con la quale è stata parzialmente respinta la domanda di accesso proposta da detta parte ricorrente;

imporre alla parte convenuta l’obbligo di comunicare alla parte ricorrente tutta la documentazione richiesta, o quello di consentirle di visionare la stessa, in entrambi i casi senza ritardo, compresi i messaggi di posta elettronica correlati all’organizzazione della missione della vicepresidente della Commissione europea Věra Jourová in Slovenia che ha avuto luogo nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2023;

condannare la parte convenuta a pagare le spese processuali e di rappresentanza.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione di norme procedurali prescritte ad substantiam dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1049/2001 1 , in particolare dagli articoli 6, 7 e 8 di quest’ultimo, nonché dai principi generali del procedimento amministrativo.

Secondo motivo, vertente sulla violazione di norme sostanziali del diritto dell’Unione, più specificamente a causa dell’erronea applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Terzo motivo, vertente su un abuso di potere commesso dalla parte convenuta.

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1 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1049/2001, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).