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Ricorso proposto il 23 maggio 2024 – Rashevsky / Consiglio

(Causa T-271/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Vladimir Rashevsky (Mosca, Russia) (rappresentanti: G. Lansky, P. Goeth e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare l’inapplicabilità, in conformità agli articoli 263, 275, paragrafo 2, e 277 TFUE, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) ed f), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed f) del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio come modificato dal regolamento (UE) 2022/330, del 25 febbraio 2022; e, in subordine, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g) della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificato dalla decisione (PESC) 2023/1094 del Consiglio, del 5 giugno 2023; nonché, ed in subordine, dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1089 del Consiglio, del 5 giugno 2023;

annullare la decisione (PESC) 2024/847 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina 1 , nei limiti in cui riguarda il ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina 1 , nei limiti in cui riguarda il ricorrente e

condannare il Consiglio a farsi carico delle spese, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità dei criteri di inserimento in elenco in quanto violano i trattati UE e il principio di certezza del diritto così come lo Stato di diritto relativamente alla loro applicazione con riguardo al ricorrente.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha agito illegittimamente nel prorogare la decisione impugnata, avendo commesso un errore di valutazione nei confronti del ricorrente.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il mantenimento dell’inserimento del ricorrente nell’elenco costituisce una misura sproporzionata e viola illegittimamente taluni diritti del ricorrente ai sensi della Carta dei diritti fondamentali.

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1     GU L, 2024/847.

1     GU L, 2024/849.