Language of document : ECLI:EU:T:2009:429

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

10 novembre 2009

Causa T‑180/08 P

Giuseppe Tiralongo

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Mancata proroga di un contratto a tempo determinato – Ricorso per risarcimento danni – Origine del danno – Obbligo di motivazione da parte del Tribunale della funzione pubblica»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 6 marzo 2008, causa F‑55/07, Tiralongo/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Giuseppe Tiralongo sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione delle Comunità europee.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Procedimento precontenzioso – Svolgimento diverso a seconda della presenza o dell’assenza di un atto lesivo

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Ricorso – Motivi di ricorso

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Diritto comunitario – Principi – Tutela del legittimo affidamento e non discriminazione – Violazione

1.      Il procedimento precontenzioso differisce a seconda che il danno di cui si chiede la riparazione sia stato causato da un atto lesivo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto o da un comportamento dell’amministrazione privo di carattere decisionale. Nella prima ipotesi, spetta all’interessato investire, entro i termini previsti, l’autorità che ha il potere di nomina di un reclamo diretto nei confronti dell’atto in questione. Nella seconda ipotesi, invece, il procedimento amministrativo deve iniziare con la presentazione di una domanda ex art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta ad ottenere un risarcimento, e proseguire, eventualmente, con un reclamo nei confronti della decisione di rigetto della domanda.

Pertanto, la soluzione del problema se i danni fatti valere trovino la loro origine in un atto lesivo o in un comportamento dell’amministrazione privo di contenuto decisionale è indispensabile per verificare il rispetto del procedimento precontenzioso e dei termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto e, quindi, la ricevibilità del ricorso. Poiché tali norme sono di ordine pubblico, tale qualificazione rientra nell’esclusiva competenza del giudice comunitario, il quale non è vincolato, al riguardo, dalla qualificazione proposta dalle parti.

Non è infatti ammissibile che, redigendo un ricorso in modo da evitare di affermare che i danni derivano dall’illegittimità di taluni atti, un soggetto possa eludere l’applicazione delle norme in materia di termini previste dallo Statuto.

(v. punti 24 e 25)

Riferimento: Corte 22 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Burckhardt/Commissione (Racc. pag. 1171, punti 10 e 11); Corte 19 novembre 1981, causa 106/80, Fournier/Commissione (Racc. pag. 2759, punti 15‑18); Corte 7 ottobre 1987, causa 401/85, Schina/Commissione (Racc. pag. 3911, punto 9); Tribunale 25 febbraio 1992, causa T‑64/91, Marcato/Commissione (Racc. pag. II‑243, punti 32 e 33); Tribunale 8 ottobre 1992, causa T‑84/91, Meskens/Parlamento (Racc. pag. II‑2335, punto 33); Tribunale 1° dicembre 1994, causa T‑79/92, Ditterich/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑289 e II‑907, punto 40); Tribunale 6 novembre 1997, causa T‑15/96, Liao/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑897, punto 27); Tribunale 24 marzo 1998, causa T‑181/97, Meyer e a./Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑151 e II‑481, punto 22); Tribunale 26 novembre 1999, causa T‑253/97, Giegerich/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑233 e II‑1177, punto 18); Tribunale 17 maggio 2006, causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑111 e II‑A‑2‑517, punto 52), e Tribunale 11 dicembre 2007, causa T‑66/05, Sack/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 35)

2.      Occorre distinguere tra, da un lato, le azioni dell’amministrazione (sotto forma tanto di atti lesivi quanto di comportamenti privi di carattere decisionale) all’origine del danno e asseritamente illegittime e, dall’altro, i vizi di legittimità medesimi. Infatti, eventuali violazioni delle disposizioni applicabili o dei diversi principi generali costituiscono altrettante ragioni di illegittimità in grado di viziare gli atti ed i comportamenti dell’amministrazione, ma non possono essere considerate, di per sé, azioni.

Poiché è pacifico che una lettera che fissa la data di scadenza del contratto di un agente è un atto lesivo, non si può ritenere che, rispondendo alle lettere dell’agente che la invitavano sostanzialmente a rivedere tale decisione, l’amministrazione abbia dato luogo ad un comportamento privo di carattere decisionale di cui ciascuna delle sue lettere di conferma non sarebbe che una componente. Tale interpretazione consentirebbe all’interessato, mediante una domanda che sia di annullamento o di risarcimento, di eludere i termini per la contestazione degli atti lesivi previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, chiedendo a più riprese all’amministrazione di rivedere una decisione lesiva. Infatti, il riferimento contenuto nella giurisprudenza ad un «comportamento» non riguarda necessariamente una serie di azioni da parte di un’istituzione comunitaria, bensì mira esclusivamente a distinguere i casi in cui quest’ultima ha adottato un atto lesivo da quelli in cui il suo comportamento è privo di carattere decisionale.

(v. punti 27 e 38)

3.      Il fatto che, per accertare la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento o del principio di non discriminazione, occorra constatare l’esistenza di più atti o comportamenti dell’amministrazione non consente di considerare un’eventuale violazione di tali principi come un comportamento dell’amministrazione. Infatti una violazione di un principio giuridico, qualunque esso sia, non costituisce di per sé né un atto né un comportamento dell’amministrazione privo di contenuto decisionale, bensì un motivo di illegittimità di un atto o di un comportamento.

(v. punto 36)