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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 21 marzo 2005

(Causa C-132/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 21 marzo 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Eugenio De March e dalla sig.ra Sabine Grünheid, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La Commissione conclude che la Corte voglia:

1.    dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081 1, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in quanto ha formalmente rifiutato di perseguire come illecito nel suo territorio nazionale l'impiego della denominazione "Parmesan" nell'etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della denominazione d'origine protetta "Parmigiano Reggiano", agevolando così l'usurpazione da parte di terzi della notorietà di cui gode l'autentico prodotto, tutelato a livello comunitario;

2.    condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

La Commissione sostiene che la commercializzazione nel territorio tedesco, sotto la denominazione "Parmesan", di formaggio non corrispondente al disciplinare relativo alla denominazione "Parmigiano Reggiano" configura una violazione dell'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2081/1992, che le autorità tedesche sono tenute a reprimere d'ufficio.

Poiché la denominazione "Parmigiano Reggiano" è iscritta dal 1996 quale denominazione d'origine protetta nel "Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette" ed è dunque protetta a livello comunitario, gli Stati membri sono tenuti a tutelarla dinanzi a qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, e ciò anche nel caso in cui sia indicata la vera origine del prodotto ovvero si tratti di una traduzione della denominazione protetta.

La Commissione fa valere che il termine "Parmesan" costituisce una traduzione derivata dal francese della denominazione "Parmigiano Reggiano". A suo avviso, i termini "Parmesan" e "Parmigiano Reggiano" sono sinonimi che - come risulta dalla genesi storica della denominazione protetta e dalle prove contenute in numerose opere di consultazione spazianti dal 1516 fino ad oggi - contraddistinguono il formaggio prodotto nella corrispondente regione italiana d'origine. Secondo la Commissione, a seguito della registrazione della denominazione d'origine protetta "Parmigiano Reggiano", i termini geografici "Parmigiano" e "Reggiano" beneficiano della tutela comunitaria tanto singolarmente quanto in combinazione tra loro.

Ad avviso della Commissione, non esistono motivazioni convincenti a sostegno della tesi difesa dalla Repubblica federale di Germania secondo cui il termine "Parmigiano", se singolarmente utilizzato, verrebbe percepito quale denominazione generica nel senso di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92, in presenza della quale non sussisterebbe per il consumatore alcun collegamento con una determinata regione geografica.

Pertanto, secondo l'istituzione ricorrente, poiché l'utilizzo della denominazione "Parmesan" è riservato esclusivamente ai produttori della specifica regione italiana che fabbricano tale formaggio in conformità di un disciplinare vincolante, la Repubblica federale di Germania, rifiutandosi di reprimere nel suo territorio nazionale l'illecito impiego della denominazione "Parmesan", ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2081/1992.

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1 - GU L 208, pag. 1.