Language of document : ECLI:EU:C:2007:388

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JÁN MAZÁK

presentate il 28 giugno 2007 1(1)

Causa C‑132/05

Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica federale di Germania

«Denominazione d’origine – Formaggio – “Parmigiano Reggiano” – Uso della denominazione “Parmesan” – Stato membro che non ha agito d’ufficio a tutela di una denominazione d’origine protetta»





1.        Nel procedimento in esame la Commissione ha proposto, ai sensi dell’art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Germania, rifiutando formalmente di perseguire come illecito l’immissione in commercio nel suo territorio di formaggio recante la denominazione «Parmesan» e non corrispondente al disciplinare della denominazione d’origine protetta (in prosieguo: la «DOP») «Parmigiano Reggiano», contravviene all’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (2) (in prosieguo: il «regolamento di base»).

2.        La tutela conferita alla DOP registrata «Parmigiano Reggiano» si estende al sostantivo tedesco «Parmesan»? Tale questione costituisce il fulcro del presente ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro la Germania.

3.        Il procedimento in esame solleva anche una questione relativa alle misure che gli Stati membri devono adottare per rendere effettiva la tutela prevista dal regolamento di base. Presumendo che la tutela conferita alla DOP registrata «Parmigiano Reggiano» si estenda al sostantivo tedesco «Parmesan», uno Stato membro deve perseguire d’ufficio, in quanto infrazione del regolamento di base, l’immissione in commercio con la denominazione «Parmesan» di formaggio non corrispondente al disciplinare del «Parmigiano Reggiano»?

I –    Tutela di «Parmigiano Reggiano» ai sensi del diritto comunitario

A –    Regolamento n. 2081/92

4.        L’art. 2 del regolamento n. 2081/92 recita:

«1. La protezione comunitaria delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)      “denominazione d’origine”: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare

–        originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e

–        la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata;

(…)».

5.        L’art. 3, n. 1, dispone:

«Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate.

Ai fini del presente regolamento, si intende per “denominazione divenuta generica” il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare.

Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:

–        della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo,

–        della situazione esistente in altri Stati membri,

–        delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.

Nei casi in cui, secondo la procedura prevista agli articoli 6 e 7, venga respinta una domanda di registrazione in quanto una denominazione è divenuta generica, la Commissione pubblica la relativa decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».

6.        L’art. 10 recita:

«1.      Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare.

(…)

4.      Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell’esercizio dei controlli. Le decisioni prese devono essere notificate agli interessati».

7.        L’art. 13 dispone:

«1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:

(…)

b)      qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili;

(…)

Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata generica, l’uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato non è contrario al primo comma, lettera a) o b).

(…)

3. Le denominazioni protette non possono diventare generiche».

B –    Registrazione di «Parmigiano Reggiano»

8.        La denominazione «Parmigiano Reggiano» è stata registrata come denominazione d’origine ai sensi dell’art. 2 e della parte A dell’allegato del regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 (3) (in prosieguo: il «regolamento sulla registrazione») con effetto dal 21 giugno 1996.

9.        La denominazione «Parmigiano Reggiano» è stata registrata conformemente alla procedura semplificata di cui all’art. 17 del regolamento di base. Tale procedura semplificata si applicava solo alle registrazioni richieste entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento di base. Essa era intesa a tutelare a livello comunitario le denominazioni preesistenti all’entrata in vigore del regolamento di base, in quanto esse erano giuridicamente protette già dalla normativa interna degli Stati membri, o, nel caso degli Stati membri che non avevano istituito un sistema di tutela, in quanto erano state sancite dall’uso. Conformemente alla procedura semplificata, la registrazione era esente dalla fase di opposizione prevista dall’art. 7 del regolamento di base per la normale procedura.

II – Fase precontenziosa

10.      In seguito alla denuncia sporta da vari operatori economici, la Commissione chiedeva alle autorità tedesche, con lettera 15 aprile 2003, di impartire chiare istruzioni agli organismi pubblici incaricati di perseguire le frodi affinché ponessero fine alla commercializzazione nel territorio tedesco di prodotti denominati «Parmesan» non conformi al disciplinare della denominazione registrata «Parmigiano Reggiano». Secondo la Commissione, il termine «Parmesan» era la traduzione della denominazione registrata «Parmigiano Reggiano» e il suo uso costituiva perciò una violazione dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento di base.

11.      Il governo tedesco rispondeva che il termine «Parmesan», se pure storicamente legato alla regione di Parma, era divenuto una denominazione generica per formaggi a pasta dura di varia provenienza geografica, grattugiati o da grattugiare. Pertanto, il termine «Parmesan» sarebbe diverso dalla denominazione «Parmigiano Reggiano» e il suo uso non integrerebbe una violazione del regolamento di base.

III – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

12.      Le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni assunte nel corso della fase precontenziosa e la Commissione ha quindi deciso di proporre il ricorso in esame, con cui chiede che la Corte voglia:

–      dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in quanto ha formalmente rifiutato di perseguire come illecito l’impiego nel suo territorio della denominazione «Parmesan» nell’etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della denominazione d’origine protetta «Parmigiano Reggiano», favorendo così l’usurpazione da parte di terzi della notorietà di cui gode il prodotto autentico, tutelato a livello comunitario;

–      condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

IV – Osservazioni preliminari

13.      Nel caso di specie, occorrerà anzitutto stabilire se l’uso da parte di operatori economici attivi in Germania del termine «Parmesan» nell’etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della denominazione d’origine protetta «Parmigiano Reggiano» costituisca una violazione dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento di base. A tale proposito, la Germania ha fatto valere in particolare che «Parmesan» è divenuto una denominazione generica e pertanto non può essere tutelato dalla registrazione della DOP «Parmigiano Reggiano».

14.      Esaminerò poi se la Germania abbia violato gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento di base per avere omesso di reagire d’ufficio a una situazione che, secondo la Commissione, costituisce una violazione del diritto comunitario da parte di privati, vale a dire l’uso della denominazione «Parmesan» nell’etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano». La soluzione di tale quesito consentirà di chiarire meglio la portata dell’obbligo, imposto agli Stati membri dal regolamento di base, di garantire il rispetto del medesimo regolamento nel loro territorio.

V –    Se la denominazione «Parmesan» sia protetta per effetto della registrazione della DOP «Parmigiano Reggiano»

A –    Principali argomenti delle parti

1.      Commissione

15.      La Commissione, sostenuta dal governo italiano, afferma che il termine «Parmesan» è la traduzione esatta della denominazione d’origine «Parmigiano Reggiano». La traduzione, al pari della denominazione d’origine protetta nella lingua del paese di origine, sarebbe riservata esclusivamente ai prodotti conformi al disciplinare. Dalla storia della denominazione «Parmigiano Reggiano» emergerebbe la stretta correlazione tra il formaggio, la regione in cui esso è prodotto e la denominazione «Parmesan», che pertanto non potrebbe in alcun modo costituire una denominazione generica.

16.      Anche se non lo si dovesse considerare traduzione dell’intera DOP «Parmigiano Reggiano», il termine «Parmesan» sarebbe tuttavia la traduzione letterale del termine «Parmigiano» in francese, da cui sarebbe passato, secoli addietro, in tedesco e in altre lingue. La traduzione dell’elemento costitutivo «Parmigiano» sarebbe protetta perché, secondo il diritto comunitario, la registrazione di una denominazione contenente più termini conferisce ai singoli elementi costitutivi la stessa tutela conferita all’intera denominazione composta. Pertanto, il regolamento di base non richiede la registrazione di ognuno dei singoli elementi tutelati di una denominazione composta, ma presuppone che ogni singolo elemento sia protetto. Ciò implicherebbe che, quand’anche «Parmesan» non fosse considerato la traduzione della DOP «Parmigiano Reggiano», ma solo la traduzione letterale dell’elemento costitutivo «Parmigiano», la traduzione «Parmesan» sarebbe necessariamente protetta per effetto della tutela conferita alla denominazione «Parmigiano Reggiano».

17.      Solo qualora lo Stato membro interessato comunicasse alla Commissione, durante la procedura di registrazione di una denominazione composta, che la tutela non è richiesta per alcune parti della denominazione, tali parti costitutive della denominazione, utilizzate isolatamente, non beneficerebbero della protezione concessa dal regolamento di base. In tal caso, la Commissione avrebbe dovuto tenerne conto al momento dell’adozione del regolamento sulla registrazione, dichiarando in una nota che non occorreva tutelare un determinato elemento costitutivo di una denominazione composta. Tuttavia, nel caso della denominazione d’origine «Parmigiano Reggiano» nessuno dei due elementi costitutivi è stato oggetto di una nota di questo tipo.

18.      Inoltre non vi sarebbero buone ragioni per accogliere la tesi della Germania secondo cui il termine «Parmigiano», utilizzato isolatamente, dev’essere considerato, ai sensi dell’art. 3 del regolamento di base, una denominazione generica che il consumatore non associa a una specifica area geografica. Neanche la traduzione «Parmesan» si sarebbe evoluta al punto da diventare un termine generico.

19.      Certo, una denominazione geografica potrebbe, nel tempo e attraverso l’uso, diventare una denominazione generica, nel senso che il consumatore potrebbe giungere a considerarla indicazione di un certo tipo di prodotto piuttosto che dell’origine geografica del prodotto stesso, come è accaduto ad esempio nel caso delle denominazioni «Camembert» e «Brie».

20.      Nel caso in esame, tuttavia, la Commissione osserva che storicamente vi è sempre stata una stretta correlazione tra la specifica regione geografica dell’Italia dalla quale proviene il formaggio e il termine «Parmesan», il che dimostrerebbe che quest’ultimo non ha mai perso la sua connotazione geografica. Il termine «Parmesan» non sarebbe, pertanto, una denominazione generica che possa essere tenuta distinta dalla denominazione d’origine protetta «Parmigiano Reggiano».

21.      Se il sostantivo «Parmesan» fosse realmente un termine neutro privo di tale connotazione, non vi sarebbero spiegazioni plausibili per gli sforzi dei produttori di imitazioni a stabilire con parole o con immagini un nesso tra i loro prodotti e l’Italia.

22.      Inoltre, il fatto che fino al 2000 venisse prodotto sul territorio italiano un formaggio denominato «Parmesan» non conforme al disciplinare del «Parmigiano Reggiano» non significa che detto termine sia una denominazione generica in uso in Italia per formaggi a pasta dura di origine diversa, dato che quel formaggio era destinato unicamente all’esportazione verso paesi in cui il termine «Parmesan» non fruiva di alcuna protezione particolare, conformemente al principio di territorialità della protezione. D’altronde, la denominazione d’origine «Parmigiano Reggiano» è stata protetta a livello comunitario solo a partire dal 21 giugno 1996, data in cui è entrato in vigore il regolamento sulla registrazione.

23.      L’uso della denominazione «Parmesan» per un formaggio non conforme al disciplinare del «Parmigiano Reggiano» costituirebbe un’evocazione di tale DOP, vietata dall’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento di base.

24.      Pertanto, l’immissione in commercio, con la denominazione «Parmesan», di formaggio non conforme al disciplinare costituirebbe una violazione dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento.

2.      Il governo tedesco

25.      Il governo tedesco, sostenuto dai governi danese e austriaco, afferma che «Parmesan» non è la traduzione in tedesco della DOP «Parmigiano Reggiano», bensì un sostantivo generico utilizzato per designare formaggi a pasta dura, grattugiati o da grattugiare, fra i quali il «Parmigiano Reggiano».

26.      Le denominazioni d’origine beneficiano della tutela ex art. 13 del regolamento di base solo nella forma precisa in cui sono registrate. Non si potrebbe trarre una conclusione diversa dalla sentenza della Corte nella causa Chiciak e Fol (4).

27.      Poiché, anche secondo la Commissione, «Parmesan» sarebbe la traduzione letterale del termine «Parmigiano», l’uso della parola «Parmesan» non sarebbe in contrasto con la tutela garantita alla denominazione «Parmigiano Reggiano» dall’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento di base.

28.      Inoltre, nell’ambito della sentenza della Corte nella causa Bigi (5), lo stesso governo italiano ha espressamente confermato di aver rinunciato a registrare la denominazione «Parmigiano». Pertanto, in mancanza di registrazione, la denominazione «Parmigiano» non potrebbe beneficiare di per sé della tutela offerta dal diritto comunitario.

29.      A tale proposito andrebbe anche rilevato che, come dimostrano la situazione esistente in Italia e in altri Stati membri, nonché la legislazione a livello nazionale e comunitario, il termine «Parmigiano», se usato isolatamente, dev’essere considerato una denominazione generica ai sensi dell’art. 3 del regolamento di base. Pertanto, conformemente all’art. 13, n. 1, seconda frase, del regolamento di base, il termine «Parmigiano» non potrebbe beneficiare della tutela del regolamento di base in ragione della sua genericità.

30.      In ogni caso, la questione decisiva nel contesto della procedura d’infrazione è se il termine «Parmesan» sia considerato in tedesco una denominazione generica ed è chiaro che in tedesco il termine «Parmesan» è sempre stato una denominazione generica per formaggi a pasta dura, grattugiati o da grattugiare.

31.      In subordine, il governo tedesco sostiene che, anche se il termine «Parmigiano» non fosse considerato una denominazione generica, l’uso della traduzione «Parmesan» non costituirebbe automaticamente un’usurpazione della DOP «Parmigiano Reggiano». L’uso della traduzione di una DOP, e a fortiori di singoli elementi di una DOP, integrerebbe una violazione dell’art. 13, n. 1, lett. b), solo se tale traduzione costituisse di fatto un’evocazione della suddetta DOP.

32.      Siffatta evocazione non sussisterebbe nel caso della denominazione «Parmesan», che ha avuto un’evoluzione autonoma rispetto alla denominazione d’origine «Parmigiano Reggiano» ed è divenuta attraverso i secoli una denominazione generica nel linguaggio comune dei consumatori. Tale evoluzione sarebbe peculiare della suddetta denominazione ed avrebbe avuto luogo in Germania e in altri Stati membri. Pertanto, l’uso del termine «Parmesan» non costituirebbe né un’usurpazione né un’evocazione della denominazione protetta «Parmigiano Reggiano».

B –    Valutazione

1.      Il principio: una tutela ampia

33.      Conseguentemente alla registrazione, l’uso della denominazione «Parmigiano Reggiano» è riservato solo ai produttori che operano in un’area geografica circoscritta dell’Italia e producono il loro formaggio conformemente al disciplinare di tale DOP.

34.      La tutela conferita alle DOP dal diritto comunitario è di ampia portata (6). Tale protezione è prevista dall’art. 13 del regolamento di base. Secondo l’art. 13, n. 1, lett. b), le denominazioni registrate sono tutelate contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili.

2.      Limite: la genericità della denominazione

35.      Un importante limite alla portata della tutela conferita alle DOP registrate consiste nel fatto che le denominazioni generiche non sono protette dal regolamento di base.

36.      Secondo l’art. 3, n. 1, del regolamento di base, «[a]i fini del presente regolamento, si intende per “denominazione divenuta generica” il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare».

37.      Nel caso delle indicazioni geografiche, ciò comporta quindi un processo di generalizzazione o di erosione delle denominazioni che si richiamano a un luogo, per lo più quello in cui è stato originariamente realizzato un determinato prodotto alimentare. Esempi di denominazioni geografiche che hanno attraversato un processo di questo tipo sono «Roquefort» (denominazione derivante da una città francese) e «formaggio Edam» (denominazione derivante da una città dei Paesi Bassi).

38.      Nel regolamento di base la genericità di un termine è menzionata in tre contesti. In primo luogo, il regolamento dispone che le denominazioni generiche non possono essere registrate (art. 3, n. 1); in secondo luogo, le denominazioni protette non possono diventare generiche (art. 13, n. 3) e, in terzo luogo, gli elementi generici di una denominazione registrata non sono protetti (art. 13, n. 1, seconda frase).

39.      Nel caso in esame non si controverte sulla prima e sulla seconda fattispecie, che riguardano il campo di applicazione rispettivamente dell’art. 3, n. 1, e dell’art. 13, n. 3, dato che l’oggetto della registrazione era la denominazione «Parmigiano Reggiano», la quale, di per sé, non è considerata generica e la cui registrazione non è quindi stata contestata.

40.      Nel caso in esame si afferma che i termini «Parmesan» e «Parmigiano» sono generici, ma non si sostiene lo stesso per quanto riguarda la DOP registrata «Parmigiano Reggiano» nel suo complesso. Nella fattispecie, pertanto, la questione della genericità si pone nel contesto dell’art. 13, n. 1, seconda frase, che esclude dalla tutela gli elementi generici delle DOP composte. Tale contesto normativo è diverso da quello della giurisprudenza Feta, in cui era in discussione la genericità della denominazione di cui si chiedeva la registrazione.

3.      Se il termine «Parmesan» rientri nell’ambito di applicazione della tutela conferita dall’art. 13 del regolamento di base

41.      Di regola, una denominazione è registrata nella lingua del paese d’origine della DOP. Così, ad esempio, la Francia ha registrato la DOP «Camembert de Normandie» e la Germania la DOP «Altenburger Ziegenkäse». Le traduzioni delle DOP nelle lingue ufficiali dell’Unione europea non vengono registrate separatamente, a meno che nella zona di fabbricazione dei prodotti recanti la DOP si parlino più lingue. In tale ipotesi la DOP sarà registrata, di regola, nelle lingue parlate nella zona di fabbricazione dei prodotti che la recano.

42.      Poiché le traduzioni delle DOP di regola non sono registrate, si pone la questione se la traduzione di una DOP sia protetta nella stessa misura in cui lo è la DOP registrata. Dal testo dell’art. 13, n. 1, lett. b) («anche se […] la denominazione protetta è una traduzione»), sembra che le traduzioni di DOP registrate, in linea di massima, siano protette nella stessa misura in cui lo sono le DOP nella lingua originale. Questa tesi trova conferma, a mio parere, nella sentenza Bigi, in cui la Corte ha presunto che la tutela conferita dall’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento di base si applicasse parimenti alle traduzioni delle DOP (7).

43.      Tuttavia, il regolamento di base tace riguardo al metodo per stabilire che cosa costituisca la traduzione di una DOP. È improbabile che tale questione sollevi frequentemente difficoltà, dato che, nella maggior parte dei casi, la DOP non viene tradotta, bensì utilizzata nella forma impiegata nella lingua del paese d’origine della medesima DOP, oppure la traduzione è così letterale da non lasciare adito a dubbi.

44.      Ciò non si verifica nel caso di specie. Se è pacifico che «Parmigiano Reggiano» è stato registrato conformemente alla procedura semplificata di cui all’art. 17 del regolamento di base e beneficia della tutela prevista dall’art. 13 del medesimo regolamento, è aperta la questione se «Parmesan» vada considerato una traduzione, ai sensi del regolamento di base, della DOP «Parmigiano Reggiano» e debba quindi beneficiare in quanto tale della tutela conferita dal regolamento di base.

45.      Nella sentenza Bigi (8) la questione se «Parmesan» fosse la traduzione esatta di «Parmigiano Reggiano» è stata dedotta dinanzi alla Corte per mezzo di un’eccezione di irricevibilità.

46.      L’avvocato generale Léger era del parere che, data l’evoluzione storica ed etimologica del nome, «Parmesan» potesse essere considerato la traduzione «fedele», piuttosto che quella letterale, della DOP e che le denominazioni «Parmigiano», «Parmesan» e «Parmigiano Reggiano» fossero intercambiabili o equivalenti (9).

47.      La Corte, tuttavia, si è limitata a rilevare che la maggior parte degli Stati membri che avevano presentato osservazioni scritte (10) riteneva che «Parmigiano Reggiano» e «Parmesan» fossero equivalenti e ha dichiarato che era tutt’altro che evidente che la denominazione «Parmesan» fosse divenuta generica (11). La Corte ha quindi respinto l’eccezione di irricevibilità presentata dalla Germania.

48.      Ai fini del presente procedimento, si può osservare che è pacifico tra le parti che «Parmesan» non è la traduzione letterale in tedesco di «Parmigiano Reggiano» e che tale denominazione deriva invece dalla traduzione in francese di «Parmigiano», uno degli elementi costitutivi della DOP «Parmigiano Reggiano». È controversa invece la questione se, come sostiene la Commissione, «Parmesan» sia anche la traduzione in tedesco, tratta dal francese, della denominazione d’origine «Parmigiano Reggiano».

49.      A mio parere, perché «Parmesan» sia considerato una traduzione di «Parmigiano Reggiano» ai sensi dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento di base, occorre che questi due termini siano generalmente considerati equivalenti dai consumatori.

50.      Le citazioni prodotte dalla Commissione durante il procedimento, se mostrano che il sostantivo «Parmesan» trae origine dalla denominazione «Parmigiano», che designava un formaggio prodotto nella regione di Parma, non evidenziano che il termine «Parmesan» è anche considerato equivalente alla denominazione «Parmigiano Reggiano», che si riferisce esclusivamente a un certo tipo di formaggio prodotto in Emilia-Romagna. Le confezioni prodotte in giudizio dalla Commissione dimostrano solo che i consumatori potrebbero associare il termine «Parmesan» all’Italia, il paese d’origine della DOP «Parmigiano Reggiano».

51.      La Germania, in ogni caso, a sostegno dell’argomento secondo cui «Parmesan» non è la traduzione della DOP «Parmigiano Reggiano», fa valere in particolare che, in una Convenzione bilaterale tra l’Italia e l’Austria del 1954, «Parmigiano Reggiano» era stato tradotto in tedesco con «Parmigiano Reggiano» e non con «Parmesan». Benché non sia più in vigore e sia stata sostituita dal regolamento di base, tale convenzione costituirebbe una prova fattuale di come la denominazione «Parmigiano Reggiano» è stata tradotta in tedesco, per reciproco accordo tra Italia e Austria, dopo che il legislatore italiano aveva deciso di tutelare per legge la denominazione «Parmigiano Reggiano».

52.      Ritengo che le prove prodotte dalle parti non consentano di concludere con certezza che «Parmesan» è l’equivalente e quindi la traduzione di «Parmigiano Reggiano». Si può solo affermare con certezza che i termini «Parmesan» e «Parmigiano» sono equivalenti e quindi traduzioni l’uno dell’altro.

53.      In ogni caso, a prescindere dalla questione se il termine «Parmesan» sia la traduzione della DOP «Parmigiano Reggiano», ritengo che «Parmesan» possa costituire un’evocazione della DOP «Parmigiano Reggiano» ai sensi dell’art. 13, n. 1, lett. b), e che pertanto rientri nell’ambito della tutela conferita dal regolamento di base alla DOP «Parmigiano Reggiano».

54.      L’art. 13, n. 1, lett. b), vieta l’«evocazione» di una DOP «anche se l’origine vera del prodotto è indicata».

55.      La Corte ha dichiarato che il termine «evocazione» di cui all’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento di base si riferisce all’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce di detta denominazione (12).

56.      Secondo la giurisprudenza della Corte, può esservi l’evocazione di una denominazione protetta in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa e anche allorché nessuna tutela comunitaria si applichi agli elementi della denominazione di riferimento ripresi dalla terminologia controversa (13). L’eventuale indicazione della vera origine del prodotto sull’imballaggio non ha alcuna incidenza sulla questione se sussistano l’usurpazione, l’imitazione o l’evocazione espressamente previste dall’art. 13, n. 1, lett. b) (14).

57.      Confrontata con la questione se l’uso del marchio «Cambozola» dovesse essere considerato un’evocazione della DOP «Gorgonzola», la Corte ha ritenuto che la similarità ottica (il prodotto in questione era un formaggio a pasta molle erborinato il cui aspetto esterno presenta analogie con quello del formaggio «Gorgonzola») e fonetica (la parola utilizzata per designare il prodotto termina con le due medesime sillabe ed è composta dallo stesso numero di sillabe) fossero elementi fondamentali per stabilire se sussistesse un’evocazione (15).

58.      Nel caso in esame sussiste una similarità fonetica tra la DOP «Parmigiano Reggiano» e il sostantivo «Parmesan», dato che quest’ultimo contiene le stesse prime quattro lettere e, come ammettono le parti, è la traduzione di uno degli elementi costitutivi della DOP in questione, ossia «Parmigiano». Sussiste anche una similarità ottica, dato che le due parole vengono utilizzate per lo stesso tipo di formaggio a pasta dura, grattugiato o da grattugiare.

59.      Pertanto, il sostantivo «Parmesan» sembrerebbe costituire, in linea di principio, un’evocazione della DOP «Parmigiano Reggiano».

60.      Il governo tedesco afferma tuttavia che il termine «Parmesan» non può essere considerato un’evocazione della DOP «Parmigiano Reggiano» in quanto «Parmesan» sarebbe un termine generico. Ne consegue che occorre stabilire se la Germania abbia prodotto prove sufficienti a sostegno di tale argomento basato sull’art. 13, n. 1, seconda frase, del regolamento di base, secondo cui gli elementi generici delle DOP non sono protetti (16).

61.      Nella sentenza Danimarca e a./Commissione («Feta I») la Corte ha dichiarato che l’art. 3, n. 1, del regolamento di base prescrive espressamente che, per determinare se una denominazione sia divenuta generica, si deve tener conto di tutti i fattori, tra i quali figurano, obbligatoriamente, quelli espressamente enumerati, vale a dire la situazione esistente nello Stato membro nel quale il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo, la situazione esistente in altri Stati membri e le pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie (17).

62.      Nella sentenza Germania e Danimarca/Commissione (18) («Feta II») la Corte ha esaminato la genericità della denominazione «feta» in particolare alla luce: i) della situazione produttiva all’interno e al di fuori del paese di origine della denominazione; ii) del consumo di feta e della percezione dei consumatori all’interno e al di fuori del paese d’origine della denominazione; iii) dell’esistenza di una legislazione nazionale relativa specificamente alla feta e iv) del modo in cui la denominazione veniva utilizzata nella legislazione comunitaria. La Corte ha dichiarato che molteplici fattori, pertinenti e importanti, indicavano che tale termine non era divenuto generico. Di fatto, gli elementi essenziali sembrano essere stati la concentrazione della produzione e del consumo in Grecia e l’associazione, nella mente dei consumatori, tra «feta» e un formaggio originario della Grecia.

63.      Nel caso ora in esame, le parti hanno prodotto alcune prove empiriche relative alla genericità o meno del termine «Parmesan». Alla Corte non sono stati forniti dati relativi alla produzione o al consumo di «Parmigiano Reggiano» in Italia o di formaggio commercializzato come «Parmesan» in Germania o in altri Stati membri dell’Unione europea.

64.      Le parti hanno prodotto solo citazioni tratte da dizionari e da letteratura specializzata, che non offrono un quadro completo del modo in cui il termine «Parmesan» è percepito dai consumatori in Germania e in altri Stati membri.

65.      Un altro elemento di prova che è stato prodotto consiste nell’aspetto delle confezioni e nel materiale promozionale, che dimostrano come alcuni produttori di formaggio commercializzato con la denominazione «Parmesan», ma non conforme al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano», tentino di creare un collegamento tra i loro prodotti e l’Italia, ma non con la regione in cui viene effettivamente prodotto il «Parmigiano Reggiano». Tuttavia si può dubitare che la semplice associazione tra il prodotto e lo Stato membro d’origine della DOP in questione sia sufficiente, nel caso di specie (19), a dimostrare che una denominazione è divenuta generica o meno.

66.      Per quanto riguarda lo status della denominazione «Parmesan» nella legislazione interna degli Stati membri, la Corte non dispone di un quadro generale sull’esistenza di una normativa applicabile al Parmesan o sull’uso del termine «Parmesan» nella legislazione nazionale di altri Stati membri. La Germania ha prodotto solo dati relativi a una normativa straniera, quella austriaca, in cui il termine «Parmesan» sembra essere utilizzato come denominazione generica.

67.      Ne consegue che la Germania non ha neanche prodotto prove idonee a sostegno dell’affermazione che in Germania la denominazione «Parmesan» è divenuta generica. A tal fine, ritengo che sarebbe stato utile produrre, inter alia, dati completi relativi alla percezione della denominazione «Parmesan» da parte dei consumatori, ad esempio in forma di sondaggio, e dati relativi al consumo e alla produzione di formaggio commercializzato come «Parmigiano Reggiano» e come «Parmesan». Mentre sarebbe stato irrealistico imporre a uno Stato membro di fornire la prova completa che un termine è divenuto generico al di fuori del suo territorio.

C –    Conclusione

68.      Poiché la Germania, che ha eccepito la genericità del termine «Parmesan» nel presente procedimento, non ha prodotto, neanche in relazione alla stessa Germania, alcuna prova idonea a sostenere validamente l’argomento secondo cui la denominazione «Parmesan» è divenuta generica, l’uso del termine «Parmesan» per formaggio non conforme al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano» dev’essere considerato, ai fini della controversia in esame, incompatibile con la tutela prestata a tale DOP ai sensi dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento di base.

69.      Occorre quindi esaminare se la Germania sia tenuta a perseguire d’ufficio la violazione dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento di base consistente, nel caso di specie, nell’immissione in commercio con la denominazione «Parmesan» di formaggio non conforme al disciplinare della denominazione d’origine protetta («DOP») «Parmigiano Reggiano».

VI – Se la Germania sia tenuta a perseguire d’ufficio la violazione dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento di base

A –    Argomenti delle parti

1.      Commissione

70.      La Commissione afferma che la Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento di base in quanto ha formalmente rifiutato di perseguire come illecito l’impiego sul suo territorio della denominazione «Parmesan». La Commissione afferma, in particolare, che le violazioni dell’art. 13 del regolamento di base devono essere oggetto di provvedimenti d’ufficio e non di semplici azioni private promosse dinanzi ai giudici nazionali.

71.      Gli Stati membri dovrebbero intervenire d’ufficio per garantire il conseguimento di tutti gli obiettivi del regolamento di base, ossia la tutela degli interessi dei produttori di beni oggetto di una DOP, la promozione dello sviluppo economico delle zone rurali di produzione e la tutela dei consumatori. I provvedimenti d’ufficio sarebbero necessari per garantire che non vengano immessi in commercio prodotti non conformi alle disposizioni del regolamento di base. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero anche adottare appropriate misure amministrative e stabilire adeguate sanzioni penali.

72.      La possibilità di esperire azioni private dinanzi ai giudici non sarebbe sufficiente, in quanto tali azioni sarebbero dirette semplicemente a tutelare interessi economici privati e ciò metterebbe a rischio gli altri obiettivi del regolamento di base.

73.      L’argomento della Germania, secondo cui non sono mai state promosse azioni dinanzi ai giudici tedeschi contro la commercializzazione di formaggio non conforme al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano», sarebbe irrilevante, dal momento che, per dare effettiva attuazione al regolamento di base, gli Stati membri dovrebbero comunque perseguire ex officio la commercializzazione illecita di prodotti denominati «Parmesan» che non corrispondano al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano», senza che occorra una denuncia o l’esercizio di un’azione giurisdizionale da parte di un privato o di un’associazione per la tutela dei consumatori.

74.      L’obbligo di intervenire d’ufficio discenderebbe chiaramente dal testo dell’art. 10 del regolamento di base, che impone agli Stati membri di istituire strutture di controllo per garantire che le DOP non vengano usurpate. Inoltre, in alcuni Stati membri, tali strutture hanno anche il compito di vigilare sul rispetto dell’art. 13 del regolamento di base. L’obbligo di stabilire sanzioni amministrative e penali confermerebbe tale dovere di agire d’ufficio.

75.      Non avendo agito d’ufficio, la Germania sarebbe venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento di base, nello stesso modo in cui la Francia è venuta meno ai propri omettendo di agire nelle circostanze che hanno dato origine alla sentenza Commissione/Francia (20).

2.      Germania

76.      La Germania sostiene che l’art. 13 del regolamento di base, che definisce l’ambito della protezione garantita alle indicazioni geografiche registrate e alle denominazioni d’origine, è direttamente applicabile e conferisce diritti ai titolari o ai legittimi utilizzatori che i giudici nazionali devono tutelare. A tale proposito, possono essere proposti ricorsi per violazione della DOP conformemente al diritto dei marchi, alla normativa sui prodotti alimentari e sulla concorrenza sleale.

77.      Nel caso di specie spetterebbe dunque ai giudici tedeschi stabilire se l’uso della denominazione «Parmesan» nell’etichettatura di certi prodotti non sia conforme al disciplinare della denominazione «Parmigiano Reggiano» e integri quindi un’infrazione del regolamento di base.

78.      Riconoscendo tali rimedi giurisdizionali, la Germania avrebbe adottato tutte le misure necessarie a garantire la piena effettività dell’art. 13, n. 1, del regolamento di base. Per assicurare l’applicazione dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento di base non sarebbe necessaria l’azione d’ufficio delle pubbliche autorità contro tali infrazioni.

79.      L’obbligo degli Stati membri di istituire strutture ai sensi dell’art. 10 del regolamento di base non richiederebbe un monitoraggio ad hoc delle eventuali violazioni dell’art. 13 perpetrate dagli operatori economici nel territorio tedesco. Benché il testo dell’art. 10, n. 4, del regolamento di base non sia del tutto chiaro, dal confronto tra le varie versioni linguistiche emergerebbe che, data l’origine italiana della denominazione d’origine protetta «Parmigiano Reggiano», spetta al «Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano», e non agli organi di controllo tedeschi, garantire che la denominazione venga utilizzata in maniera conforme al disciplinare.

80.      Il sistema di ricorso istituito dalla normativa tedesca sarebbe sufficiente a garantire che gli obiettivi del regolamento di base siano effettivamente conseguiti in Germania. Inoltre, la possibilità di impugnare dinanzi ai giudici nazionali qualsiasi comportamento incompatibile con la tutela conferita a una denominazione d’origine registrata non sarebbe riservata al legittimo utilizzatore di tale denominazione, bensì offerta anche ai concorrenti, alle associazioni di imprese e alle organizzazioni di consumatori. L’ampia gamma di soggetti legittimati a proporre ricorso dimostrerebbe che le misure adottate in Germania per garantire l’attuazione del regolamento di base costituiscono un sistema di controllo generalizzato ed efficace per prevenire e sanzionare le infrazioni dell’art. 13 del regolamento di base.

81.      Benché il regolamento di base possa effettivamente perseguire più obiettivi, cioè la tutela di interessi economici e la protezione dei consumatori, nessun elemento indicherebbe che l’attuale sistema tedesco di protezione attraverso azioni giurisdizionali private non sia sufficiente a garantire l’appropriata tutela delle denominazioni d’origine. Il sistema di protezione tedesco sarebbe, infatti, conforme alle modalità con cui la proprietà intellettuale e i consumatori vengono tutelati dal diritto comunitario contro la concorrenza sleale.

82.      Gli Stati membri possono scegliere di perseguire le infrazioni del regolamento di base mediante l’azione d’ufficio delle pubbliche autorità, ma, allo stato attuale del diritto comunitario, non sono obbligati a farlo.

B –    Oggetto del ricorso e prova dell’inadempimento

83.      In via preliminare va ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE spetta alla Commissione provare l’asserita inadempienza. Detta istituzione deve fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa verifichi l’esistenza di tale trasgressione, senza potersi basare su alcuna presunzione (21).

84.      È pacifico che l’ordinamento giuridico tedesco prevede una gamma di mezzi di ricorso intesi a rendere effettiva la tutela delle denominazioni d’origine sancita dal regolamento di base. Inoltre, un’ampia gamma di operatori economici è legittimata a proporre tali ricorsi dinanzi ai giudici nazionali.

85.      Nel caso di specie, la Commissione afferma che la Germania ha «formalmente rifiutato di perseguire come illecito» l’uso della denominazione «Parmesan» nell’etichettatura di prodotti non conformi al disciplinare della denominazione d’origine protetta «Parmigiano Reggiano» nel suo territorio ed è quindi venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento di base. Pertanto, il ricorso per inadempimento in esame non solleva questioni relative alla conformità di una normativa nazionale con una disposizione di diritto comunitario. Semmai, la Commissione mette in discussione l’azione amministrativa delle autorità tedesche, che non hanno agito contro un comportamento assertivamente incompatibile con il diritto comunitario, posto in essere da operatori economici nel territorio di uno Stato membro.

86.      Secondo la giurisprudenza della Corte, nel caso di un ricorso avente ad oggetto l’attuazione di una disposizione nazionale da parte dell’amministrazione di uno Stato membro, la dimostrazione dell’inadempimento da parte di tale Stato richiede la produzione di elementi di prova di natura specifica rispetto a quelli abitualmente presi in considerazione nell’ambito di un ricorso per inadempimento avente unicamente ad oggetto il contenuto di una disposizione nazionale. Ciò considerato, la Corte ha affermato che l’inadempimento può essere provato soltanto mediante una dimostrazione sufficientemente documentata e circostanziata della pratica rimproverata alle autorità amministrative nazionali e imputabile allo Stato membro di cui trattasi (22).

87.      Ai fini del procedimento in esame, che non verte su un’azione positiva dell’amministrazione di uno Stato membro, bensì su un’omissione, l’infrazione ai sensi dell’art. 226 CE è provata, a mio parere, se la Commissione dimostra che l’amministrazione tedesca era tenuta ad agire d’ufficio e ha omesso di farlo.

C –    Valutazione

88.      Conformemente ai principi generali su cui è fondata la Comunità e che disciplinano i rapporti fra quest’ultima e gli Stati membri, spetta ai secondi garantire nel loro territorio l’attuazione della normativa comunitaria (23). Secondo costante giurisprudenza della Corte, qualora il diritto comunitario, ivi compresi i principi generali dello stesso, non contenga in proposito norme comuni, le autorità nazionali, per attuare la normativa comunitaria, agiscono applicando i criteri di forma e di sostanza del loro diritto nazionale (24).

89.      Il regolamento di base contiene alcune disposizioni comuni relative alla sua attuazione. Il suo art. 10 riguarda espressamente il controllo del rispetto del disciplinare delle DOP da parte dei produttori.

90.      L’art. 10, n. 4, dispone che devono essere presi provvedimenti per assicurare il rispetto del regolamento qualora un prodotto alimentare recante una DOP non risponda al disciplinare della DOP in questione. Tuttavia, il testo dell’art. 10, n. 4, del regolamento di base non indica chiaramente le autorità di controllo di quale Stato membro debbano agire contro l’inosservanza del disciplinare di una determinata DOP. Dalla versione tedesca del regolamento (25) risulta che l’autorità di controllo obbligata a prendere le misure necessarie è quella dello Stato membro di origine del prodotto costituente infrazione. Altre versioni linguistiche della stessa disposizione non confermano tale interpretazione e dispongono che l’autorità di controllo tenuta ad intervenire non è quella dello Stato membro di origine del prodotto, bensì quella dello Stato membro di origine della denominazione protetta (26). Secondo tali versioni linguistiche, soltanto le autorità italiane sarebbero tenute ad agire contro prodotti non conformi al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano».

91.      Vale anche la pena di citare l’art. 10, n. 7, del regolamento di base, secondo cui «[i] costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano la denominazione protetta». Se ne potrebbe dedurre che il controllo di cui all’art. 10 riguarda esclusivamente il rispetto del disciplinare da parte dei produttori che utilizzano la denominazione protetta nello Stato membro di origine.

92.      Benché da quanto precede discenda che il testo dell’art. 10 del regolamento di base non è perfettamente chiaro, ritengo che dallo scopo e dall’economia generale del regolamento di base emerga che l’obbligo di effettuare i controlli va al di là della semplice verifica della conformità dei prodotti al disciplinare di una DOP nello Stato membro d’origine della DOP in questione.

93.      Il sistema di tutela istituito dal regolamento di base implica che ai fini della corretta attuazione di tale regolamento possono risultare necessari due tipi di controllo. Da un lato, occorre monitorare sistematicamente il rispetto del disciplinare della DOP da parte dei produttori attivi nella zona di fabbricazione dei prodotti che recano detta DOP; dall’altro, occorre contrastare l’usurpazione delle DOP al di fuori della zona di produzione. Tuttavia, si pone la questione relativa ai tipi di provvedimenti necessari a quest’ultimo scopo.

94.      L’ordinamento giuridico tedesco prevede la tutela delle DOP mediante azioni giurisdizionali esperibili da un’ampia gamma di soggetti in cui possono rientrare, inter alia, le associazioni per la tutela dei consumatori e le associazioni di imprese. La tutela mediante l’azione giurisdizionale è quindi potenzialmente garantita a soggetti che perseguono interessi anche molto più ampi dei meri interessi dei produttori di merci contraddistinte da una DOP.

95.      Nondimeno, ritengo che, ai fini dell’effettiva attuazione del regolamento di base, l’esistenza di tali mezzi di ricorso non esenti gli Stati membri dall’obbligo di istituire al contempo adeguati meccanismi di controllo, in aggiunta alle azioni giurisdizionali. L’art. 10, n. 1, impone agli Stati membri di «provved[ere] a che (…) vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare». Data tale formulazione generica, l’obbligo di garantire l’effettiva attuazione del regolamento di base impone agli Stati membri di provvedere a che vi siano adeguate strutture di controllo per verificare se un prodotto commercializzato in un determinato Stato membro e recante una determinata DOP sia conforme al disciplinare di quest’ultima, a prescindere dal luogo d’origine della DOP di cui trattasi. Controlli siffatti possono essere svolti, ad esempio, nell’ambito dei controlli ufficiali eseguiti per garantire il rispetto di altre norme in materia di prodotti alimentari (27).

96.      Tuttavia, ritengo che dal regolamento non si possa desumere che le strutture di controllo devono sistematicamente agire d’ufficio in assenza di qualsiasi iniziativa, ad esempio di denuncia da parte di produttori i cui prodotti rechino legittimamente una DOP, di consumatori o di altri produttori.

97.      Ciò trova conferma nella letteratura della Commissione in materia. Nella «Guida alla normativa comunitaria» relativa alla «Protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari», la Commissione afferma che «[il] sistema di tutela dei diritti esclusivi viene istituito e attuato dagli Stati membri. Di conseguenza, spetta agli Stati membri stabilire se i servizi intesi a garantire tale tutela debbano agire di propria iniziativa (ex officio) o a seguito di denuncia da parte dei titolari di DOP/IGP/STG» (28).

98.      Ne consegue che, ai fini dell’attuazione del regolamento di base, gli Stati membri possono stabilire discrezionalmente se svolgere controlli in un caso specifico e prendere poi provvedimenti qualora rilevino prodotti lesivi di una DOP.

99.      Il caso in esame va tenuto distinto dalle fattispecie in cui, dati gli interessi in gioco, il potere discrezionale di uno Stato membro di agire d’ufficio è soggetto a limiti molto più stretti. Ad esempio, l’azione d’ufficio delle autorità statali, che implica controlli ed eventuali sanzioni, è richiesta, anche se non prevista dal diritto comunitario e in mancanza di interventi esterni, nelle situazioni in cui i singoli o gli operatori economici non hanno interesse a presentare denuncia (29) o laddove l’eventuale ritardo potrebbe comportare danni irreparabili, come quando il principio di precauzione impone di agire immediatamente ritirando prodotti alimentari pericolosi o facendo cessare comportamenti che potrebbero causare danni irreversibili all’ambiente. Il caso in esame, tuttavia, non è equiparabile a nessuna di tali fattispecie.

100. Anche se dispongono in linea di massima di un potere discrezionale relativamente ampio in ordine ai provvedimenti da adottare e applicare in concreto per garantire l’efficacia del diritto comunitario, in alcune circostanze gli Stati membri sono tenuti ad agire. Nella sentenza Commissione/Francia la Corte ha dichiarato che, in quel caso, le pubbliche autorità francesi avevano abusato del loro potere discrezionale omettendo di agire contro infrazioni reiteratesi per diversi anni, tollerate dalle forze dell’ordine e oggetto di ricorsi dinanzi all’autorità giudiziaria (30).

101. Tuttavia, i fatti del caso di specie che emergono dagli atti sono diversi. In particolare, la Commissione non ha prodotto la prova – il che, nel procedimento in esame, rileva sotto il profilo temporale (31) – neanche di una sola denuncia o di una istanza di tutela giuridica, né tanto meno un esempio di inerzia, rispetto a tali denunce o istanze, in relazione ad usurpazioni della DOP «Parmigiano Reggiano» commesse nel territorio tedesco.

102. A tale proposito vale la pena rilevare che, in pratica, la Commissione si basa pressoché solo sulla risposta fornita dalla Germania durante la fase precontenziosa, secondo cui «Parmesan» è una denominazione generica, per affermare che la Germania non ha preso adeguati provvedimenti per impedire l’uso illegittimo di tale denominazione. Sono del parere che la corrispondenza intercorsa tra le parti a proposito della natura generica o meno della denominazione «Parmesan» durante la fase precontenziosa debba essere interpretata come un argomento giuridico dedotto a difesa nel corso del procedimento e di per sé non possa essere considerata come un rifiuto formale di prestare tutela alla DOP registrata «Parmigiano Reggiano».

103. Pertanto, la Commissione non ha dedotto prove sufficientemente documentate e circostanziate per dimostrare che, nel caso in esame, le autorità tedesche erano tenute ad agire d’ufficio e hanno omesso di farlo.

D –    Conclusione

104. Discende da quanto precede che non ritengo che l’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento di base, interpretato alla luce dell’art. 10 del medesimo regolamento, imponesse alla Germania di perseguire d’ufficio come illecito la commercializzazione nel suo territorio di formaggio recante la denominazione «Parmesan» e non conforme al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano». In particolare, la Commissione non ha dimostrato che la Germania fosse tenuta ad assumere l’iniziativa in mancanza di sufficienti ed appropriate istanze esterne.

105. Concludo, quindi, che il ricorso della Commissione va respinto.

VII – Sulle spese

106. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, la Germania non ha chiesto la condanna della Commissione alle spese.

VIII – Conclusione

107. Sono, pertanto, dell’avviso che la Corte debba:

1)      respingere il ricorso;

2)      ordinare a ciascuna parte di sopportare le proprie spese.


1 – Lingua originale: l’inglese.


2 – GU L 208, pag. 1.


3 – Regolamento 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148, pag. 1).


4 – Sentenza 9 giugno 1998, cause riunite C‑129/97 e C‑130/97 (Racc. pag. I‑3315, punto 37).


5 – Sentenza 25 giugno 2002, causa C‑66/00 (Racc. pag. I‑5917).


6 – V., per maggiori dettagli, conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer presentate nelle cause riunite C‑465/02 e C‑466/02, decise con sentenza 25 ottobre 2005 (Racc. pag. I‑9115), Germania e Danimarca/Commissione («Feta II»), paragrafi 26-28.


7 – Cit.alla nota 5, punto 20.


8 – Cit. alla nota 5.


9 – V., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Bigi, cit. alla nota 5 (paragrafi 45-55, in particolare paragrafo 53).


10 – Tale dichiarazione della Corte è sorprendente, dato che in quella causa avevano presentato osservazioni quattro governi, cioè quelli italiano, greco, tedesco e austriaco. Risulta che la Germania e, «in certo qualmodo», l’Austria non condividevano l’argomento secondo cui «Parmesan» era la traduzione fedele di «Parmigiano Reggiano». Due Stati membri, la Francia e il Portogallo, avevano presentato solo osservazioni orali. Sembra che essi avessero confermato la posizione dell’Italia e della Grecia e fossero stati quindi inclusi in quella che la Corte riteneva essere la maggioranza (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Bigi, cit. alla nota 5, paragrafo 47).


11 – Sentenza Bigi, cit. alla nota 5, punto 20.


12 – Sentenza 4 marzo 1999, causa C‑87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (Racc. pag. I‑1301, punto 25).


13 – Sentenza Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, cit. alla nota 12, punto 26.


14 – Sentenza Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, cit. alla nota 12, punto 29.


15 – Sentenza Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, cit. alla nota 12, punto 27.


16 – A tale proposito va anche rilevato che, se il termine «Parmigiano» e la sua traduzione «Parmesan» costituiscono un’evocazione della DOP «Parmigiano Reggiano», non occorre esaminare la questione dell’effetto della registrazione delle denominazioni composte sui loro singoli elementi, essendo evidente che, se un elemento costitutivo di una denominazione composta dev’essere considerato un’evocazione della DOP completa ai sensi dell’art. 13, n. 1, lett. b), il suo uso per designare prodotti non corrispondenti al disciplinare della DOP in questione è incompatibile con la tutela conferita a quest’ultima ai sensi dell’art. 13, n. 1, lett. b).


17 – Sentenza 16 marzo 1999, cause riunite C‑289/96, C‑293/96 e C‑299/96 (Racc. pag. I‑1541, punto 88).


18 – Cit. alla nota 6.


19 – Nella sentenza Feta II, le confezioni utilizzate al di fuori della Grecia e da cui emergeva un collegamento tra la denominazione «feta» e la civiltà e le tradizioni culturali greche sono state considerate la prova della mancanza di genericità del termine «feta». In quel caso, la zona di produzione della «feta» comprendeva una vasta zona del territorio greco. La Corte poteva quindi ritenere che il nesso tra la denominazione «feta» e la Grecia costituisse una valida prova del collegamento creato dai consumatori tra la denominazione «feta» e la zona della DOP «feta» e che ciò escludesse la genericità della denominazione «feta». È dubbio tuttavia se tale criterio sia applicabile al caso ora in esame, dato che la zona di produzione del «Parmigiano Reggiano» comprende solo una parte molto limitata del territorio italiano. È perciò dubbio se, in base al nesso tra «Parmesan» e l’Italia, i consumatori si attendano che un formaggio denominato «Parmesan» provenga dalla zona di produzione del «Parmigiano Reggiano» in Emilia-Romagna.


20 – Sentenza 9 dicembre 1997, causa C‑265/95 (Racc. pag. I‑6959).


21 – V., inter alia, sentenze 25 maggio 1982, causa 96/81, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. 1791, punto 6); 26 giugno 2003, causa C‑404/00, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑6695, punto 26); 6 novembre 2003, causa C‑434/01, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I‑13239, punto 21), e 29 aprile 2004, causa C‑194/01, Commissione/Austria (Racc. pag. I‑4579, punto 34).


22 – V., in tal senso, sentenza 12 maggio 2005, causa C‑287/03, Commissione/Belgio (Racc. pag. I‑3761, punto 28).


23 – V., inter alia, sentenze 25 marzo 2004, cause riunite da C‑480/00 a C‑482/00, C‑484/00, da C‑489/00 a C‑491/00 e da C‑497/00 a C‑499/00, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e a. (Racc. pag. I‑2943, punto 42); 23 novembre 1995, causa C‑285/93, Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau (Racc. pag. I‑4069, punto 26), e 13 aprile 2000, causa C‑292/97, Karlsson e a. (Racc. pag. I‑2737, punto 27).


24 – Sentenze 21 settembre 1983, cause riunite da 205/82 a 215/82, Deutsche Milchkontor e a. (Racc. pag. 2633, punto 17); 16 luglio 1998, causa C‑298/96, Oelmühle Hamburg e Schmidt Söhne (Racc. pag. I‑4767, punto 24), e 24 settembre 2002, causa C‑255/00, Grundig Italiana (Racc. pag. I‑8003, punto 33).


25 – «Stellt eine benannte Kontrollbehörde und/oder eine private Kontrollstelle eines Mitgliedstaats fest, dass ein mit einer geschützten Bezeichnung versehenes Agrarerzeugnis oder Lebensmittel mit Ursprung in ihrem Mitgliedstaat die Anforderungen der Spezifikation nicht erfüllt, so trifft sie die erforderlichen Maßnahmen, um die Einhaltung dieser Verordnung zu gewährleisten».


26 – A tale riguardo, la versione italiana è inequivocabile: «Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento».


Anche la versione francese è molto chiara: «Lorsque les services de contrôle désignés et/ou les organismes privés d’un État membre constatent qu’un produit agricole ou une denrée alimentaire portant une dénomination protégée originaire de son État membre ne répond pas aux exigences du cahier des charges, ils prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement».


La versione inglese è più ambigua: «If a designated inspection authority and/or private body in a Member State establishes that an agricultural product or a foodstuff bearing a protected name of origin in that Member State does not meet the criteria of the specification, they shall take the steps necessary to ensure that this Regulation is complied with».


27 – Tale approccio è stato ora inequivocabilmente adottato con l’art. 10 del regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12). Tale regolamento è entrato in vigore il 31 marzo 2006 e ha abrogato il regolamento di base. Esso prevede «controlli ufficiali» all’art. 10, a norma del quale «[g]li Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 [del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali]». L’art. 11 tratta separatamente la «verifica del rispetto del disciplinare» e prevede, inter alia, che i costi della verifica siano a carico degli operatori soggetti a tale controllo.


28 – Protection of Geographical Indications, Designations of Origin and Certificates of Specific character for Agricultural Products and Foodstuffs, Guide to Community Regulations, 2nd Edition, August 2004, DG for Agriculture, Food quality policy in the European Union; il testo è disponibile in formato PDF sul sito Internet della Commissione (http://ec.europa.eu/agriculture/publi/gi/broch_en.pdf).


29 – V., ad esempio, l’obbligo degli Stati membri di recuperare gli importi del FEAOG pagati indebitamente. V., inter alia, sentenze 11 ottobre 1990, causa C-34/89, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑3603), e 21 febbraio 1991, causa C-28/89, Germania/Commissione (Racc. pag. I‑581).


30 – Cit. alla nota 20.


31 – Se uno Stato membro abbia adempiuto i suoi obblighi va determinato in base alla situazione esistente nel suo territorio alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato [v., inter alia, sentenze 30 novembre 2000, causa C‑384/99, Commissione/Belgio (Racc. pag. I‑10633, punto 16); 15 marzo 2001, causa C‑147/00, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑2387, punto 26), e 15 luglio 2004, causa C‑272/01, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I‑6767, punto 29)].