Language of document : ECLI:EU:C:2008:117

Causa C-132/05

Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica federale di Germania

«Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 2081/92 — Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari — Formaggio “Parmigiano Reggiano” — Uso della denominazione “parmesan” — Obbligo di uno Stato membro di sanzionare d’ufficio l’uso illegittimo di una denominazione d’origine protetta»

Massime della sentenza

1.        Agricoltura — Legislazioni uniformi — Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari — Regolamento n. 2081/92

(Regolamento del Consiglio n. 2081/92, artt. 13 e 17; regolamento della Commissione n. 1107/96)

2.        Agricoltura — Legislazioni uniformi — Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari — Regolamento n. 2081/92

[Regolamento del Consiglio n. 2081/92, art. 13, n. 1, lett. b)]

3.        Agricoltura — Legislazioni uniformi — Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari — Regolamento n. 2081/92

(Regolamento del Consiglio n. 2081/92, art. 3, n. 1)

4.        Atti delle istituzioni — Regolamenti — Applicabilità diretta

(Art. 249 CE; regolamento del Consiglio n. 2081/92)

5.        Agricoltura — Legislazioni uniformi — Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari — Regolamento n. 2081/92

[Regolamento del Consiglio n. 2081/92, artt. 10 e 13, n. 1, lett. b)]

1.        Nel caso di una denominazione d’origine «composta» registrata a norma del procedimento semplificato ex art. 17 del regolamento 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, l’insussistenza, per tale denominazione, di una dichiarazione effettuata rinviando alle note a piè di pagina dell’allegato del regolamento n. 1107/96, la quali attesti che, per talune componenti di una denominazione, la protezione conferita dall’art. 13 del regolamento n. 2081/92 non è stata richiesta non può costituire un argomento sufficiente per determinare l’ampiezza di tale protezione. Nel sistema di protezione istituito mediante il regolamento n. 2081/92 le questioni relative alla protezione da accordare ai singoli elementi di una denominazione, e segnatamente quelle relative all’eventualità che si tratti di un nome generico o di un elemento protetto contro le prassi oggetto dell’art. 13 del detto regolamento, rientrano nella competenza del giudice nazionale, che le risolverà in base ad un’analisi approfondita del contesto fattuale quale ricostruito ed illustrato dagli interessati.

(v. punti 28-30)

2.        L’uso della denominazione «parmesan» dev’essere considerato un’evocazione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» ai sensi dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, che tutela le denominazioni registrate, in particolare, contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è stata tradotta.

Infatti sussistono analogie fonetiche ed ottiche fra le denominazioni «parmesan» e «Parmigiano Reggiano», in un contesto in cui i prodotti di cui è causa sono formaggi a pasta dura, grattugiati o da grattugiare, cioè simili nel loro aspetto esterno. Peraltro, indipendentemente dal fatto che la denominazione «parmesan» sia o meno la traduzione esatta della denominazione d’origine protetta «Parmigiano Reggiano» o del termine «Parmigiano», si deve tener conto anche della somiglianza concettuale tra tali due termini, pur di lingue diverse. Tale somiglianza, come già le dette somiglianze fonetiche e ottiche, è idonea ad indurre il consumatore a prendere come immagine di riferimento il formaggio recante la denominazione d’origine protetta «Parmigiano Reggiano» quando si trova dinanzi ad un formaggio a pasta dura, grattugiato o da grattugiare, recante la denominazione «parmesan».

(v. punti 46-49)

3.        Nel valutare la genericità di una denominazione occorre prendere in considerazione, conformemente all’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, i luoghi di produzione del prodotto considerato sia all’interno sia al di fuori dello Stato membro che ha ottenuto la registrazione della denominazione in oggetto, il consumo di tale prodotto e il modo in cui viene percepita dai consumatori la sua denominazione all’interno e al di fuori del detto Stato membro, l’esistenza di una normativa nazionale specifica relativa al detto prodotto, nonché il modo in cui la detta denominazione è stata utilizzata nella legislazione comunitaria.

(v. punto 53)

4.        La facoltà di cui godono i cittadini di far valere le disposizioni di un regolamento dinanzi ai giudici nazionali non dispensa gli Stati membri dall’adottare le misure interne che permettano di assicurarne la piena e completa applicazione qualora ciò si renda necessario.

A tal proposito, un ordinamento giuridico nazionale che disponga di strumenti giuridici intesi a garantire una tutela effettiva dei diritti che i singoli traggono dal regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, come disposizioni di legge atte a contrastare l’uso illecito delle denominazioni d’origine protette, tra cui in particolare una legge sulla lotta alla concorrenza sleale e una legge relativa alla tutela dei marchi e di altri segni distintivi, e che non riservi la possibilità di impugnare ogni comportamento idoneo a ledere i diritti derivanti da una denominazione d’origine protetta al solo utilizzatore legittimo della stessa, ma lo consenta, al contrario, ai concorrenti, alle associazioni di imprese e alle associazioni di consumatori, è atto a garantire la tutela di interessi diversi da quelli dei produttori dei beni protetti da una denominazione d’origine protetta, segnatamente, gli interessi dei consumatori.

(v. punti 68-70)

5.        L’obbligo degli Stati membri di adottare d’ufficio le misure necessarie a perseguire la violazione dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, che tutela le denominazioni registrate, in particolare, contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è stata tradotta, non deriva dall’art. 10 del regolamento di cui trattasi. Vero è che, per assicurare l’efficacia delle disposizioni del regolamento n. 2081/92, l’art. 10, n. 1, prevede che gli Stati membri provvedano a che entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento siano predisposte strutture di controllo. Essi sono dunque tenuti a creare tali strutture. Tuttavia, l’art. 10, n. 4, del medesimo regolamento, disponendo che «[q]ualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento (…)», indica che le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro sono quelli dello Stato membro di provenienza della denominazione d’origine protetta. Il fatto che il detto art. 10, al n. 3, parli di «produttore o trasformatore soggetto al controllo», al n. 6, del diritto dei produttori all’accesso al sistema di controllo e, al n. 7, dell’obbligo dei produttori di sostenere i costi dei controlli, conferma che tale articolo riguarda obblighi degli Stati membri da cui proviene la denominazione d’origine protetta.

Tale interpretazione è confortata dal combinato disposto degli artt. 4, n. 2, lett. g), e 5, nn. 3 e 4, del regolamento n. 2081/92, dal quale emerge che la domanda di registrazione deve includere il disciplinare, che tale domanda deve essere inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l’area geografica interessata e che il detto disciplinare deve contenere «i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste all’articolo 10». Ne consegue che gli organi di controllo cui incombe l’obbligo di assicurare il rispetto del disciplinare delle denominazioni d’origine protette sono quelli dello Stato membro da cui proviene la denominazione d’origine protetta medesima.

(v. punti 72-78)