Language of document : ECLI:EU:C:2008:426

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

17 luglio 2008 (*)

«Settore delle telecomunicazioni – Reti e servizi – Riequilibrio tariffario – Art. 4 quater della direttiva 90/388/CEE – Art. 7, n. 2, della direttiva 97/33/CE – Art. 12, n. 7, della direttiva 98/61/CE – Autorità di regolamentazione – Effetto diretto delle direttive – Situazione triangolare»

Nei procedimenti riuniti da C‑152/07 a C‑154/07,

aventi ad oggetto tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) con decisioni 13 dicembre 2006, pervenute alla Corte il 20 marzo 2007, nella causa

Arcor AG & Co. KG (C‑152/07),

Communication Services TELE2 GmbH (C‑153/07),

Firma 01051 Telekom GmbH (C‑154/07)

contro

Repubblica federale di Germania,

con l’intervento di:

Deutsche Telekom AG,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e L. Bay Larsen, presidenti di sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris (relatore), E. Juhász, A. Ó Caoimh, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.-C. Bonichot, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 febbraio 2008,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Arcor AG & Co. KG, dagli avv.ti T. Bosch e D. Herrmann, Rechtsanwälte;

–        per la Communication Services TELE2 GmbH, dall’avv. P. Rädler, Rechtsanwalt;

–        per la Firma 01051 Telekom GmbH, dagli avv.ti M. Schütze e M. Salevic, Rechtsanwälte;

–        per il governo tedesco, dagli avv.ti J. Scherer e J. Hagelberg, Rechtsanwälte;

–        per la Deutsche Telekom AG, dagli avv.ti T. Mayen e U. Karpenstein, Rechtsanwälte;

–        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra V. Jackson e dal sig. M. Hoskins, in qualità di agenti;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. Braun e dalla sig.ra K. Mojzesowicz, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1° aprile 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione, da un lato, della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 10), come modificata dalla direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE (GU L 74, pag. 13; in prosieguo: la «direttiva), e, dall’altro, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199, pag. 32), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 1998, 98/61/CE (GU L 268, pag. 37; in prosieguo: la «direttiva 97/33»).

2        Queste domande sono state presentate nell’ambito di tre ricorsi per «Revision» che oppongono, rispettivamente, la Arcor AG & Co. KG (in prosieguo: la «Arcor»), la Communication Services TELE2 GmbH (in prosieguo: la «TELE2») e la Firma 01051 Telekom GmbH (in prosieguo: la «01051 Telekom»), operatori di reti pubbliche di telecomunicazioni, alla Repubblica federale di Germania, rappresentata dalla Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Agenzia federale per le reti di elettricità, gas, telecomunicazioni, posta e ferrovie; in prosieguo: l’«autorità di regolamentazione»), con l’intervento della Deutsche Telekom AG (in prosieguo: la «Deutsche Telekom»), relativamente a una decisione dell’autorità di regolamentazione del 29 aprile 2003, con la quale quest’ultima ha autorizzato, a decorrere dal 1° luglio 2003, un contributo di collegamento pari a EUR 0,004 al minuto sul prezzo delle comunicazioni per la fornitura di collegamenti in provenienza dalla rete telefonica nazionale della Deutsche Telekom delle telecomunicazioni ad un partner di interconnessione quale operatore della rete di collegamento per le comunicazioni locali [in prosieguo. la «prestazione Telekom-B2 (locale)»].

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3        Il quinto ‘considerando’ della direttiva 96/19 enuncia:

«(...) Per consentire agli organismi di telecomunicazioni di completare la loro preparazione all’introduzione della concorrenza e provvedere in particolare al necessario riequilibrio delle tariffe, gli Stati membri possono garantire l’esercizio degli attuali diritti speciali e/o esclusivi per la fornitura della telefonia vocale fino al 1° gennaio 1998. Gli Stati membri con reti meno sviluppate o molto piccole devono aver diritto ad una deroga temporanea ove questa sia giustificata dall’esigenza di attuare gli adattamenti strutturali opportuni e resti rigorosamente nei limiti di tale esigenza. Tali Stati membri devono beneficiare, su richiesta, rispettivamente di un periodo di transizione supplementare massimo di cinque e due anni al fine di completare gli adeguamenti strutturali necessari. Gli Stati membri che possono chiedere tale deroga sono la Spagna, l’Irlanda, la Grecia e il Portogallo per quanto riguarda le reti meno sviluppate e il Lussemburgo per le reti più piccole (...)».

4        In base al ventesimo ‘considerando’ della direttiva 96/19:

«(...) Gli Stati membri dovrebbero eliminare con la massima rapidità possibile tutte le restrizioni ingiustificate in relazione al progressivo riequilibrio tariffario da parte degli organismi di telecomunicazioni e in particolare quelle che impediscono l’adeguamento delle tariffe non in linea con i costi ed aumentano l’onere della prestazione del servizio universale; (...)»

5        Il terzo comma dell’art. 4 quater della direttiva 90/388, introdotto dall’art. 1, punto 6, della direttiva 96/19, stabilisce:

«Gli Stati membri consentono ai propri organismi di telecomunicazioni di riequilibrare le tariffe tenendo conto di specifiche condizioni del mercato e della necessità di garantire la possibilità economica di accedere al servizio universale e, in particolare, permettono loro di adeguare le tariffe correnti praticate che non sono in linea con i costi e che aumentano quindi l’onere della prestazione del servizio universale, al fine di realizzare una struttura tariffaria ancorata ai costi reali. Se tale riequilibrio non è realizzabile entro il 1° gennaio 1998 gli Stati membri interessati informano la Commissione della futura eliminazione dei residui squilibri a livello tariffario, e trasmettono altresì un calendario preciso di attuazione».

6        L’art. 7, n. 2, della direttiva 97/33 così recita:

«Le tariffe di interconnessione devono rispettare i principi della trasparenza e dell’orientamento ai costi. L’organismo che garantisce l’interconnessione alle proprie strutture deve dimostrare che le tariffe applicate sono basate su costi effettivi incluso un margine di profitto ragionevole sugli investimenti. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere ad un organismo di giustificare dettagliatamente le tariffe di interconnessione applicate e, se del caso, provvedere ad adeguarle. Il presente paragrafo si applica anche agli organismi di cui all’allegato I, parte 3 che sono stati notificati dalle autorità di regolamentazione come aventi una quota di mercato significativa sul mercato nazionale della interconnessione».

7        Ai sensi dell’art. 12, n. 7, della direttiva 97/33, aggiunto dalla direttiva 98/61:

«Le autorità nazionali di regolamentazione impongono, almeno agli organismi che gestiscono le reti pubbliche di telecomunicazioni di cui all’allegato I, parte I, e sono notificati dalle autorità nazionali di regolamentazione come detentori di una quota di mercato significativa, di offrire ai propri abbonati, compresi quelli che si servono dell’ISDN [rete digitale di servizi integrati], la possibilità di accedere ai servizi commutati di qualsiasi fornitore collegato di servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico. A tal fine, entro il 1° gennaio 2000 o, nei paesi in cui è stato accordato un periodo transitorio supplementare, in data immediatamente posteriore e comunque non oltre i due anni successivi alla data convenuta per la totale liberalizzazione dei servizi di telefonia vocale, debbono essere attivate opzioni che permettano all’abbonato di scegliere tali servizi utilizzando una preselezione con la possibilità di disinnestare qualsiasi preselezione per singole chiamate componendo un breve prefisso.

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la determinazione dei prezzi di interconnessione relativi alla concessione di tale possibilità sia basata sui costi e affinché eventuali addebiti per il consumatore non finiscano per disincentivare il ricorso a tali possibilità».

 La normativa nazionale

8        L’art. 43, n. 6, della legge sulle telecomunicazioni (Telekommunikationsgesetz) del 25 luglio 1996 (BGBl. 1996 I, pag. 1120; in prosieguo: il «TKG 1996»), come modificato dalla prima legge di modifica della legge sulle telecomunicazioni (Erste Gesetz zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes) del 21 ottobre 2002 (BGB1. 2002 I, pag. 4186), stabilisce:

«Gli operatori di reti pubbliche di telecomunicazioni che detengono una posizione dominante ai sensi dell’art. 19 della legge sulle restrizioni di concorrenza [(Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen)] devono, in forza della terza frase, garantire sulle loro reti che ogni utente abbia la possibilità di scegliere i servizi di telecomunicazioni di tutti gli operatori di reti pubbliche di telecomunicazioni che sono direttamente interconnessi, e questo sia selezionando l’operatore secondo una procedura di scelta individuale componendo un determinato prefisso sia mediante una preselezione dell’operatore, restando tuttavia inteso, in quest’ultimo caso, che deve esistere la possibilità ad ogni chiamata di oltrepassare la preselezione stabilita componendo il prefisso di un altro operatore. L’utente deve anche poter effettuare diverse preregolazioni per le comunicazioni locali e a lunga distanza. Nell’ambito dell’attuazione dell’interconnessione delle reti che deve essere realizzata per ottemperare a questo obbligo occorre controllare, quando si adottano decisioni in applicazione della terza, della quarta e della sesta parte della presente legge, che non venga eliminata l’attrattività di investimenti efficaci in attrezzature di infrastruttura che garantiscono una maggiore concorrenza a lungo termine e controllare anche che la rete esistente venga utilizzata in maniera efficace mediante un collegamento vicino e accessibile [ortsnahe Zuführung]. Così facendo, occorre in particolare controllare che l’operatore di rete scelto dall’utente partecipi adeguatamente ai costi del collegamento messo a disposizione dell’utente. L’autorità di regolamentazione può sospendere, totalmente o parzialmente, l’obbligo previsto alla prima frase fintantoché e nella misura in cui ciò sia tecnicamente giustificato. Per i gestori di reti di telefonia mobile, l’obbligo di consentire una selezione o una preselezione dell’operatore è sospeso. Esso sarà riesaminato nell’ambito del recepimento dei requisiti di cui all’art. 19, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica [(direttiva servizio universale)] (GU L 108, pag. 51)».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

9        Dalle decisioni di rinvio risulta che, su domanda della Deutsche Telekom, l’autorità di regolamentazione, con decisione 29 aprile 2003, ha autorizzato, a decorrere dal 1° luglio 2003 e fino al 30 novembre 2003, un contributo di collegamento pari a EUR 0,004 al minuto sul prezzo delle comunicazioni per la prestazione Telekom-B2 (locale). Quest’autorizzazione si estendeva a tutte le interconnessioni convenute o imposte fino al 7 maggio 2003. Adottata sulla base dell’art. 43, n. 6, quarta frase, del TKG 1996, questa decisione era motivata dal fatto che le spese per il collegamento degli abbonati non avrebbero potuto essere coperte dalle entrate derivanti dall’attivazione dell’allacciamento di abbonati, di modo che avrebbero comportato una perdita.

10      Con decisione 23 settembre 2003 l’autorità di regolamentazione ha abrogato la decisione 29 aprile 2003, per il motivo che per la Deutsche Telekom non esisteva più alcuna perdita collegata al collegamento, dato che nel frattempo era stato autorizzato l’aumento del prezzo pagato dal cliente finale per l’attivazione dell’allacciamento di abbonati.

11      L’Arcor, la TELE2 e la 01051 Telekom hanno avviato ciascuna un ricorso contro la decisione del 29 aprile 2003 dinanzi al Verwaltungsgericht Köln (Tribunale amministrativo di Colonia).

12      Con sentenza 3 novembre 2005, quest’ultimo ha annullato tale decisione.

13      Contro queste sentenze tutte le parti nella causa principale nel procedimento C‑152/07 e i convenuti e gli intervenienti nei procedimenti C‑153/07 e C‑154/07 hanno presentato un ricorso per «Revision» dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte federale amministrativa).

14      In tale contesto, il Bundesverwaltungsgericht ha deciso, nelle tre cause principali, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la direttiva della Commissione 28 luglio 1990, 90/388/CEE (…), e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE (…), debbano essere intese nel senso che ostano all’obbligo imposto dall’autorità nazionale di regolamentazione all’operatore di una rete di collegamento interconnessa con una rete pubblica di telecomunicazioni di versare, per il 2003, a favore dell’operatore della rete di abbonati in posizione dominante, un contributo per ripianare le perdite causate a quest’ultimo dalla messa a disposizione di tale rete.

2)      In caso di risposta affermativa (...), se il giudice nazionale debba prendere in considerazione la mancata conformità con il diritto comunitario di una tale obbligazione, derivante da una disposizione del diritto nazionale, nel procedimento relativo all’autorizzazione a imporre un contributo a carico dell’operatore della rete di collegamento».

15      Con ordinanza 1° giugno 2007, il presidente della Corte ha ordinato la riunione delle cause da C‑152/07 a C‑154/07 ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

16      Con la prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se le direttive 90/388 e 97/33 ostino a che un’autorità nazionale di regolamentazione possa obbligare un operatore di una rete di collegamento interconnessa con una rete pubblica a versare all’operatore della rete di abbonati in posizione dominante sul mercato un contributo destinato a colmare le perdite causate a quest’ultimo dalla messa a disposizione di tale rete.

17      È pacifico che il contributo di collegamento di cui trattasi nella causa principale, stabilito in applicazione dell’art. 43, n. 6, quarta frase, del TKG 1996, costituisce un contributo distinto ed è versato in aggiunta al canone di interconnessione, il quale è basato su un’altra disposizione del TKG 1996, ossia il suo art. 39. Il principio di questo contributo di collegamento è stato introdotto all’atto del recepimento nel diritto tedesco della direttiva 98/61. L’importo di tale contributo di collegamento è calcolato in funzione delle perdite subite dalla Deutsche Telekom per il fatto che le entrate derivanti dalla messa a disposizione delle reti locali non coprono i costi derivanti da un’efficace messa a disposizione di dette reti.

18      Secondo il giudice del rinvio, l’obbligo di partecipazione alle spese di collegamento incombe all’operatore della rete di collegamento scelta dall’abbonato mediante selezione diretta o preselezione. Esso si presenta tuttavia come una compensazione per le perdite relative alle spese di collegamento della Deutsche Telekom, operatore della rete di abbonati in posizione dominante sul mercato, e non come il corrispettivo di una prestazione che tale operatore fornisce all’operatore della rete di collegamento.

19      Il contributo di collegamento controverso di cui alla causa principale ha quindi come finalità un compenso supplementare sotto forma di partecipazione degli abbonati ai costi di collegamento che non sono coperti da quanto pagato dai «clienti». Esso è dovuto unicamente dagli operatori di reti di collegamento che hanno concluso un accordo di interconnessione con la Deutsche Telekom relativamente alle prestazioni di selezione diretta o di preselezione dell’operatore sulle reti locali.

20      Dalla formulazione dell’art. 12, n. 7, della direttiva 97/33 risulta che le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la determinazione dei prezzi di interconnessione collegata alla prestazione dei servizi di telefonia vocale che offre all’abbonato la facoltà di scegliere questi servizi mediante una preselezione e un sistema che gli consenta di disinnestare qualsiasi preselezione per singole chiamate componendo un breve prefisso sia basata sui costi e affinché eventuali addebiti per il consumatore non finiscano per disincentivare il ricorso a tali possibilità.

21      Orbene, occorre constatare che il contributo di collegamento di cui trattasi nella causa principale, che è subordinato all’esistenza di un accordo di interconnessione per le prestazioni di preselezione di un operatore, viene versato dagli operatori di una rete di collegamento e interviene nell’ambito di un’accresciuta liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni.

22      Questo comporta che il detto contributo rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 12, n. 7, della direttiva 97/33 e deve pertanto essere fissato rispettando le stesse condizioni cui è assoggettato il contributo di interconnessione stricto sensu, ossia il rispetto del principio dell’orientamento delle tariffe in base ai costi.

23      Questo principio, sancito all’art. 7, n. 2, della direttiva 97/33, impone l’obbligo di determinare il contributo in base ai costi effettivi.

24      Inoltre, occorre constatare che l’art. 12, n. 7, della direttiva 97/33 non consente a un’autorità nazionale di regolamentazione di autorizzare un contributo di collegamento la cui tariffa non sia fissata in base ai costi, qualora presenti le stesse caratteristiche di un contributo di interconnessione e venga riscosso in aggiunta ad un tale contributo.

25      Inoltre, è pacifico anche che il riequilibrio tariffario della Deutsche Telekom, al fine di adeguare le tariffe di questo operatore ai costi effettivi e di porre fine al metodo di sovvenzione incrociata dei compensi per la locazione di reti locali, evidenziato dal giudice del rinvio, consistente nel destinare una parte dei compensi versati dai clienti finali per le prestazioni di connessione alla copertura delle perdite relative ai costi di collegamento, è stato avviato sin dal 1996, ma nel 2002 non era completato.

26      Non è del resto contestato il fatto che in Germania non sono stati definiti gli obblighi di servizio universale e non sono stati quindi posti a carico della Deutsche Telekom, in quanto le necessità che essi dovrebbero soddisfare sono state soddisfatte dal gioco normale del mercato.

27      Tuttavia, al fine di perseguire il soddisfacimento di queste necessità da parte del libero gioco del mercato, occorre assicurarsi che le regole di concorrenza siano mantenute e garantite.

28      Ebbene, occorre constatare, da un lato, che l’esistenza di un tale contributo di collegamento come quello nella causa principale consente in realtà di far finanziare le perdite dell’operatore della rete di abbonati in posizione dominante sul mercato da parte degli abbonati degli altri operatori di reti interconnesse e, dall’altro, che un tale finanziamento, il quale interviene al di fuori di un finanziamento degli obblighi di servizio universale, è incompatibile con il principio di libera concorrenza.

29      A tale riguardo, contrariamente a quanto sostiene la Deutsche Telekom, non risulta che questo contributo abbia per oggetto di impedire distorsioni di concorrenza tra gli operatori che hanno investito in una rete di telecomunicazioni e gli altri, nuovi arrivati sul mercato locale. Infatti, non è contestato che il contributo di collegamento di cui alla causa principale ha per effetto solo di tutelare l’operatore della rete di abbonati in posizione dominante sul mercato consentendogli di mantenere un costo per le comunicazioni dei propri abbonati inferiore al costo effettivo e, pertanto, di finanziare le proprie perdite.

30      Peraltro, occorre rilevare che, sebbene l’art. 4 quater della direttiva 90/388 non preveda un termine per l’adempimento dell’obbligo di riequilibrio delle tariffe, resta il fatto che vari elementi della direttiva 96/19 mostrano che il riequilibrio delle tariffe dev’essere compiuto ad un ritmo sostenuto al fine di facilitare l’apertura alla concorrenza del mercato delle telecomunicazioni. Infatti, dalla lettura congiunta del quinto e del ventesimo ‘considerando’ della direttiva 96/19 nonché dell’art. 4 quater della direttiva 90/388 inserito dalla direttiva 96/19 emerge che gli Stati membri erano tenuti ad abolire gli ostacoli al riequilibrio delle tariffe con la massima rapidità possibile a partire dall’entrata in vigore della direttiva 96/19, ossia entro e non oltre il 1° gennaio 1998 (sentenza 7 gennaio 2004, causa C‑500/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑583, punto 32). In mancanza del completamento di questo riequilibrio entro il 1° gennaio 1998, gli Stati membri erano tenuti ad inviare alla Commissione una relazione sui programmi miranti alla graduale soppressione degli squilibri tariffari sussistenti, relazione contenente un calendario dettagliato di attuazione di questi piani. Tale fase doveva essere completata entro il 1° gennaio 2000.

31      Orbene, è d’obbligo constatare che l’art. 43, n. 6, del TKG 1996, nella sua versione in vigore dal 1° dicembre 2002, interviene successivamente al 1° gennaio 2000, data ultima per la realizzazione del detto riequilibrio tariffario in quanto la Repubblica federale di Germania non ha presentato alla Commissione alcun piano di riequilibrio. In ogni caso, una disposizione quale quella menzionata alla quarta frase del detto art. 43, n. 6, non spinge l’operatore della rete di abbonati beneficiario del contributo di collegamento da essa previsto ad eliminare le perdite che subisce rettificando le sue tariffe.

32      Ne deriva che la direttiva 90/388 non consente ad un’autorità nazionale di regolamentazione di autorizzare per il 2003 la riscossione, da parte dell’operatore della rete di abbonati in posizione dominante sul mercato, di un contributo di collegamento in aggiunta al contributo di interconnessione.

33      Da tutto quanto precede risulta che occorre risolvere la prima questione sottoposta dichiarando che gli artt. 12, n. 7, della direttiva 97/33 e 4 quater della direttiva 90/388, letto quest’ultimo congiuntamente al quinto e al ventesimo ‘considerando’ della direttiva 96/19, devono essere interpretati nel senso che un’autorità nazionale di regolamentazione non può obbligare un operatore della rete di collegamento interconnessa ad una rete pubblica a versare per il 2003 all’operatore della rete di abbonati in posizione dominante sul mercato, in aggiunta ad un canone di interconnessione, un contributo di collegamento destinato a ripianare le perdite causate a quest’ultimo dalla messa a disposizione dell’allacciamento degli abbonati.

 Sulla seconda questione

34      In considerazione della soluzione data alla prima questione, occorre risolvere la seconda questione sottoposta, con la quale il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in circostanze quali quelle delle cause principali, un singolo possa far valere dinanzi ad esso gli artt. 4 quater della direttiva 90/388 e 12, n. 7, della direttiva 97/33.

35      A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico dei singoli, ma solo diritti. Di conseguenza, un singolo non può far valere una direttiva nei confronti di uno Stato membro qualora si tratti di un obbligo pubblico direttamente connesso all’attuazione di un altro obbligo che incombe ad un terzo ai sensi di tale direttiva (v. sentenza 7 gennaio 2004, causa C‑201/02, Wells, Racc. pag. I‑723, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

36      Per contro, mere ripercussioni negative sui diritti di terzi, anche se certe, non giustificano che si rifiuti ad un singolo di far valere le disposizioni di una direttiva nei confronti dello Stato membro interessato (v. sentenza Wells, cit., punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).

37      Nelle cause principali, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 104 delle sue conclusioni, le controversie sottoposte al giudice del rinvio oppongono soggetti privati allo Stato membro interessato, che agisce tramite l’autorità nazionale di regolamentazione che è l’autrice della decisione contestata e la sola competente a fissare le tariffe del contributo di collegamento di cui è causa nonché del contributo di interconnessione al quale questo viene ad aggiungersi.

38      Occorre poi constatare che la Deutsche Telekom è parte terza rispetto alla controversia sottoposta al giudice del rinvio e può solo subire ripercussioni negative dal fatto che tale operatore ha riscosso il contributo di collegamento di cui trattasi nella causa principale e che, in caso di soppressione di questo contributo, dovrebbe aumentare le proprie tariffe per gli abbonati. Ora, una tale soppressione di benefici non può essere considerata come un obbligo che incombe ad un terzo in forza delle direttive fatte valere dinanzi al giudice del rinvio dai ricorrenti nella causa principale.

39      In considerazione di quanto precede, occorre esaminare se gli artt. 4 quater della direttiva 90/388 e 12, n. 7, della direttiva 97/33 soddisfino le condizioni per avere efficacia diretta.

40      A tal riguardo, risulta da una costante giurisprudenza che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro qualora esso l’abbia recepita in modo non corretto (v. sentenza 5 ottobre 2004, cause riunite da C‑397/01 a C‑403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I‑8835, punto 103 e la giurisprudenza ivi citata).

41      Ora, da un lato, l’art. 4 quater, terzo comma, della direttiva 90/388 soddisfa questi criteri, dato che indica chiaramente che il riequilibrio delle tariffe deve, in linea di principio, essere realizzato entro il 1° gennaio 1998 o al più tardi entro il 1° gennaio 2000, e tale obbligo è incondizionato.

42      D’altra parte, lo stesso vale per quanto riguarda l’art. 12, n. 7, della direttiva 97/33, in quanto questa disposizione definisce i limiti che devono essere rispettati dai contributi del tipo di quelli di cui trattasi nella causa principale.

43      Di conseguenza, le disposizioni degli artt. 4 quater della direttiva 90/388 e 12, n. 7, della direttiva 97/33 soddisfano tutte le condizioni richieste per avere efficacia diretta.

44      Da tutto quanto precede risulta che occorre risolvere la seconda questione sottoposta dichiarando che gli artt. 4 quater della direttiva 90/388 e 12, n. 7, della direttiva 97/33 hanno efficacia diretta e possono essere fatti valere direttamente da singoli dinanzi ad un giudice nazionale per contestare una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione.

 Sulle spese

45      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’art. 12, n. 7, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 1998, 98/61/CE, e l’art. 4 quater della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE, letto quest’ultimo congiuntamente al quinto e al ventesimo ‘considerando’ della direttiva 96/19, devono essere interpretati nel senso che un’autorità nazionale di regolamentazione non può obbligare un operatore di rete di collegamento interconnessa ad una rete pubblica a versare per il 2003 all’operatore della rete di abbonati in posizione dominante sul mercato, in aggiunta ad un canone di interconnessione, un contributo di collegamento destinato a ripianare le perdite causate a quest’ultimo dalla messa a disposizione dell’allacciamento degli abbonati.

2)      Gli artt. 4 quater della direttiva 90/388, come modificata dalla direttiva 96/19, e 12, n. 7, della direttiva 97/33, come modificata dalla direttiva 98/61, hanno efficacia diretta e possono essere fatti valere direttamente da singoli dinanzi ad un giudice nazionale per contestare una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.