Language of document : ECLI:EU:C:2009:461

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

16 luglio 2009 (*)

«Impugnazione – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Decisione della Commissione che respinge una denuncia nei confronti di Eurocontrol – Danno certo ed effettivo»

Nella causa C‑481/07 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 31 ottobre 2007,

SELEX Sistemi Integrati SpA, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti F. Sciaudone, R. Sciaudone e A. Neri,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Di Bucci e F. Amato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. P. Kūris (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 aprile 2009,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la presente impugnazione, la SELEX Sistemi Integrati SpA (in prosieguo: la «Selex») chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 agosto 2007, causa T‑186/05, SELEX Sistemi Integrati/Commissione (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto, in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata in diritto, la domanda della ricorrente diretta al risarcimento del preteso danno subìto per effetto della decisione della Commissione delle Comunità europee del 12 febbraio 2004, con la quale era stata respinta la denuncia in cui la ricorrente medesima lamentava la violazione, da parte dell’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), delle disposizioni del Trattato CE in materia di concorrenza.

 Fatti

2        La Selex opera dal 1961 nel settore dei sistemi di gestione del traffico aereo. In data 28 ottobre 1997 presentava alla Commissione una denuncia ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli artt. [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), in cui lamentava un abuso di posizione dominante e distorsioni della concorrenza di cui l’Eurocontrol sarebbe stata responsabile.

3        Tale denuncia veniva respinta con decisione della Commissione del 12 febbraio 2004, avverso la quale la Selex proponeva ricorso di annullamento il 23 aprile seguente. Con sentenza 12 dicembre 2006, causa T‑155/04, SELEX Sistemi Integrati/Commissione (Racc. pag. II‑4797), il Tribunale respingeva il ricorso. In data 23 febbraio 2007 la Selex impugnava la sentenza, impugnazione che veniva respinta con sentenza 26 marzo 2009, causa C‑113/07 P, SELEX Sistemi Integrati/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

 Il procedimento dinanzi al Tribunale e l’ordinanza impugnata

4        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 10 maggio 2005, la Selex proponeva ricorso per il risarcimento del danno al fine di sentir dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Comunità ed accertare i danni, stimati in EUR 72,8 milioni, che essa avrebbe subìto per effetto della decisione della Commissione del 12 febbraio 2004, che rigettava la sua denuncia, condannare la Commissione al risarcimento di tali danni, al pagamento di interessi compensativi e moratori nonché alle spese.

5        A sostegno della propria domanda la Selex deduceva cinque motivi, attinenti alla violazione dell’art. 82 CE, alla violazione dei doveri di vigilanza sull’applicazione delle norme di concorrenza, alla violazione dell’obbligo di procedere ad un esame imparziale e diligente della denuncia, alla violazione dei diritti del soggetto denunciante nonché alla violazione del principio del rispetto di un termine ragionevole.

6        L’asserito danno sarebbe consistito, in primo luogo, nel lucro cessante derivante dall’esclusione della Selex, nel periodo compreso tra il 1999 ed il 2004, dalle gare d’appalto bandite dalle amministrazioni nazionali, in secondo luogo, nei maggiori oneri in materia di ricerca e di sviluppo nonché negli investimenti finanziari sostenuti durante lo stesso periodo al fine di adeguare i propri prodotti alle specifiche tecniche stabilite dall’Eurocontrol, in terzo luogo, nei costi relativi ai servizi di consulenza e assistenza legale sostenuti nell’ambito tanto del procedimento amministrativo quanto di quello dinanzi al Tribunale nella causa T‑155/04 e, in quarto luogo, il danno morale risultante dalla lesione della propria reputazione e della propria immagine.

7        Il Tribunale, con l’ordinanza impugnata emanata ai sensi dell’art. 111 del proprio regolamento di procedura, dichiarava manifestamente irricevibile la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Selex nella parte attinente ai costi di consulenza e assistenza legale, respingendo inoltre, in quanto manifestamente privi di qualsiasi fondamento di diritto, gli altri capi della domanda risarcitoria.

8        Quanto a tali costi di consulenza ed assistenza legale, il Tribunale riteneva che tali costi non avessero la qualità di danno indennizzabile in base al rilievo, da un lato, che le spese sostenute dinanzi al Tribunale medesimo nella causa T‑155/04 non costituivano un danno distinto rispetto all’onere delle spese del giudizio e, dall’altro, che riconoscere tale qualità alle spese sostenute nell’ambito del procedimento amministrativo si porrebbe in contraddizione con il carattere non recuperabile delle spese affrontate nel corso della fase precedente quella contenziosa.

9        Quanto agli altri capi della domanda risarcitoria, il Tribunale, limitandosi ad esaminare il requisito del sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità relativa al carattere certo ed effettivo del danno, ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito prove né alcuna offerta di prova del lucro cessante, degli investimenti supplementari e del danno morale asseriti.

 Conclusioni delle parti

10      La Selex chiede che la Corte voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale, nonché

–        condannare la Commissione alle spese sia del presente giudizio sia di quello nella causa T‑186/05.

11      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione, eventualmente in base ad una motivazione parzialmente diversa da quella accolta dal Tribunale;

–        in subordine, in caso di annullamento parziale dell’ordinanza impugnata, respingere il ricorso proposto in primo grado, e

–        condannare la ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione

 Sul primo e sul secondo motivo d’impugnazione, con cui viene lamentato che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che le spese di assistenza legale non costituiscano un danno risarcibile

12      Il primo e il secondo motivo di impugnazione dedotti dalla Selex sono diretti all’annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha dichiarato manifestamente irricevibile, da un lato, la domanda di risarcimento del danno riguardante le spese di consulenza e assistenza legale sostenute dalla ricorrente medesima nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T‑155/04 e, dall’altro, la domanda riguardante le spese di consulenza e assistenza legale da essa affrontate nell’ambito del procedimento precontenzioso.

13      Appare opportuno esaminare tali due motivi congiuntamente.

 Argomenti delle parti

14      La ricorrente deduce, in primo luogo, che il Tribunale sarebbe incorso in un errore laddove ha ritenuto che la domanda relativa alle spese sostenute nella causa T‑155/04 mirasse a ribaltare la decisione sulle spese contenuta nella sentenza pronunciata in tale causa. In realtà, l’identità di oggetto tra la presente domanda risarcitoria e quella volta alla condanna alle spese nella menzionata causa sarebbe solo fortuita e parziale. Tali domande presenterebbero, inoltre, una causa diversa. Il Tribunale avrebbe dunque dovuto esaminare la domanda nel merito della ricorrente alla luce dei tre criteri relativi al sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità.

15      Inoltre, a parere della ricorrente, gli artt. 87 e seguenti del regolamento di procedura del Tribunale, relativi alle spese, non possono impedire l’applicazione dei prevalenti principi in materia di risarcimento del danno risultante da un atto illegittimo. Infatti, detti articoli conterrebbero norme specifiche applicabili esclusivamente alle spese processuali. Peraltro, la Corte avrebbe già affermato che il diritto al rimborso delle spese processuali ed il diritto al risarcimento del danno sono soggetti, in linea di principio, a condizioni differenti e sono indipendenti l’uno dall’altro.

16      Ciò premesso, il Tribunale, nel respingere la domanda della ricorrente, avrebbe erroneamente ritenuto che, se essa aveva dovuto sopportare le spese nella causa T‑155/04, ciò era dovuto al fatto di aver proposto un ricorso che si è rivelato infondato. Parimenti, operando un’erronea interpretazione dell’art. 87 del proprio regolamento di procedura, il Tribunale avrebbe affermato che il fatto di riconoscere a tali spese la qualità di danno risarcibile rischierebbe di privare di effetto utile detta disposizione. Infatti, l’applicazione di quest’ultima e dei principi che disciplinano il risarcimento del danno risponderebbero ad una ratio legis diversa, ragion per cui la condanna della ricorrente a sopportare le spese non avrebbe dispensato il Tribunale dal valutare, nell’ambito dell’azione autonoma di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente stessa, se le spese di cui trattasi non costituissero un danno illeggittimamente causato dalla Commissione.

17      A tal riguardo, il Tribunale sarebbe incorso in errore laddove si è richiamato alla sentenza 10 giugno 1999, causa C‑334/97, Commissione/Montorio (Racc. pag. I‑3387), che non sarebbe pertinente, per affermare che le spese sostenute dalle parti ai fini del procedimento giurisdizionale non possono, in quanto tali, essere considerate quale danno distinto rispetto all’onere delle spese del giudizio.

18      In secondo luogo, il Tribunale avrebbe operato un’interpretazione e un’applicazione erronee degli artt. 87 e seguenti del regolamento di procedura del Tribunale riguardo alle spese di assistenza legale relative al procedimento precontenzioso. Infatti, gli artt. 90 e 91 del regolamento medesimo, cui fa riferimento l’ordinanza impugnata, disciplinerebbero esclusivamente le spese sostenute nel procedimento contenzioso e non quelle relative al procedimento precontenzioso che, secondo la giurisprudenza, potrebbero costituire oggetto di una domanda di risarcimento del danno.

19      La Commissione chiede il rigetto di entrambi i detti motivi. In subordine, quanto al secondo motivo, essa suggerisce, nell’eventualità in cui la Corte dovesse ritenere che la domanda relativa alle spese di assistenza legale sostenute nell’ambito del procedimento amministrativo fosse ricevibile, di accogliere una motivazione diversa, dichiarando l’assenza di un nesso di causalità tra il preteso danno e il comportamento contestato. In via di ulteriore subordine, nell’eventualità in cui la Corte decidesse di annullare l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha dichiarato irricevibile tale domanda, la Commissione chiede il rigetto del ricorso diretto al risarcimento del danno in quanto manifestato infondato.

 Giudizio della Corte

20      Come la Corte ha già avuto modo di affermare, il diritto al rimborso delle spese di procedura e il diritto al risarcimento dei danni sono, in linea di principio, sottoposti a condizioni distinte e sono indipendenti l’uno dall’altro (v. sentenza 28 giugno 2007, causa C‑331/05 P, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, Racc. pag. I‑5475, punto 22).

21      Per quanto attiene, in primo luogo, alle spese di consulenza e di assistenza legale sostenute nell’ambito del procedimento contenzioso da cui è scaturita la sentenza SELEX Sistemi Integrati/Commissione, citata supra, il Tribunale ha correttamente rilevato, in buona sostanza, al punto 15 dell’ordinanza impugnata, che tali spese erano state oggetto della decisione sulle spese contenuta nella sentenza medesima e che, se la ricorrente aveva dovuto sopportare tali averi, ciò era conseguenza dell’applicazione dell’art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale, considerato che il ricorso era stato giudicato infondato.

22      Per quanto attiene, in secondo luogo, alle spese di assistenza legale inerenti al procedimento precontenzioso, si deve rammentare che il diritto al risarcimento del danno presuppone la sussistenza dei requisiti relativi al sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, vale a dire, segnatamente, l’accertamento della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato alle istituzioni e il danno asserito (v., in tal senso, in particolare sentenza 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE, Racc. pag. 3057, punti 16 e segg.). Il nesso di causalità sorge quando il danno costituisce la conseguenza diretta dell’atto illecito in questione (v. sentenza Internationaler Hilfsfonds/Commissione, cit., punto 23 e la giurisprudenza ivi richiamata).

23      Si deve tuttavia rilevare, da un lato, che, se è pur vero che la ricorrente ha sostenuto spese per contestare la decisione della Commissione del 12 febbraio 2004, la legittimità di quest’ultima è stata riconosciuta tanto dalla sentenza del Tribunale 12 dicembre 2006, SELEX Sistemi Integrati/Commissione, citata supra, quanto dalla sentenza della Corte 26 marzo 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commissione, citata supra, con cui è stata respinta l’impugnazione proposta contro la sentenza medesima e, dall’altro, che, se è pur vero che la ricorrente ha affermato che la propria denuncia non sarebbe stata esaminata entro un termine ragionevole, essa non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra tale asserito eccessivo lasso di tempo ed il preteso danno subìto.

24      Da tali considerazioni risulta che le domande della Selex relative alle spese di consulenza e di assistenza legale sono, in ogni caso, manifestamente prive di qualsiasi fondamento in diritto e che, in base a tale motivazione che dev’essere sostituita a quella accolta dal Tribunale, l’impugnazione dev’essere respinta quanto a tale questione.

25      Conseguentemente, il primo ed il secondo motivo dedotti dalla ricorrente non possono determinare l’annullamento dell’ordinanza impugnata, in quanto, anche in caso di loro accoglimento, il dispositivo dell’ordinanza medesima, recante rigetto del ricorso, resterebbe fondato, alla luce della motivazione esposta supra ai punti 21‑24 (v., in tal senso, sentenze 9 giugno 1992, causa C‑30/91 P, Lestelle/Commissione, Racc. pag. I‑3755, punto 28; 13 luglio 2000, causa C‑210/98 P, Salzgitter/Commissione, Racc. pag. I‑5843, punto 58, nonché 10 dicembre 2002, causa C‑312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I‑11355, punto 57).

26      Il primo ed il secondo motivo dell’impugnazione devono essere pertanto respinti.

 Sugli altri motivi di impugnazione

27      La ricorrente deduce cinque altri motivi a sostegno della propria impugnazione, relativi, rispettivamente, allo snaturamento e alla deformazione di elementi di prova da essa forniti, alla illogicità e contradditorietà della motivazione nonché alla violazione della giurisprudenza comunitaria in materia di risarcimento del danno, alla violazione dell’art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale, alla carenza di motivazione in ordine al risarcimento del danno subìto per effetto della violazione del principio del rispetto di un termine ragionevole e, infine, allo snaturamento degli argomenti e degli elementi di prova nonché alla illogicità della motivazione, che risulterebbe contraria alla giurisprudenza in materia di risarcimento del danno morale.

28      Appare oppurtuno esaminare tali cinque motivi congiuntamente.

 Argomenti delle parti

29      La Selex sostiene, in primo luogo, che la motivazione dell’ordinanza impugnata sia viziata da uno snaturamento nonché da una deformazione degli elementi di prova e delle richieste di provvedimenti istruttori da essa dedotti. Infatti, il Tribunale avrebbe rilevato un «difetto assoluto» di elementi di prova del danno subìto dalla medesima. Orbene, il ricorso da essa presentato dinanzi al Tribunale farebbe invece riferimento ad una serie di elementi di prova forniti alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo. La ricorrente avrebbe quindi prodotto con il ricorso tutti gli elementi di prova attinenti alle circostanze che, secondo il Tribunale, non risulterebbero dimostrate o, quantomeno, non avrebbero costituito oggetto di offerta di prova.

30      La Selex contesta inoltre al Tribunale di non avere accolto le richieste di misure istruttorie che avrebbero consentito di raccogliere elementi di prova supplementari.

31      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale sia incorso in errore laddove ha dichiarato che la domanda di risarcimento del danno era manifestamente priva di qualsiasi fondamento, motivazione dedotta dall’assenza di elementi probatori quanto alla valutazione del danno, mentre la ricorrente avrebbe espressamente richiesto che si procedesse ad una valutazione equitativa del danno stesso, fornendo elementi che ne consentissero l’effettuazione. A tal riguardo, il ragionamento seguito nell’ordinanza impugnata sarebbe contraddittorio nella parte in cui si riconosce che il valore del lucro cessante, non potendo essere calcolato in modo certo, rappresenta necessariamente un dato ipotetico che deve costituire oggetto di stima. Tale ragionamento si discosterebbe, inoltre, dalla giurisprudenza secondo la quale l’accertamento dell’esistenza di un danno deve precedere la valutazione della sua entità.

32      In terzo luogo, la Selex contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale nel senso che tale disposizione esigerebbe che il ricorso contenga offerte di prova. La locuzione «se del caso», contenuta in tale disposizione, dovrebbe essere interpretata nel senso che l’offerta di prova non è richiesta quando essa sia concretamente impossibile.

33      In quarto luogo, la Selex, invocando una carenza di motivazione, contesta al Tribunale l’omessa pronuncia sul danno da essa subìto per effetto della violazione del principio del rispetto di un termine ragionevole.

34      In quinto luogo, la ricorrente lamenta, con riguardo al danno morale, uno snaturamento degli argomenti e degli elementi di prova nonché la illogicità e la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata. Da un lato, il Tribunale avrebbe fondato il rigetto della domanda della ricorrente sull’assenza di qualsivoglia elemento di prova quanto alla partecipazione della medesima alle gare d’appalto ed alla sua esclusione da queste ultime, laddove il danno morale da essa subìto deriverebbe non solo da tali fatti, bensì parimenti dalla violazione dei diritti della difesa, del principio del rispetto di un termine ragionevole e dell’obbligo di un esame diligente ed imparziale. Dall’altro, tale motivazione del rigetto della domanda della ricorrente si porrebbe in contraddizione con l’affermazione, contenuta al punto 33 dell’ordinanza impugnata, secondo cui, per quanto attiene al danno morale, un’offerta di prova non sarebbe necessariamente considerata quale condizione della fondatezza di un ricorso per il risarcimento del danno.

35      La Commissione contesta in toto detti argomenti. Essa fa valere, sostanzialmente, che il ricorso per il risarcimento del danno proposto dalla Selex è stato respinto sulla base di motivi esenti da censura e proprio in considerazione dell’assenza di elementi di prova atti a dimostrare che essa avesse subìto un danno reale e certo.

 Giudizio della Corte

36      Si deve anzitutto rilevare che il Tribunale ha correttamente ricordato, al punto 20 della sentenza impugnata, che il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE dev’essere reale e certo, il che dev’essere dimostrato dalla parte ricorrente (v. sentenza 9 novembre 2006, causa C‑243/05 P, Agraz e a./Commissione, Racc. pag. I‑10833, punto 27 e la giurisprudenza ivi richiamata). Spetta a quest’ultima fornire prove concludenti in ordine sia all’esistenza sia alla portata del danno lamentato (v. sentenza 16 settembre 1997, causa C‑362/95 P, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑4775, punto 31).

37      Conseguentemente, il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto, senza incorrere in errore di diritto e sulla base di una motivazione non contraddittoria, che, se è pur vero che la valutazione e la quantificazione di un lucro cessante potevano presentare talune particolarità come quelle descritte al punto 27 dell’ordinanza impugnata, ciò non dispensava la ricorrente da qualsivoglia obbligo di prova circa il danno invocato. Anche per tale genere di danno materiale incombeva, infatti, ad essa l’onere di fornire la prova tanto dell’esistenza del danno lamentato quanto dei dati sui quali fondare la sua valutazione, cosa che non può essere semplicemente effettuata in via equitativa.

38      Parimenti, senza incorrere in errore di diritto e sulla base di una motivazione non contraddittoria, il Tribunale, per quanto attiene al danno morale, ha sostanzialmente ritenuto, ai punti 33 e 36 dell’ordinanza impugnata, che, se è pur vero che la presentazione di un’offerta di prova non è necessariamente considerata quale condizione ai fini del riconoscimento di un siffatto danno, incombe quantomeno alla parte ricorrente dimostrare che il comportamento contestato all’istituzione interessata fosse idoneo a procurarle il danno stesso.

39      Inoltre, si deve ritenere che il Tribunale non sia incorso in errore di interpretazione dell’art. 44, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura laddove ha rilevato, segnatamente al punto 21 dell’ordinanza impugnata, che la ricorrente, con riguardo al lucro cessante invocato, non aveva fornito, nel proprio ricorso, alcuna prova circa l’effettività e la rilevanza degli elementi costitutivi del preteso danno subìto né alcuna offerta di prova a tal riguardo, sebbene, a norma di tale disposizione, il ricorso debba contenere le offerte di prova se ve ne sia necessità. Infatti, ai sensi di tale disposizione, il ricorso deve contenere le offerte di prova se ve ne sia necessità, ipotesi che ricorre nella specie, in considerazione dell’onere probatorio gravante sulla ricorrente con riguardo alla dimostrazione dell’esistenza e dell’entità del danno.

40      A tal riguardo, dalla lettura del ricorso proposto dinanzi al Tribunale emerge che la Selex ha ivi esposto le circostanze relative alle gare d’appalto dalle quali sarebbe stata esclusa. Dichiarando espressamente di non voler determinare esattamente la rilevanza del danno risultante da tale esclusione, ma di voler fornire elementi di riferimento che consentissero una «valutazione equitativa» del danno subìto, la ricorrente ha ivi indicato le modalità di calcolo del proprio lucro cessante, riprodotte senza snaturamento né deformazione ai punti 23‑25 dell’ordinanza impugnata, e ha ivi inserito una tabella contenente taluni dati numerici quanto al valore delle vendite realizzate in Europa da due altri operatori nel periodo compreso tra il 1999 ed il 2004. Gli unici documenti allegati al ricorso cui viene fatto riferimento sono la denuncia depositata nel 1997 ed una memoria del 14 marzo 2000 contenente le osservazioni presentate dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo in risposta ad osservazioni dell’Eurocontrol.

41      Orbene, dall’esame del ricorso e di detti documenti emerge che essi non contengono manifestamente gli elementi necessari a fornire la prova tanto dell’esistenza quanto dell’entità del danno asserito e, d’altronde, dell’imputabilità del danno medesimo al comportamento della Commissione.

42      Conseguentemente, al punto 21 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha ben potuto rilevare, nell’ambito del proprio sovrano potere di valutazione dei fatti nonché delle prove e senza incorrere in un loro snaturamento, che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova circa l’effettività e la rilevanza degli elementi costitutivi del preteso danno subìto né alcuna offerta di prova a tal riguardo.

43      Lo stesso ragionamento deve applicarsi all’analogo rilievo contenuto al punto 30 dell’ordinanza impugnata in ordine al danno che risulterebbe dagli investimenti aggiuntivi che la ricorrente sostiene di aver effettuato nel periodo compreso tra il 1999 ed il 2004 al fine di rendere i propri prodotti conformi alle specifiche tecniche stabilite dall’Eurocontrol. Infatti, non risulta che la ricorrente abbia fornito alcun elemento di prova di tale danno.

44      Il Tribunale, peraltro, nell’esercizio del proprio potere sovrano e senza incorrere in alcuna censura, non ha accolto le richieste di misure istruttorie formulate dalla ricorrente. Infatti, il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito ordinando siffatte misure, le quali non possono essere dirette a supplire alle carenze della ricorrente nella produzione delle prove (v., in tal senso, sentenza 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 67 e la giurisprudenza ivi richiamata).

45      Per quanto attiene al preteso danno morale, dal ricorso proposto dinanzi al Tribunale emerge che la Selex ha sostenuto che tale danno sarebbe risultato dalla sua esclusione dalle gare d’appalto e dalle spese supplementari di pubblicità e di informazione da essa sostenute al fine di garantire la reputazione del proprio marchio. In tale contesto essa non ha minimamente dedotto la sussistenza di un danno morale risultante, inoltre, da violazioni dei diritti della difesa, del principio del rispetto di un termine ragionevole e dell’obbligo di un esame diligente ed imparziale. Conseguentemente, l’ordinanza impugnata non è viziata né da uno snaturamento degli argomenti e delle prove né da un’insufficienza di motivazione per quanto attiene a detto danno.

46      Infine, considerato che la ricorrente non ha invocato nel ricorso dinanzi al Tribunale un qualsivoglia danno causato dalla durata del procedimento amministrativo, non può essere nemmeno contestato al Tribunale di aver omesso di pronunciarsi e di aver omesso di motivare l’ordinanza impugnata sul preteso danno subìto dalla ricorrente per effetto della violazione del principio del rispetto di un termine ragionevole.

47      Ne consegue che nessuno dei cinque motivi menzionati supra al punto 27 risulta fondato e che, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l’impugnazione dev’essere respinta.

 Sulle spese

48      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione a norma dell’art. 118 del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Selex, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La SELEX Sistemi Integrati SpA è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.