Language of document : ECLI:EU:C:2009:215

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

2 aprile 2009 (*)

«Concorrenza – Intese – Art. 81 CE – Contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e di combustibili – Esenzione – Regolamento (CEE) n. 1984/83 – Art. 12, n. 2 – Regolamento (CEE) n. 2790/1999 – Artt. 4, lett. a), e 5, lett. a) – Durata dell’esclusiva – Fissazione del prezzo di vendita al pubblico»

Nel procedimento C‑260/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) con decisione 13 dicembre 2006, pervenuta in cancelleria il 31 maggio 2007, nella causa

Pedro IV Servicios SL

contro

Total España SA,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka, U. Lõhmus (relatore), dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 giugno 2008,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Pedro IV Servicios SL, dagli avv.ti A. Hernández Pardo, M. Gaitán Luján e I. Sobrepera Millet, abogados;

–        per la Total España SA, dagli avv.ti J. A. de Velasco Esteban, C. Fernández Vicién e I. Moreno-Tapia Rivas, abogados;

–        per il governo spagnolo, dal sig. M. Muñoz Pérez, in qualità di agente;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Di Bucci e E. Gippini Fournier, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 81 CE, degli artt. 11 e 12 del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all’applicazione dell’articolo [81], paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5, e – rettifica – GU 1984, L 79, pag. 38), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 30 luglio 1997, n. 1582 (GU L 214, pag. 27; in prosieguo: il «regolamento n. 1984/83»), nonché degli artt. 4, lett. a), e 5, lett. a), del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la Pedro IV Servicios SL (in prosieguo: la «Pedro IV») e la Total España SA (in prosieguo: la «Total») in merito alla domanda di annullamento, proposta dalla Pedro IV, del rapporto contrattuale complesso tra dette società, in quanto esso contiene clausole restrittive della concorrenza.

 Contesto normativo comunitario

 Il regolamento n. 1984/83

3        Il regolamento n. 1984/83 escludeva dall’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE talune categorie di accordi di acquisto esclusivo e di pratiche concordate che erano generalmente idonee a soddisfare le condizioni previste al n. 3 di detto articolo, in quanto, di regola, esse comportavano un miglioramento della distribuzione dei prodotti.

4        Secondo l’ottavo ed il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1984/83:

«(8)  considerando che il presente regolamento deve determinare le restrizioni della concorrenza che possono figurare in un accordo esclusivo di acquisto; che le restrizioni di concorrenza che oltre all’impegno di acquisto esclusivo vengono in tal modo ammesse determina[no] una migliore ripartizione dei compiti fra le parti e obbligano il rivenditore a concentrare gli sforzi di vendita sui prodotti oggetto del contratto; che nella misura in cui sono stipulate unicamente per la durata dell’accordo, queste restrizioni sono in generale necessarie per ottenere i miglioramenti della distribuzione ricercati tramite l’esclusiva d’acquisto; che altre disposizioni restrittive della concorrenza, ed in particolare quelle che limitino la libertà del rivenditore di stabilire i propri prezzi o altre condizioni di rivendita o di scegliere i propri clienti, non possono essere esentate ai sensi del presente regolamento;

(…)

(13)      considerando che [i contratti di stazione di servizio] si contraddistinguono generalmente per il fatto che, da un lato, il fornitore concede al rivenditore cospicui vantaggi economici o finanziari in quanto gli versa contributi a fondo perduto, gli concede o gli fa ottenere prestiti a condizioni più favorevoli di quelle del mercato, gli cede in affitto un’area o i locali (...) per le pompe di benzina, mette a sua disposizione impianti tecnici o altre attrezzature o effettua altri investimenti a favore del rivenditore, e, dall’altro, il rivenditore si vincola nei riguardi del fornitore con un impegno d’acquisto esclusivo a lungo termine abbinato generalmente ad un divieto di concorrenza».

5        Le disposizioni particolari applicabili agli accordi relativi alle stazioni di servizio erano contenute agli artt. 10-13 del regolamento n. 1984/83.

6        Ai sensi dell’art. 10 di tale regolamento:

«L’articolo [81], paragrafo 1, del Trattato è dichiarato inapplicabile, ai sensi dell’articolo [81], paragrafo 3, del Trattato e conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 11 a 13 del presente regolamento, agli accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e nei quali l’una, il rivenditore, si impegna nei riguardi dell’altra, il fornitore, in cambio della concessione di particolari vantaggi economici o finanziari, ad acquistare determinati carburanti per autoveicoli a base di prodotti petroliferi o determinati combustibili a base di prodotti petroliferi specificati nell’accordo, destinati alla rivendita in una stazione di servizio specificata nell’accordo, soltanto da lui, o da un’impresa ad esso collegata, o da un’impresa terza incaricata della distribuzione dei suoi prodotti».

7        L’art. 11 di detto regolamento così disponeva:

«Al rivenditore possono essere imposti, oltre all’obbligo di cui all’articolo 10, soltanto i seguenti obblighi restrittivi della concorrenza:

a)      l’obbligo di non rivendere nella stazione di servizio specificata nell’accordo carburanti per autoveicoli o combustibili forniti da imprese terze;

b)      l’obbligo di non utilizzare nella stazione di servizio precisat[a] nell’accordo lubrificanti o prodotti petroliferi connessi offerti da imprese terze quando il fornitore o un’impresa ad esso collegata ha messo a disposizione del rivenditore o finanziato un impianto per il cambio dell’olio [o] materiale per la lubrificazione degli autoveicoli;

c)      l’obbligo di limitare la pubblicità dei prodotti forniti da imprese terze, all’interno e all’esterno della stazione di servizio, in proporzione alla quota parte di detti prodotti nel fatturato globale della stazione di servizio;

d)      l’obbligo di affidare esclusivamente al fornitore, o ad un’impresa [da] esso designata, la manutenzione degli impianti di deposito o di distribuzione di prodotti petroliferi, di proprietà del fornitore o di un’impresa ad esso collegata o da questi finanziati».

8        L’art. 12 del regolamento n. 1984/83 recitava:

«1.      L’articolo 10 non si applica qualora:

(…)

c)      l’accordo sia concluso per una durata indeterminata o superiore a dieci anni;

(…)

2.      In deroga al paragrafo 1, lettera c), se l’accordo riguarda una stazione di servizio che il fornitore ha concesso in affitto o in libera disponibilità di diritto o di fatto al rivenditore, gli obblighi di acquisto esclusivo e i divieti di concorrenza previsti dal presente titolo [possono] essere imposti al rivenditore per tutto il periodo durante il quale esso gestisce effettivamente la stazione di servizio».

9        Il regolamento n. 1984/83 è scaduto il 31 dicembre 1999. Il 1° gennaio 2000 è entrato in vigore il regolamento n. 2790/1999, che ha prorogato fino al 31 maggio 2000 l’applicazione delle esenzioni previste, tra l’altro, dal regolamento n. 1984/83.

 Il regolamento n. 2790/1999

10      Ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2790/1999:

«Conformemente all’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato, e salvo il disposto del presente regolamento, il paragrafo 1 di detto articolo è dichiarato inapplicabile agli accordi o alle pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell’accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi (“gli accordi verticali”).

La presente esenzione si applica nella misura in cui tali accordi contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1 (“le restrizioni verticali”)».

11      L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2790/1999 così dispone:

«Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, l’esenzione di cui all’articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante in cui esso vende i beni o i servizi oggetto del contratto».

12      L’art. 4, lett. a), del regolamento n. 2790/1999 dispone che l’esenzione dal divieto previsto all’art. 81, n. 1, CE non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto:

«la restrizione della facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti».

13      L’art. 5 dello stesso regolamento recita:

«L’esenzione di cui all’articolo 2 non si applica alle seguenti obbligazioni contenute in accordi verticali:

a)      un obbligo di non concorrenza, diretto o indiretto, la cui durata sia indeterminata o superiore a cinque anni; un obbligo di non concorrenza tacitamente rinnovabile oltre i cinque anni si considera concluso per una durata indeterminata; tuttavia, tale limite di cinque anni non si applica se i beni o servizi oggetto del contratto sono venduti dall’acquirente in locali e terreni di proprietà del fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati all’acquirente, purché la durata dell’obbligo di non concorrenza non sia superiore al periodo di occupazione dei locali e terreni da parte dell’acquirente;

(…)».

14      Ai sensi dell’art. 12 del regolamento n. 2790/1999, come già precisato al punto 9 della presente sentenza, l’esenzione disposta segnatamente dal regolamento n. 1984/83 è prorogata fino al 31 maggio 2000. Il divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE non si applica durante il periodo compreso tra il 1° giugno 2000 e il 31 dicembre 2001 agli accordi già in vigore al 31 maggio 2000 che non soddisfano le condizioni di cui al regolamento n. 2790/1999, ma soddisfano, invece, le condizioni di esenzione di cui al regolamento n. 1984/83.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

15      La Pedro IV gestisce una stazione di servizio in Spagna. Essa ha concluso il 26 ottobre 1989, come emerge dall’ordinanza di rinvio, quattro contratti con la Total, società fornitrice di prodotti petroliferi.

16      Il primo di tali contratti prevede la costituzione, a favore della Total, di un diritto reale, chiamato «diritto di superficie», per una durata di 20 anni su un terreno appartenente alla Pedro IV. Tale contratto autorizza la Total a costruire su detto terreno, entro un termine di due anni e mezzo, una stazione di servizio che diverrà di sua proprietà in cambio di un corrispettivo a favore della Pedro IV. L’importo di tale corrispettivo è stato fissato in una mensilità di ESP 250 000 (pari a circa EUR 1 500), da corrispondere per 20 anni. Al termine di tale periodo ventennale, la stazione di servizio costruita dalla Total diverrà proprietà della Pedro IV. Il termine ventennale sopra menzionato inizia a decorrere dalla data di operatività della stazione di servizio.  Conformemente al contratto, il diritto di superficie non può essere ceduto senza il consenso del proprietario del terreno.

17      Il secondo è un contratto di affitto relativo alla stazione di servizio da costruire. Ai sensi di tale contratto la Total cede alla Pedro IV l’uso e il godimento della stazione di servizio per un anno. Tuttavia, tale durata è prorogabile di mese in mese, obbligatoriamente per il locatore, per tutto il periodo coperto dal contratto di fornitura in esclusiva che la Total si impegna altresì a stipulare con la Pedro IV. In ogni caso, il contratto di affitto cesserà allo scadere del diritto di superficie concesso alla Total. Il canone mensile a carico della Pedro IV ammonta a ESP 600 000 (circa EUR 3 600).

18      Il terzo di tali contratti, stipulato altresì per una durata ventennale, contiene un impegno di fornitura in esclusiva di carburante ai sensi del quale la Pedro IV si impegna, a partire dal momento in cui le è stata consegnata la stazione di servizio, a gestirla rifornendosi esclusivamente presso la Total ed utilizzando il suo logo, i suoi colori, il suo marchio nonché la sua insegna. Conformemente a tale contratto, la fornitura viene effettuata mediante vendita definitiva, di modo che il distributore acquista la proprietà del combustibile a partire dal momento in cui il fornitore lo mette a sua disposizione nella stazione di servizio e si impegna a rivenderlo in nome e per conto proprio, nonché a proprio rischio. In cambio dell’esclusività, la Total è tenuta a versare alla Pedro IV una mensilità pari a ESP 350 000 (circa EUR 2 100).

19      Inoltre, conformemente a tale stesso contratto, la Total si impegna a comunicare alla Pedro IV i prezzi di vendita al pubblico raccomandati ed a garantire la loro competitività in base ai prezzi offerti in buona fede da altri concorrenti della regione. La Total si impegna altresì a fissare il prezzo del carburante che fornisce al rivenditore alle condizioni più vantaggiose da essa stipulate con altre stazioni di servizio che possano stabilirsi a Barcellona, senza che tale prezzo sia comunque superiore al prezzo medio fissato da altri fornitori rilevanti sul mercato operanti a Barcellona.

20      Le parti nella causa principale hanno altresì convenuto di compensare gli importi reciprocamente dovuti in base ai suddetti tre contratti. Ne deriva che, poiché gli importi ai quali le due parti sono tenute si compensano reciprocamente, nessuna delle due parti è tenuta a versare alcunché all’altra.

21      Infine, con il quarto contratto, la Total accorda un prestito ipotecario pari a ESP 30 000 000 (circa EUR 180 300) alla Pedro IV, la quale, a titolo di garanzia, iscrive un’ipoteca sul suo terreno per una durata ventennale, a condizione che sia costruita la stazione di servizio.

22      Emerge dalla decisione di rinvio che, una volta stipulati tali quattro contratti, la stazione di servizio è stata effettivamente costruita sul terreno appartenente alla Pedro IV e rifornita in esclusiva dalla Total per i successivi dodici anni.

23      Il 6 dicembre 2004 la Pedro IV ha proposto, dinanzi al Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona, un ricorso di annullamento del rapporto giuridico costituito dai quattro contratti sopra descritti in quanto, da un lato, essi contengono clausole gravemente restrittive della concorrenza, cioè, in particolare, una durata superiore alla durata massima consentita dal diritto comunitario per gli accordi di fornitura in esclusiva. Dall’altro, il terzo contratto prevede la fissazione indiretta del prezzo di rivendita, nonostante una pratica siffatta sia vietata dalle disposizioni dell’art. 81 CE. La Pedro IV ha chiesto inoltre il rimborso delle prestazioni reciproche delle parti, dopo deduzione degli importi già oggetto di ammortamento.

24      Poiché tale ricorso è stato integralmente respinto con sentenza 7 dicembre 2005, la Pedro IV ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio.

25      L’Audiencia Provincial de Barcelona ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, quando l’art. 12, n. 2, del [regolamento n. 1984/83] prevede che, “in deroga al paragrafo 1, lettera c), se l’accordo riguarda una stazione di servizio che il fornitore ha concesso in affitto o in libera disponibilità di diritto o di fatto al rivenditore, gli obblighi di acquisto esclusivo e i divieti di concorrenza previsti dal presente titolo [potranno] essere imposti al rivenditore per tutto il periodo durante il quale esso gestisce effettivamente la stazione di servizio”, tale disposizione si riferisca al caso in cui il fornitore è inizialmente proprietario del terreno e delle istallazioni o, al contrario, il riferimento all’affitto della stazione di servizio si estenda a tutti quei titoli che conferiscano legalmente al fornitore il dominio strettamente sulla stazione di servizio, potendo pertanto quest’ultimo concederla in affitto allo stesso proprietario del terreno senza dover osservare i limiti temporali che la normativa prevede per gli accordi in esclusiva.

2)      Se, qualora sia applicabile al caso in esame il [regolamento n. 2790/1999] quando l’art. 5 di quest’ultimo prevede che l’esenzione non è applicabile se l’accordo di acquisto in esclusiva supera la durata di cinque anni, anche se “tale limite (…) non si applica se i beni o servizi oggetto del contratto sono venduti dall’acquirente in locali e terreni di proprietà del fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati all’acquirente, purché la durata dell’obbligo di non concorrenza non sia superiore al periodo di occupazione dei locali e terreni da parte dell’acquirente”, tale disposizione vada interpretata nel senso che, quando nomina l’affitto, si riferisce al caso in cui il fornitore che affitta è inizialmente proprietario del terreno e delle istallazioni o, al contrario, se il riferimento all’affitto della stazione di servizio si estenda a tutti quei titoli che conferiscano legalmente al fornitore il dominio strettamente sulla stazione di servizio, potendo pertanto quest’ultimo affittarla allo stesso proprietario del terreno senza dover osservare i limiti temporali che la normativa prevede per gli accordi di acquisto in esclusiva.

3)      Se, quando l’art. 81, n. 1, lett. a), CE prevede il divieto di fissare indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita, ed il [regolamento n. 1984/83], all’ottavo ‘considerando’, enuncia che “altre disposizioni restrittive della concorrenza, ed in particolare quelle che limitino la libertà del rivenditore di stabilire i propri prezzi o altre condizioni di rivendita o di scegliere i propri clienti, non possono essere esentate ai sensi del presente regolamento”, dal momento che la fissazione del prezzo di rivendita non compare fra le altre restrizioni alla concorrenza permesse ai sensi dell’art. 11 del medesimo regolamento, tali disposizioni vadano interpretate nel senso che includono qualsiasi sorta di limitazione della libertà del rivenditore nello stabilire il prezzo di vendita al pubblico quale, ad esempio, la circostanza che il fornitore fissi il margine di distribuzione del gestore della stazione di servizio, stabilendo il prezzo del carburante che somministra al rivenditore alle condizioni più vantaggiose stipulate con altre stazioni di servizio che possano installarsi a Barcellona, senza che tale prezzo sia in nessun caso superiore al prezzo medio fissato da altre fornitrici rilevanti sul mercato, aggiungendo il margine minimo che si ritenga opportuno e ottenendo in tal modo il [prezzo di vendita al pubblico], che il fornitore non impone esplicitamente, ma di cui raccomanda l’applicazione.

4)      Se, quando l’art. 81, n. 1, lett. a), CE prevede il divieto di fissare indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita, e l’art. 4, n. 1, lett. a), del [regolamento n. 2790/1999] include fra le restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi l’imposizione del prezzo di rivendita, tali disposizioni vadano interpretate nel senso di includere qualsiasi sorta di limitazione della libertà del rivenditore nello stabilire il prezzo di vendita al pubblico quale, ad esempio, la circostanza che il fornitore fissi il margine di distribuzione del gestore della stazione di servizio, stabilendo il prezzo del carburante che somministra al rivenditore alle condizioni più vantaggiose stipulate con altre stazioni di servizio che possano installarsi a Barcellona, senza che tale prezzo sia in nessun caso superiore al prezzo medio fissato da altre fornitrici rilevanti sul mercato, aggiungendo il margine minimo che si ritiene opportuno e ottenendo in tal modo il [prezzo di vendita al pubblico], che il fornitore non impone esplicitamente, ma di cui raccomanda l’applicazione».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità

26      La Total invita la Corte a dichiarare irricevibile la domanda pregiudiziale per diversi motivi. In primo luogo, il giudice del rinvio avrebbe omesso di fornire alla Corte informazioni essenziali sulla controversia principale, non consentendo a quest’ultima di avere una visione precisa e fedele del contesto di fatto e di diritto della causa nell’ambito del quale dovrà pronunciarsi. In secondo luogo, la domanda pregiudiziale non sarebbe giustificata in quanto le soluzioni delle questioni poste risulterebbero chiaramente tanto dalla giurisprudenza comunitaria quanto da quella spagnola. Infine, le questioni poste non sarebbero rilevanti ai fini della soluzione della controversia principale.

27      Il governo spagnolo solleva inoltre dubbi circa la ricevibilità parziale del rinvio pregiudiziale, sostenendo che i regolamenti nn. 1984/83 e 2790/1999 non possono essere applicati simultaneamente. Di conseguenza, le questioni che fanno riferimento in particolare all’interpretazione del regolamento n. 1984/83, cioè la prima e la terza questione, avrebbero un carattere puramente ipotetico e dovrebbero essere dichiarate irricevibili.

28      A tale riguardo occorre ricordare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali quale prevista dall’art. 234 CE, spetta unicamente al giudice nazionale, il quale è investito della controversia e deve assumersi la responsabilità della futura pronuncia giurisdizionale, valutare, alla luce delle peculiarità della causa dinanzi ad esso pendente, sia la necessità di una decisione in via pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che esso propone alla Corte (sentenze 7 gennaio 2003, causa C‑306/99, BIAO, Racc. pag. I‑1, punto 88, nonché 14 dicembre 2006, causa C‑217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Racc. pag. I‑11987; in prosieguo: la «sentenza CEEES», punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

29      Secondo costante giurisprudenza, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni da esso sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (sentenze 9 settembre 2004, causa C‑72/03, Carbonati Apuani, Racc. pag. I‑8027, punto 10; 17 febbraio 2005, causa C‑134/03, Viacom Outdoor, Racc. pag. I‑1167, punto 22, e sentenza CEEES, cit., punto 26).

30      Occorre al riguardo constatare che, se è vero che la decisione di rinvio non contiene talune indicazioni rilevanti per la soluzione della controversia principale, la stessa decisione permette tuttavia di determinare la portata delle questioni pregiudiziali ed il contesto in cui esse sono poste. Pertanto, malgrado tali lacune, la Corte dispone di elementi sufficienti per interpretare le norme comunitarie di cui trattasi e per risolvere utilmente dette questioni. Inoltre, e in ogni caso, il contenuto delle osservazioni sottoposte alla Corte nell’ambito della presente causa conferma la sufficienza delle informazioni sul contesto di fatto e di diritto che hanno consentito alle parti nella causa principale e agli altri interessati di prendere utilmente posizione sulle questioni poste.

31      L’irricevibilità della domanda pregiudiziale non può analogamente essere constatata sulla base del fatto che le soluzioni delle questioni sollevate risultano, come sostiene la Total, dall’esistenza di una giurisprudenza consolidata, tanto comunitaria quanto nazionale. Infatti, anche supponendo che le questioni sollevate siano sostanzialmente identiche a quelle che già hanno formato oggetto di una decisione pregiudiziale in un procedimento analogo, una circostanza del genere non impedisce in alcun modo ad un giudice nazionale di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale e non ha l’effetto di rendere la Corte incompetente a pronunciarsi su tali questioni (v., in tal senso, sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit e a., Racc. pag. 3415, punti 13 e 15). Tuttavia, in un caso siffatto, la Corte, ai sensi dell’art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura, in qualsiasi momento, dopo aver sentito l’avvocato generale, può statuire con ordinanza motivata contenente riferimento alla precedente sentenza o alla giurisprudenza pertinente.

32      Inoltre, il meccanismo del rinvio pregiudiziale istituito dall’art. 234 CE ha l’obiettivo, segnatamente, di assicurare la buona applicazione e l’uniforme interpretazione del diritto comunitario nell’insieme degli Stati membri nonché di evitare che si consolidi nello Stato membro di cui trattasi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme di detto diritto (v. sentenze 15 settembre 2005, causa C‑495/03, Intermodal Transports, Racc. pag. I‑8151, punto 38, e 12 giugno 2008, causa C‑458/06, Gourmet Classic, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32).

33      Quando le questioni poste dai giudici nazionali riguardano l’interpretazione di una norma del diritto comunitario, la Corte è quindi, in via di principio, tenuta a statuire, a meno che non appaia in modo manifesto che la domanda di pronuncia pregiudiziale tende in realtà ad indurla a pronunciarsi mediante una controversia fittizia o a formulare pareri consultivi su questioni generali o astratte, che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con i reali termini o con l’oggetto della controversia, o ancora che la Corte non dispone degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza CEEES, cit., punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

34      Tuttavia, tale caso non si verifica nella causa principale. È sufficiente, infatti, constatare che dalla decisione di rinvio emerge chiaramente che la soluzione delle questioni sottoposte dal giudice del rinvio gli sarà necessaria per determinare se il rapporto contrattuale di cui trattasi nella causa principale potesse beneficiare dell’esenzione per categorie prevista dai regolamenti nn. 1984/83 e 2790/1999.

35      A tale riguardo, deve altresì essere respinto l’argomento della Total secondo cui le questioni pregiudiziali non sono rilevanti per la soluzione della controversia principale, in quanto, per poter considerare che un accordo è contrario alle norme sulla concorrenza, non è sufficiente dimostrare che le clausole in esso contenute sono incompatibili con un regolamento di esenzione per categorie, ma occorre altresì che tali clausole siano effettivamente in contrasto con le disposizioni dell’art. 81 CE.

36      Se è certamente esatto che i regolamenti di esenzione si applicano nei limiti in cui gli accordi contengano restrizioni della concorrenza che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, ciò non toglie che spesso è più pratico verificare in primo luogo se tali regolamenti siano applicabili ad un accordo determinato per evitare, in caso affermativo, un esame economico e giuridico complesso che consenta di determinare se siano soddisfatte le condizioni per l’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE. In ogni caso, dalla giurisprudenza inaugurata dalla citata sentenza Cilfit e a. emerge che il giudice del rinvio avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno e che dovrebbe applicare una disposizione del diritto comunitario ad una controversia pendente dinanzi ad esso non è tenuto ad interrogare la Corte sull’interpretazione di tale disposizione qualora il punto di diritto di cui trattasi sia stato risolto da una giurisprudenza consolidata della Corte, quale che sia la natura dei procedimenti che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, anche in mancanza di una stretta identità delle questioni controverse.

37      Infine, anche l’argomento del governo spagnolo relativo alla parziale irricevibilità della domanda pregiudiziale a causa del carattere teorico delle due questioni attinenti all’interpretazione del regolamento n. 1984/83 deve essere respinto.

38      Infatti, se è pacifico che tale regolamento è scaduto il 31 dicembre 1999, ciò non toglie che l’esenzione da esso prevista abbia continuato ad applicarsi fino al 31 maggio 2000 in forza del regolamento n. 2790/1999. Quest’ultimo regolamento ha istituito inoltre un periodo transitorio, scaduto il 31 dicembre 2001, durante il quale il divieto previsto dall’art. 81, n. 1, CE non si applicava agli accordi in vigore al 31 maggio 2000 che soddisfacevano le condizioni di esenzione previste non da quest’ultimo regolamento, bensì dal regolamento n. 1984/83. Pertanto, dato che i contratti controversi sono stati conclusi nel 1989 e che la loro esecuzione si è protratta fino alla proposizione del ricorso da parte della Pedro IV nel 2004, occorre esaminare se le condizioni di esenzione fossero applicabili ai sensi tanto del regolamento n. 1984/83 quanto del regolamento n. 2790/1999, affinché il giudice nazionale possa determinare, eventualmente, se tali contratti fossero conformi al diritto della concorrenza durante tutta la loro durata di esecuzione, ovvero se fossero viziati da nullità a partire da un determinato momento.

39      Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Sulla prima e sulla seconda questione, relative alla durata dell’esclusiva

40      Con le prime due questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83, da un lato, e l’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/1999, dall’altro, debbano essere interpretati nel senso che essi consentono, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, che un accordo di esclusività superi i limiti temporali previsti da tali regolamenti soltanto nell’ipotesi in cui il fornitore sia inizialmente il proprietario tanto del terreno sul quale sorge la stazione di servizio quanto di quest’ultima, ovvero se sia sufficiente che il diritto di proprietà del fornitore comprenda la sola stazione di servizio da esso concessa in affitto al proprietario del terreno.

41      Dato che il tenore letterale delle due disposizioni di cui trattasi non è identico, occorre analizzare separatamente tali due regolamenti.

 Sull’interpretazione del regolamento n. 1984/83

42      Occorre rammentare che il regolamento n. 1984/83 prevedeva l’applicazione dell’art. 81, n. 3, CE a talune categorie di accordi di acquisto esclusivo che potevano rientrare nell’ambito del divieto di cui al n. 1 dello stesso articolo, conclusi tra due imprese al fine di rivendere prodotti petroliferi presso stazioni di servizio.

43      Oltre alle condizioni per l’applicazione dell’esenzione stabilite agli artt. 10 e 11 di detto regolamento, l’art. 12, n. 1, lett. c), di quest’ultimo afferma che il regolamento n. 1984/83 non si applica agli accordi di stazione di servizio qualora la loro durata sia indeterminata o superiore a dieci anni. Tuttavia, l’art. 12, n. 2, dello stesso regolamento precisa che, «[i]n deroga al paragrafo 1, lettera c), se l’accordo riguarda una stazione di servizio che il fornitore ha concesso in affitto o in libera disponibilità di diritto o di fatto al rivenditore, gli obblighi di acquisto esclusivo e i divieti di concorrenza previsti [dalle disposizioni applicabili ad accordi relativi a stazioni di servizio] [possono] essere imposti al rivenditore per tutto il periodo durante il quale esso gestisce effettivamente la stazione di servizio».

44      Dal tenore letterale dell’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83 deriva quindi che l’applicazione di tale regolamento è possibile qualora si tratti di un accordo relativo ad una stazione di servizio avente una durata di esecuzione superiore a dieci anni, a condizione che il fornitore abbia concesso in affitto al rivenditore la stazione di servizio o gliela abbia concessa in libera disponibilità di diritto o di fatto.

45      Tuttavia, la Pedro IV e la Commissione delle Comunità europee ritengono che il beneficio del regime derogatorio previsto da detta disposizione debba essere subordinato alla duplice condizione che il fornitore abbia la proprietà tanto della stazione di servizio quanto del terreno sul quale essa è stata costruita.

46      La Pedro IV chiarisce la propria posizione ricordando, da un lato, la giurisprudenza secondo cui i regolamenti di esenzione per categorie devono essere interpretati restrittivamente, per evitare che i loro effetti si estendano ad accordi o situazioni che non sono diretti a disciplinare (v., in tal senso, sentenze 24 ottobre 1995, causa C‑70/93, Bayerische Motorenwerke, Racc. pag. I‑3439, punto 28, e 28 aprile 1998, causa C‑306/96, Javico, Racc. pag. I‑1983, punto 32).

47      Essa ritiene, dall’altro, che i vantaggi accordatile dalla Total, cioè la messa a disposizione della stazione di servizio e la concessione di un prestito a condizioni di favore, rientrino tra le ipotesi previste agli artt. 10 e 12, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1984/83, di modo che l’accordo di acquisto esclusivo e di non concorrenza può avere solo una durata massima di dieci anni. La conclusione di diversi contratti incrociati tra il fornitore ed il rivenditore, il cui effetto è di blindare il mercato, sarebbe diretta ad estendere artificiosamente l’ambito di applicazione dell’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83 ad ipotesi che non possono essere assimilate a quella prevista da detta disposizione.

48      Secondo la Commissione, l’illimitata esclusività di acquisto a carico del rivenditore, prevista nell’ambito di accordi di non concorrenza o di acquisto in esclusiva, è giustificata alla luce delle contropartite non solo «particolarmente rilevanti», ma altresì «assolute» a carico del fornitore, nel senso che il rivenditore accede ad un’attività senza procedere al minimo investimento o al minimo pagamento. Una situazione in cui tanto i terreni quanto i locali appartengono al rivenditore sarebbe difficilmente compatibile con il regime eccezionale previsto all’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83.

49      La Commissione rileva inoltre che, considerata l’esistenza di una continuità tra il regolamento n. 1984/83 ed il regolamento n. 2790/1999, questi ultimi dovrebbero essere interpretati nello stesso modo, sebbene siano formulati diversamente e l’ultimo dei due precisi chiaramente che l’esenzione da esso prevista si applica solo se il fornitore è il proprietario tanto del terreno quanto dei locali in cui i beni o i servizi oggetto del contratto sono venduti dal rivenditore.

50      Un’argomentazione siffatta non può essere accolta.

51      Se è vero che le disposizioni a carattere derogatorio di un regolamento di esenzione per categorie non possono formare oggetto di interpretazione estensiva, ciò non toglie che le disposizioni di cui trattasi sono formulate in modo chiaro e non equivoco.

52      Infatti, la duplice condizione secondo cui il fornitore dovrebbe avere la proprietà tanto della stazione di servizio quanto del terreno sul quale essa è costruita non risulta, a differenza di quanto asserito dalla Pedro IV e dalla Commissione, né dalla parte dispositiva del regolamento n. 1984/83 né dal suo preambolo.

53      Il tredicesimo ‘considerando’ di detto regolamento menziona, tra i vantaggi economici e finanziari accordati dal fornitore al rivenditore, la concessione di un terreno o di locali per la gestione di una stazione di servizio, ma non la concessione di entrambi tali beni. In ogni caso, poiché l’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83 ha menzionato solo l’ipotesi in cui il fornitore ha concesso la stazione di servizio in affitto, o gliene ha concesso il godimento di diritto o di fatto, la Corte non può ridurre la portata di tale disposizione aggiungendovi una condizione supplementare che essa non contiene.

54      Per quanto riguarda i particolari vantaggi economici e finanziari di cui all’art. 10 del regolamento n. 1984/83, risulta dalla sentenza 11 settembre 2008, causa C‑279/06, CEPSA (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 54), che essi devono essere non solo abbastanza rilevanti da giustificare una fornitura in esclusiva per una durata di dieci anni, ma anche idonei a comportare un miglioramento della distribuzione, a facilitare l’installazione o l’ammodernamento della stazione di servizio e a ridurre i costi di distribuzione.

55      Occorre constatare che il vantaggio previsto all’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83 assume una rilevanza particolare al riguardo poiché facilita notevolmente l’accesso del rivenditore alla rete di distribuzione, minimizzando i suoi costi di installazione e di distribuzione. Tuttavia, né il testo di tale regolamento né il suo obiettivo o la sua economia consentono di affermare, come ritiene la Commissione, che l’applicazione di detto art. 12, n. 2, è soggetta ad una condizione supplementare, cioè che il rivenditore sia liberato da qualsiasi pagamento o investimento rispetto alla sua attività economica in qualità di gestore della stazione di servizio.

56      Va altresì respinto l’argomento della Commissione secondo cui la duplice condizione, esplicitamente prevista all’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/1999, esisteva già nello spirito dell’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83.

57      Infatti, risulta che il regolamento n. 1984/83 avesse un ambito di applicazione autonomo e più ristretto rispetto a quello del regolamento n. 2790/1999, in quanto conteneva disposizioni particolari applicabili ad accordi relativi a stazioni di servizio. Le condizioni per l’applicazione dell’art. 81, n. 3, CE a tale categoria di accordi ai sensi del regolamento n. 1984/83 erano quindi diverse da quelle previste dal regolamento n. 2790/1999, tanto per la durata massima di fornitura in esclusiva quanto per il potere di mercato delle imprese di cui trattasi.

58      Inoltre, dalla risposta della Commissione al quesito scritto formulato dalla Corte emerge altresì che la modifica della deroga della durata massima di esclusività risultante dal regolamento n. 2790/1999 è stata decisa in seguito alla consultazione pubblica lanciata il 24 settembre 1999 e che il progetto di detto regolamento nella sua versione iniziale non aveva previsto una duplice condizione.

59      Ne consegue che l’applicazione della duplice condizione proposta dalla Commissione non è in alcun modo giustificata.

60      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione della deroga che esso prevedeva, tale disposizione non esigeva che il fornitore fosse proprietario dell’area sulla quale ha costruito la stazione di servizio che ha concesso in affitto al rivenditore.

 Sull’interpretazione del regolamento n. 2790/1999

61      Il regolamento n. 2790/1999 enuncia le condizioni alle quali l’art. 81, n. 3, CE si applica a categorie di accordi verticali e di pratiche concordate, ma non contiene disposizioni particolari relative ad accordi di stazioni di servizio. Conformemente al suo art. 3, n. 1, di detto regolamento l’esenzione prevista da quest’ultimo si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante sul quale vende i beni o servizi oggetto del contratto.

62      A tale riguardo, occorre precisare che spetta al giudice del rinvio verificare, prima di procedere ad un esame sulla base di altre condizioni previste da tale regolamento, se la quota di mercato della Total non superasse, a partire dall’entrata in vigore del regolamento n. 2790/1999, il 30% del mercato rilevante, tenendo conto della sua eventuale partecipazione, come indicato dalla Pedro IV e dalla Commissione dinanzi alla Corte, nel capitale sociale degli altri fornitori dei prodotti petroliferi sullo stesso mercato.

63      L’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/1999 dispone che la limitazione della durata dell’obbligo di non concorrenza a cinque anni non è applicabile se i beni o servizi oggetto del contratto sono venduti dall’acquirente in locali e terreni di proprietà del fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati all’acquirente, purché la durata dell’obbligo di non concorrenza non sia superiore al periodo di occupazione dei locali e terreni da parte dell’acquirente.

64      Dal tenore letterale di quest’ultima disposizione risulta che l’applicazione della deroga da essa prevista è possibile, nel caso di accordi di stazioni di servizio, in due situazioni, cioè nell’ipotesi in cui il fornitore sia proprietario tanto della stazione di servizio che concede in affitto al rivenditore quanto del terreno sul quale essa è costruita, e nell’ipotesi in cui il fornitore affitti il terreno e la stazione di servizio presso terzi non collegati al rivenditore per poi subaffittarli a quest’ultimo.

65      Una siffatta modifica nelle condizioni per l’applicazione della deroga, come indicato al punto 58 della presente sentenza, è stata adottata in seguito ad osservazioni presentate dalle parti interessate in merito al progetto del regolamento di esenzione per categorie sottoposto alla consultazione pubblica. Secondo la Commissione, essa è stata motivata dalla lotta contro le pratiche abusive e, in particolare, dalla volontà di evitare che potesse essere elusa la durata massima fissata dal regolamento per le clausole di esclusività.

66      In una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, risulta che non sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione dell’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/1999. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio esaminare l’argomento della Total secondo cui il diritto di superficie le conferisce la proprietà non solo della stazione di servizio, ma anche del terreno sul quale essa è costruita. Poiché la nozione di «diritto di superficie» rientra nel regime della proprietà di diritto nazionale, il detto giudice è tenuto a determinarne la portata.

67      Qualora tale giudice giungesse alla conclusione che gli accordi conclusi tra le parti della causa principale soddisfano le condizioni per l’esenzione previste dal regolamento n. 1984/83, ma non quelle previste dal regolamento n. 2790/1999, occorrerà considerarli esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE fino al 31 dicembre 2001, in forza del regime transitorio previsto dall’art. 12 del regolamento n. 2790/1999.

68      Tuttavia, qualora un accordo non soddisfi tutte le condizioni previste da un regolamento di esenzione, esso ricade nel divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE solo se ha per oggetto o per effetto di restringere sensibilmente la concorrenza all’interno del mercato comune e se può pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. In quest’ultimo caso, e in mancanza di esenzione individuale ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE, tale accordo sarebbe nullo di pieno diritto, conformemente al n. 2 dello stesso articolo  (v., in tal senso, sentenze 30 aprile 1998, causa C‑230/96, Cabour, Racc. pag. I‑2055, punto 48, e CEPSA, cit., punto 72).

69      Risulta da quanto precede che la seconda questione deve essere risolta dichiarando che l’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/1999 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione della deroga da esso prevista, tale disposizione esige che il fornitore sia proprietario tanto della stazione di servizio che concede in affitto al rivenditore quanto del terreno sul quale essa è costruita o, nel caso in cui non ne sia il proprietario, che affitti tali beni presso terzi non collegati al rivenditore.

 Sulla terza e sulla quarta questione, relative alla fissazione del prezzo di vendita al pubblico

70      Con la terza e la quarta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se le clausole contrattuali relative ai prezzi di vendita dei prodotti al pubblico, come quelle di cui trattasi nella causa principale, siano vietate dall’art. 81, n. 1, lett. a), CE e non possano beneficiare dell’applicazione del regime di esenzione per categorie ai sensi, in particolare, dell’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 1984/83, o dell’art. 4, lett. a), del regolamento n. 2790/1999, secondo i rispettivi ambiti di applicazione ratione temporis di tali regolamenti.

71      Occorre rammentare che l’art. 81, n. 1, lett. a), CE vieta, tra l’altro, tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita.

72      Il regolamento n. 1984/83 indica che, come emerge dal contenuto del suo ottavo ‘considerando’, non possono essere esentate ai sensi delle sue disposizioni le disposizioni restrittive della concorrenza che esso non autorizza e, in particolare, quelle che limitano la libertà del rivenditore di determinare i suoi prezzi di rivendita.

73      Per quanto riguarda questo stesso regolamento, la Corte ha già dichiarato che il suo art. 11 elencava in modo esaustivo gli obblighi che, oltre alla clausola di esclusiva, potevano essere imposti al rivenditore, tra i quali non compariva la fissazione del prezzo di vendita al pubblico. Di conseguenza, un siffatto obbligo non è coperto dall’esenzione prevista dall’art. 10 di tale regolamento (v. citate sentenze CEEES, punto 64, e CEPSA, punto 65).

74      Per quanto riguarda il regolamento n. 2790/1999, il suo art. 4, lett. a), sancisce che l’esenzione per categorie non si applica agli accordi verticali che hanno per oggetto «la restrizione della facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti».

75      Ne discende che non possono beneficiare del regime di esenzione per categorie istituito dai regolamenti nn. 1984/83 e 2790/1999 gli accordi con cui il fornitore fissa il prezzo di vendita al pubblico o impone un prezzo minimo di vendita. Al contrario, ai sensi di detto art. 4, lett. a), il fornitore resta libero di raccomandare al rivenditore un prezzo di vendita o di imporgli il prezzo massimo di vendita.

76      Secondo il giudice del rinvio, l’accordo di fornitura in esclusiva di carburanti prevede che la Total, da un lato, determini il prezzo del carburante che fornisce alla Pedro IV alle condizioni più vantaggiose negoziate con altre stazioni di servizio che possono stabilirsi a Barcellona e, dall’altro, garantisca che tale prezzo non è in nessun caso superiore alla media del prezzo fissato da altri fornitori rilevanti sul mercato. Aggiungendo a tale prezzo un margine di distribuzione del gestore della stazione di servizio da essa ritenuto appropriato, la Total ottiene così il prezzo di vendita al pubblico, che raccomanda quindi alla Pedro IV.

77      La prima clausola di tale contratto riguarda il prezzo che la Pedro IV è tenuta a versare per la fornitura di carburanti, la cui determinazione rientra nella competenza delle parti contrattuali e non pregiudica il gioco della concorrenza.

78      Quanto al prezzo di vendita al pubblico, risulta dal contenuto stesso della seconda clausola contrattuale che tale prezzo non è imposto, bensì raccomandato dal fornitore, senza che sia stipulato neanche un prezzo massimo di vendita. Il modo di calcolare tale prezzo di vendita raccomandato è, a tale riguardo, senza importanza, purché sia lasciato al rivenditore un margine di libertà che gli consenta di determinare effettivamente il prezzo di vendita. Tuttavia, tale libertà farebbe difetto nel caso in cui il fornitore imponesse al rivenditore un margine di distribuzione fisso dal quale egli non può allontanarsi.

79      Considerata la ripartizione delle competenze tra i giudici nazionali e la Corte nell’ambito della cooperazione istituita dall’art. 234 CE, spetta al giudice del rinvio, che è l’unico ad avere una conoscenza diretta della controversia sottopostagli, la valutazione, nella causa principale, delle modalità di fissazione del prezzo di vendita al pubblico. Ad esso spetta, in particolare, verificare, tenendo conto dell’insieme delle obbligazioni contrattuali adottate nel loro contesto economico e giuridico, nonché del comportamento delle parti nella causa principale, se il prezzo di vendita al pubblico, raccomandato dal fornitore, non costituisca, in realtà, un prezzo di vendita fisso o minimo (v., in tal senso, sentenza  CEPSA, cit., punti 67 e 70).

80      Spetta inoltre al giudice del rinvio esaminare se il rivenditore disponga di una reale possibilità di ridurre tale prezzo di vendita raccomandato. In particolare, esso deve verificare se un siffatto prezzo di vendita al pubblico non sia, in realtà, imposto mediante strumenti diretti o occulti, come segnatamente la fissazione del margine di distribuzione del rivenditore o del livello massimo di sconti che può concedere a partire dal prezzo di vendita raccomandato, ovvero mediante minacce, intimidazioni, avvertimenti, sanzioni o incentivi (v., in tal senso, sentenza  CEPSA, cit., punto 71).

81      Qualora il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che la Pedro IV era tenuta, in realtà, al rispetto di un prezzo di vendita fisso o minimo imposto dalla Total, l’accordo di fornitura in esclusiva di carburanti non potrebbe beneficiare dell’esenzione per categorie, né ai sensi del regolamento n. 1984/83, né ai sensi del regolamento n. 2790/1999.

82      Tuttavia, come rammentato al punto 68 della presente sentenza, la fissazione del prezzo di vendita al pubblico, pur costituendo una restrizione della concorrenza espressamente prevista all’art. 81, n. 1, lett. a), CE, fa rientrare detto accordo nel divieto enunciato in tale disposizione solo nei limiti in cui ne ricorrano tutte le altre condizioni di applicazione, cioè che tale accordo abbia lo scopo o l’effetto di restringere sensibilmente la portata della concorrenza all’interno del mercato comune e che sia tale da pregiudicare il commercio tra gli Stati membri (v., in tal senso, citate sentenze Cabour, punto 48, e CEPSA, punto 42).

83      Inoltre, per quanto riguarda, in particolare, gli accordi di acquisto esclusivo, occorre ricordare la giurisprudenza della Corte secondo cui, se tali accordi non abbiano lo scopo di restringere la concorrenza, ai sensi dell’art. 81 CE, occorre tuttavia verificare se non abbiano lo scopo di impedirla, di restringerla o di falsarne il gioco. La valutazione degli effetti di un accordo di acquisto esclusivo implica la necessità di prendere in considerazione il contesto economico e giuridico in seno al quale esso si colloca e nel quale esso può concorrere insieme ad altri ad un effetto cumulativo sul gioco della concorrenza. Occorre conseguentemente esaminare gli effetti che tale contratto produce, in combinazione con altri contratti dello stesso tipo, sulle possibilità per i concorrenti nazionali o originari di altri Stati membri, di inserirsi nel mercato di riferimento o di espandere la loro quota di mercato (v. sentenze 28 febbraio 1991, causa C‑234/89, Delimitis, Racc. pag. I‑935, punti 13-15; 7 dicembre 2000, causa C‑214/99, Neste, Racc. pag. I‑11121, punto 25, e CEPSA, cit., punto 43).

84      Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la terza e la quarta questione dichiarando che le clausole contrattuali relative ai prezzi di vendita al pubblico come quelle di cui trattasi nella causa principale possono beneficiare dell’esenzione per categorie ai sensi dei regolamenti nn. 1984/83 e 2790/1999 se il fornitore si limita ad imporre un prezzo massimo di vendita o a raccomandare un prezzo di vendita e se, pertanto, il rivenditore dispone di una reale possibilità di determinare il prezzo di vendita al pubblico. Al contrario, siffatte clausole non possono beneficiare di dette esenzioni se conducono, direttamente o mediante strumenti indiretti o occulti, ad una fissazione del prezzo di vendita al pubblico o ad un’imposizione del prezzo minimo di vendita da parte del fornitore. Spetta al giudice del rinvio esaminare se siffatti vincoli pesino sul rivenditore, tenendo conto dell’insieme delle obbligazioni contrattuali stipulate nel loro contesto economico e giuridico, nonché del comportamento delle parti nella causa principale.

 Sulle spese

85      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’art. 12, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all’applicazione dell’articolo [81], paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 30 luglio 1997, n. 1582, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione della deroga che esso prevedeva, tale disposizione non esigeva che il fornitore fosse proprietario dell’area sulla quale ha costruito la stazione di servizio che ha concesso in affitto al rivenditore.

2)      L’art. 5, lett. a), del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione della deroga da esso prevista, tale disposizione esige che il fornitore sia proprietario tanto della stazione di servizio che concede in affitto al rivenditore quanto del terreno sul quale essa è costruita o, nel caso in cui non ne sia il proprietario, che affitti tali beni presso terzi non collegati al rivenditore.

3)      Le clausole contrattuali relative ai prezzi di vendita al pubblico come quelle di cui trattasi nella causa principale possono beneficiare dell’esenzione per categorie ai sensi del regolamento n. 1984/83, come modificato dal regolamento n. 1582/97, nonché del regolamento n. 2790/1999 se il fornitore si limita ad imporre un prezzo massimo di vendita o a raccomandare un prezzo di vendita e se, pertanto, il rivenditore dispone di una reale possibilità di determinare il prezzo di vendita al pubblico. Al contrario, siffatte clausole non possono beneficiare di dette esenzioni se conducono, direttamente o mediante strumenti indiretti o occulti, ad una fissazione del prezzo di vendita al pubblico o ad un’imposizione del prezzo minimo di vendita da parte del fornitore. Spetta al giudice del rinvio esaminare se siffatti vincoli pesino sul rivenditore, tenendo conto dell’insieme delle obbligazioni contrattuali stipulate nel loro contesto economico e giuridico, nonché del comportamento delle parti nella causa principale.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.