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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht - Germania) – Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein / Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH

(Causa C-210/16)1

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Dati personali – Tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento di tali dati – Provvedimento diretto a disattivare una pagina Facebook (fanpage) che consente di raccogliere ed elaborare determinati dati collegati ai visitatori di tale pagina – Articolo 2, lettera d) – Responsabile del trattamento di dati personali – Articolo 4 – Diritto nazionale applicabile – Articolo 28 – Autorità nazionali di controllo – Poteri d’intervento di tali autorità)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein

Convenuta: Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH

Con l’intervento di: Facebook Ireland Ltd, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Dispositivo

L’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «responsabile del trattamento», ai sensi di tale disposizione, include l’amministratore di una fanpage presente su un social network.

Gli articoli 4 e 28 della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, qualora un’impresa stabilita al di fuori dell’Unione europea disponga di varie filiali in diversi Stati membri, l’autorità di controllo di uno Stato membro è autorizzata a esercitare i poteri che le conferisce l’articolo 28, paragrafo 3, di tale direttiva nei confronti di una filiale di detta impresa situata sul territorio di tale Stato membro anche se, in base alla ripartizione delle funzioni all’interno del gruppo, da un lato, tale filiale è competente solamente per la vendita di spazi pubblicitari e per altre attività di marketing sul territorio di detto Stato membro e, dall’altro, la responsabilità esclusiva per la raccolta e per il trattamento dei dati personali grava, per l’intero territorio dell’Unione europea, su una filiale situata in un altro Stato membro.

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 28, paragrafi 3 e 6, della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, qualora l’autorità di controllo di uno Stato membro intenda esercitare, nei confronti di un organismo stabilito sul territorio di tale Stato membro, i poteri d’intervento di cui all’articolo 28, paragrafo 3, di tale direttiva a motivo di violazioni delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, commesse da un terzo responsabile del trattamento di tali dati che ha la propria sede in un altro Stato membro, tale autorità di controllo è competente a valutare, in modo autonomo rispetto all’autorità di controllo di quest’ultimo Stato membro, la liceità di un siffatto trattamento di dati e può esercitare i suoi poteri d’intervento nei confronti dell’organismo stabilito sul proprio territorio senza previamente richiedere l’intervento dell’autorità di controllo dell’altro Stato membro.

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1 GU C 260 del 18.7.2016.