Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 7 luglio 2010 – mPAY24 / UAMI – Ultra (M PAY)
(causa T‑557/08)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo M PAY – Marchi comunitario e nazionale denominativi anteriori MPAY24 – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 36, 39, 42‑45)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 settembre 2008 (procedimento R 221/2007‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la mPAY24 GmbH e l’Ultra d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Ultra d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio figurativo MPAY, per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 35‑38 e 42 – domanda n. 3587896 |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: | mPAY24 GmbH |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: | Marchio denominativo comunitario MPAY24 (n. 2061656) per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35, 36 e 38; marchio denominativo austriaco MPAY24 (n. 200373) per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35, 36 e 38. |
Decisione della divisione di opposizione: | Rigetto della domanda di marchio nella sua interezza. |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto parziale del ricorso |
Dispositivo
1) | | La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 settembre 2008 (procedimento R 221/2007‑1) è annullata nella parte in cui tale decisione ha respinto l’opposizione proposta dalla mPAY24 GmbH. |
2) | | L’UAMI è condannato alle spese. |