Language of document : ECLI:EU:T:2012:194





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 aprile 2012 —
Evropaïki Dynamiki / Commissione

(causa T‑554/08)

«Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Prestazione di servizi di consulenza aziendale, tecnica e di progetto per le applicazioni informatiche dell’Unione europea nei settori doganale, delle accise e della fiscalità — Rigetto dell’offerta di un offerente — Attribuzione dell’appalto ad un altro offerente — Ricorso di annullamento — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Criteri di selezione e di attribuzione — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»

1.                     Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Legittimazione ad agire — Gara d’appalto — Decisione dell’amministrazione aggiudicatrice rivolta ad un consorzio offerente che non ha personalità giuridica — Ricorso di una società membro del consorzio — Ricevibilità (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 31‑33)

2.                     Appalti pubblici dell’Unione europea — Conclusione di un appalto a seguito di gara — Potere discrezionale delle istituzioni — Sindacato giurisdizionale — Limiti (v. punti 37, 80, 97)

3.                     Appalti pubblici dell’Unione europea — Conclusione di un appalto a seguito di gara — Potere discrezionale delle istituzioni — Criteri di selezione — Obbligo di rispettare i principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza — Assenza di un obbligo di lasciare un margine tra la soglia minima e la soglia massima di elementi da presentare per dimostrare la capacità degli offerenti (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 89 e 97, § 1; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 135, §§ 1, 2 e 5) (v. punti 38, 41‑-45)

4.                     Diritto dell’Unione — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti (v. punti 51, 67)

5.                     Appalti pubblici dell’Unione europea — Gara d’appalto — Facoltà conferita all’amministrazione aggiudicatrice di contattare un offerente dopo l’apertura delle offerte — Obbligo di prendere contatto in caso di possibilità e di necessità di ottenere precisazioni relative ad un’offerta — Rispetto del principio di parità di trattamento degli offerenti (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 89, § 1, e 148, § 3; regolamento della Commissione n. 2342/2002, artt. 146, § 3, e 148, § 3) (v. punti 52‑53, 55‑56, 58, 65)

6.                     Procedura — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Presupposti — Motivo nuovo — Nozione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2, primo comma) (v. punto 119)

7.                     Appalti pubblici dell’Unione europea — Gara d’appalto — Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di escludere dalla procedura un offerente che abbia commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale — Offerente che fa valere un presunto errore grave nell’esercizio dell’attività professionale commesso dalla società aggiudicataria dell’appalto — Esame da parte dell’amministrazione aggiudicatrice dei fatti dedotti — Valutazione prima facie — Obbligo in caso di elementi di frode infondati di respingerli e di informarne l’accusatore [Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 93, § 1, c), e 94; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 133] (v. punti 124, 126‑127, 132)

8.                     Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico — Valutazione alla luce degli elementi d’informazione a disposizione della ricorrente al momento della presentazione del ricorso (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149) (v. punti 136‑139)

9.                     Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma –Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Richiesta diretta al risarcimento dei danni causati da un’istituzione dell’Unione [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 162‑163)

10.                     Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Danno — Nesso causale — Mancanza di uno dei presupposti — Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 167‑168)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione del 26 settembre 2008 di non prendere in considerazione l’offerta presentata dal consorzio formato dalla ricorrente e da altre società nella gara d’appalto «TAXUD/2007/AO‑005» vertente sulla prestazione di servizi di consulenza aziendale, tecnica e di progetto per le applicazioni informatiche comunitarie nei settori doganale, delle accise e della fiscalità (TiMea) e di tutte le decisioni successive, compresa quella di attribuire l’appalto al contraente vincitore, proposta sul fondamento degli articoli 225 CE e 230 CE e, dall’altro, domanda di risarcimento danni, presentata sulla base degli articoli 225 CE, 235 CE e 288 CE.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.