Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 aprile 2012 —
Evropaïki Dynamiki / Commissione
(causa T‑554/08)
«Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Prestazione di servizi di consulenza aziendale, tecnica e di progetto per le applicazioni informatiche dell’Unione europea nei settori doganale, delle accise e della fiscalità — Rigetto dell’offerta di un offerente — Attribuzione dell’appalto ad un altro offerente — Ricorso di annullamento — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Criteri di selezione e di attribuzione — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»
1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Legittimazione ad agire — Gara d’appalto — Decisione dell’amministrazione aggiudicatrice rivolta ad un consorzio offerente che non ha personalità giuridica — Ricorso di una società membro del consorzio — Ricevibilità (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 31‑33)
2. Appalti pubblici dell’Unione europea — Conclusione di un appalto a seguito di gara — Potere discrezionale delle istituzioni — Sindacato giurisdizionale — Limiti (v. punti 37, 80, 97)
3. Appalti pubblici dell’Unione europea — Conclusione di un appalto a seguito di gara — Potere discrezionale delle istituzioni — Criteri di selezione — Obbligo di rispettare i principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza — Assenza di un obbligo di lasciare un margine tra la soglia minima e la soglia massima di elementi da presentare per dimostrare la capacità degli offerenti (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 89 e 97, § 1; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 135, §§ 1, 2 e 5) (v. punti 38, 41‑-45)
4. Diritto dell’Unione — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti (v. punti 51, 67)
5. Appalti pubblici dell’Unione europea — Gara d’appalto — Facoltà conferita all’amministrazione aggiudicatrice di contattare un offerente dopo l’apertura delle offerte — Obbligo di prendere contatto in caso di possibilità e di necessità di ottenere precisazioni relative ad un’offerta — Rispetto del principio di parità di trattamento degli offerenti (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 89, § 1, e 148, § 3; regolamento della Commissione n. 2342/2002, artt. 146, § 3, e 148, § 3) (v. punti 52‑53, 55‑56, 58, 65)
6. Procedura — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Presupposti — Motivo nuovo — Nozione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2, primo comma) (v. punto 119)
7. Appalti pubblici dell’Unione europea — Gara d’appalto — Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di escludere dalla procedura un offerente che abbia commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale — Offerente che fa valere un presunto errore grave nell’esercizio dell’attività professionale commesso dalla società aggiudicataria dell’appalto — Esame da parte dell’amministrazione aggiudicatrice dei fatti dedotti — Valutazione prima facie — Obbligo in caso di elementi di frode infondati di respingerli e di informarne l’accusatore [Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 93, § 1, c), e 94; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 133] (v. punti 124, 126‑127, 132)
8. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico — Valutazione alla luce degli elementi d’informazione a disposizione della ricorrente al momento della presentazione del ricorso (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149) (v. punti 136‑139)
9. Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma –Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Richiesta diretta al risarcimento dei danni causati da un’istituzione dell’Unione [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 162‑163)
10. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Danno — Nesso causale — Mancanza di uno dei presupposti — Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 167‑168)
Oggetto
| Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione del 26 settembre 2008 di non prendere in considerazione l’offerta presentata dal consorzio formato dalla ricorrente e da altre società nella gara d’appalto «TAXUD/2007/AO‑005» vertente sulla prestazione di servizi di consulenza aziendale, tecnica e di progetto per le applicazioni informatiche comunitarie nei settori doganale, delle accise e della fiscalità (TiMea) e di tutte le decisioni successive, compresa quella di attribuire l’appalto al contraente vincitore, proposta sul fondamento degli articoli 225 CE e 230 CE e, dall’altro, domanda di risarcimento danni, presentata sulla base degli articoli 225 CE, 235 CE e 288 CE. |
Dispositivo
2) | | La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |