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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Županijski sud u Zagrebu (Croazia) il del 18 maggio 2017 – Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta / AY

(Causa C-268/17)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Županijski sud u Zagrebu

Parti nel procedimento principale

Azione avviata su richiesta di: Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Imputato: AY

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 4, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI debba essere interpretato nel senso che il fatto di non avviare un'azione penale per il reato oggetto di un mandato di arresto europeo o di porvi fine si riferisca unicamente al reato che formi oggetto del mandato di arresto europeo ovvero se tale disposizione debba essere intesa nel senso che la rinuncia all'azione penale o il ritiro delle accuse debba altresì riguardare la persona ricercata in qualità di indagato/imputato nell'ambito dell’azione penale medesima.

Se uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 4, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, possa negare di dare esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso, qualora l'autorità giudiziaria di un altro Stato membro abbia deciso, vuoi di non avviare un'azione penale per il reato oggetto del mandato di arresto europeo, vuoi di porvi fine, nel caso in cui, nell'ambito di tale azione penale, la persona ricercata sia interessata in veste di testimone e non in veste di indagato/imputato.

Se la decisione di porre fine ad un'istruttoria nell'ambito della quale la persona ricercata non possedesse lo status di indagato, essendo stata sentita in qualità di testimone, costituisca, per l'altro Stato membro, un motivo per non dar seguito al mandato d'arresto europeo emesso, conformemente all'articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584/GAI.

Quale sia il collegamento tra il motivo obbligatorio di diniego di consegna di cui all'articolo 3, punto 2, della decisione quadro nel caso in cui «in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro [...]» e il motivo facoltativo di rifiuto di consegna previsto all'articolo 4, punto 3, della decisione quadro nel caso in cui «la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni».

Se l'articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI debba essere interpretato nel senso che lo Stato di esecuzione è tenuto ad adottare una decisione in merito ad ogni mandato d'arresto europeo che gli venga trasmesso, e ciò anche qualora esso abbia già statuito su un precedente mandato d'arresto europeo emesso dall'altra autorità giudiziaria contro la stessa persona ricercata nell'ambito dello stesso procedimento penale e qualora il nuovo mandato d'arresto europeo venga emesso a seguito di un mutamento di circostanze nello Stato di emissione del mandato d'arresto europeo (decisione di rinvio a giudizio – avvio del procedimento penale, criterio più rigoroso in materia di indizi della commissione del reato, nuova autorità giudiziaria/nuovo giudice competente).

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