Language of document : ECLI:EU:C:2018:602

Causa C268/17

AY

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Županijski Sud u Zagrebu)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 2, articolo 3, punto 2, e articolo 4, punto 3 – Motivi di non esecuzione – Chiusura delle indagini preliminari – Principio del ne bis in idem – Persona ricercata sentita in qualità di testimone in un precedente procedimento vertente sui medesimi fatti – Emissione di più mandati d’arresto europei nei confronti della stessa persona»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 luglio 2018

1.        Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Questioni vertenti sugli obblighi dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, proposte dall’autorità giudiziaria di emissione – Questioni ricevibili

(Art. 267 TFUE; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Attuazione da parte degli Stati membri – Obbligo di adottare una decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo – Portata – Secondo mandato d’arresto europeo riguardante la stessa persona e vertente sui medesimi fatti del mandato precedente, già oggetto di una decisione di esecuzione – Inclusione

(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 1, § 2)

3.        Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto europeo – Persona ricercata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti – Nozione di «sentenza» – Decisione che chiude definitivamente il procedimento penale emessa da un’autorità incaricata di amministrare la giustizia penale – Inclusione

(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 3, punto 2)

4.        Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto europeo – Persona ricercata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Persona ricercata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti o interessata da una decisione di non avviare un procedimento penale o di porvi fine – Mandato d’arresto emesso nei confronti di una persona sentita in qualità di testimone in un procedimento concluso vertente sui medesimi fatti – Esclusione

(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 3, punto 2, e 4, punto 3)

1.      In ogni caso, la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale non è messa in discussione dalla circostanza che le questioni sollevate vertano sugli obblighi dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, quando il giudice del rinvio è l’autorità giudiziaria di emissione del MAE. Infatti, l’emissione di un MAE ha quale conseguenza il possibile arresto della persona ricercata e, pertanto, pregiudica la libertà personale di quest’ultima. Orbene, la Corte ha dichiarato che, nel caso di una procedura riguardante un MAE, la garanzia dei diritti fondamentali spetta, in primo luogo, allo Stato membro emittente (sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, punto 50). Pertanto, per assicurare la tutela di tali diritti – la quale può condurre un’autorità giudiziaria ad adottare una decisione di revoca del MAE che ha emesso – occorre che una siffatta autorità disponga della facoltà di adire la Corte in via pregiudiziale.

(v. punti 28, 29)

2.      L’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’esecuzione è tenuta ad adottare una decisione rispetto a ogni mandato d’arresto europeo trasmessole, anche nel caso in cui, in tale Stato membro, sia stato già statuito su un precedente mandato d’arresto europeo riguardante la stessa persona e vertente sui medesimi fatti e in cui, tuttavia, il secondo mandato d’arresto europeo sia stato emesso soltanto in ragione del rinvio a giudizio, nello Stato membro emittente, della persona ricercata.

In tale contesto, l’articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 prevede che «[l]’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro». Inoltre, l’articolo 17, paragrafi 1 e 6, della decisione quadro dispone che «[u]n [MAE] deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza» e che «[q]ualsiasi rifiuto di eseguire un [siffatto mandato] deve essere motivato». Ancora, l’articolo 22 della decisione quadro enuncia che «[l]’autorità giudiziaria dell’esecuzione notifica immediatamente all’autorità giudiziaria emittente la decisione riguardante il seguito dato al [MAE]».

Di conseguenza, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, un’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non si pronuncia in seguito all’emissione di un MAE e non trasmette quindi alcuna decisione all’autorità giudiziaria di emissione dello stesso viene meno agli obblighi che le incombono in forza di dette disposizioni della decisione quadro 2002/584.

(v. punti 34‑36, dispositivo 1)

3.      Una delle condizioni a cui è subordinato il rifiuto di esecuzione del MAE è che la persona ricercata sia «stata giudicata con sentenza definitiva». A tal riguardo, occorre precisare che, sebbene l’articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584 si riferisca, nella sua formulazione, a una «sentenza», tale disposizione è altresì applicabile a decisioni emesse da un’autorità incaricata di amministrare la giustizia penale nell’ordinamento giuridico nazionale interessato che chiudono definitivamente il procedimento penale in uno Stato membro, benché tali decisioni siano adottate senza l’intervento di un giudice e non assumano la forma di una sentenza (v., per analogia, sentenza del 29 giugno 2016, Kossowski, C‑486/14, EU:C:2016:483, punto 39 e giurisprudenza citata).

(v. punti 40, 41)

4.      L’articolo 3, punto 2, e l’articolo 4, punto 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che una decisione del pubblico ministero, come quella dell’ufficio centrale delle indagini preliminari ungherese di cui al procedimento principale, che ha posto fine a indagini preliminari avviate contro ignoti, nel corso delle quali la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo è stata sentita soltanto in veste di testimone, senza che sia stata esercitata l’azione penale contro tale persona e senza che detta decisione sia stata adottata nei suoi confronti, non può essere invocata per rifiutare l’esecuzione di tale mandato d’arresto europeo in base all’una o all’altra di tali disposizioni.

(v. punto 63, dispositivo 2)