Language of document : ECLI:EU:T:2002:72

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

20 marzo 2002 (1)

«Concorrenza - Intesa - Tubi per teleriscaldamento - Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) - Boicottaggio - Accesso al fascicolo - Ammenda - Orientamenti per il calcolo delle ammende - Irretroattività -

Legittimo affidamento»

Nella causa T-16/99,

Lögstör Rör (Deutschland) GmbH, con sede in Fulda (Germania), rappresentata dagli avv.ti H.-J. Hellmann e T. Nägele, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. W. Mölls e É. Gippini Fournier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1), o, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 ottobre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (2)

Fatti all'origine della controversia

1.
    La ricorrente è una società tedesca, che produce tubi per il teleriscaldamento che, fino alla metà del 1998, era denominata Pan-Isovit GmbH. Essa è stata acquistata dalla società danese Løgstør Rør A/S (in prosieguo: la «Løgstør»).

(...)

8.
    Il 21 ottobre 1998 la Commissione adottava la decisione 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati; GU 1999, L 24, pag. 1), rettificata prima della sua pubblicazione con una decisione del 6 novembre 1998 [C(1998) 3415 def.] (in prosieguo: la «decisione» oppure la «decisione impugnata») con cui constatava la partecipazione di diverse imprese, e segnatamente della ricorrente, ad un complesso di accordi e di pratiche concordate ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) (in prosieguo: l'«intesa»).

9.
    Secondo la decisione, alla fine del 1990 veniva raggiunto un accordo tra i quattro produttori danesi di tubi per teleriscaldamento relativamente al principio di una cooperazione generale nel loro mercato interno. Tale accordo avrebbe visto la partecipazione dell'ABB IC Møller A/S, la consociata danese del gruppo svizzero-svedese ABB Asea Brown Boveri Ltd (in prosieguo: l'«ABB»), della Dansk Rørindustri A/S, conosciuta anche con la denominazione di Starpipe (in prosieguo: la «Dansk Rørindustri»), della Løgstør e della Tarco Energi A/S (in prosieguo: la «Tarco») (in prosieguo, le quattro congiuntamente: i «produttori danesi»). Una delle prime iniziative sarebbe consistita nel coordinare un aumento dei prezzi tanto sul mercato danese quanto sui mercati di esportazione. Al fine di suddividere il mercato danese, sarebbe stato concordato un regime di quote, che sarebbe poi stato applicato e controllato da un «gruppo di contatto» costituito dai responsabili delle vendite delle imprese interessate. Per ciascun progetto commerciale (in prosieguo: un «progetto»), l'impresa cui il gruppo di contatto aveva attribuito il progetto avrebbe comunicato il prezzo che intendeva indicare nella proposta alle altre partecipanti, le quali avrebbero allora offerto prezzi superiori in modo da proteggere il fornitore designato dall'intesa.

10.
    Secondo la decisione, la ricorrente e il gruppo Henss/Isoplus (in prosieguo: la «Henss/Isoplus»), iniziavano a partecipare alle riunioni regolari dei produttori danesi dall'autunno 1991. Nell'ambito di tali riunioni si sarebbero svolte trattative per ripartire il mercato tedesco. Queste ultime si sarebbero concluse, nell'agosto 1993, con accordi che fissavano quote di vendita per ciascuna impresa partecipante.

11.
    Sempre secondo la decisione, nel 1994 veniva concluso un accordo tra tutti questi produttori per fissare quote per l'intero mercato europeo. Tale intesa europea avrebbe comportato una struttura a due livelli. Il «club dei direttori», costituito dai presidenti o dagli amministratori delegati delle imprese partecipanti all'intesa, avrebbe attribuito quote a ciascuna di tali imprese tanto nel mercato globale quanto nei vari mercati nazionali, in particolare la Germania, l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, l'Italia, i Paesi Bassi e la Svezia. Per taluni mercati nazionali, sarebbe stato costituito un «gruppo di contatto», formato dai direttori locali delle vendite, a cui sarebbe stato affidato il compito di amministrare gli accordi assegnando i progetti e coordinando le offerte per gli appalti.

12.
    Per quanto riguarda il mercato tedesco, la decisione rileva che, dopo una riunione tenutasi il 18 agosto 1994 tra i sei principali produttori europei (l'ABB, la Dansk Rørindustri, la Henss/Isoplus, la Løgstør, la Tarco e la ricorrente) e la Brugg Rohrsysteme GmbH (in prosieguo: la «Brugg»), il 7 ottobre 1994 si teneva una prima riunione del gruppo di contatto per la Germania. Le riunioni di tale gruppo sarebbero continuate per molto tempo dopo gli accertamenti della Commissione, alla fine di giugno 1995, sebbene, da quel momento, si siano tenute fuori dall'Unione europea, a Zurigo. Le riunioni a Zurigo sarebbero continuate fino al 25 marzo 1996.

13.
    Come elemento dell'intesa, la decisione menziona, segnatamente, l'adozione e l'attuazione di misure concordate dirette ad eliminare l'unica impresa importante che non ne faceva parte, la Powerpipe. La Commissione precisa che talune partecipanti all'intesa assumevano «dirigenti in posizione chiave» della Powerpipe e facevano intendere a quest'ultima che si doveva ritirare dal mercato tedesco. A seguito dell'aggiudicazione alla Powerpipe di un importante progetto tedesco, nel marzo 1995, si sarebbe tenuta a Düsseldorf una riunione, a cui avrebbero partecipato i sei produttori sopramenzionati e la Brugg. Secondo la Commissione, nel corso di tale riunione veniva deciso di attuare un boicottaggio collettivo dei clienti e dei fornitori della Powerpipe. Tale boicottaggio sarebbe stato successivamente attuato.

14.
    Nella sua decisione, la Commissione espone i motivi per cui non solo l'accordo esplicito di ripartizione dei mercati concluso tra i produttori danesi alla fine del 1990, ma anche gli accordi conclusi a partire dall'ottobre 1991 possono essere considerati, nel loro insieme, come costituenti un «accordo» vietato ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Inoltre la Commissione sottolinea che i cartelli «danese» ed «europeo» costituivano l'espressione di un'unica intesa che ha avuto origine in Danimarca ma che, fin dall'inizio, aveva come obiettivo, più a lungo termine, di estendere il controllo delle partecipanti all'intero mercato. Secondo la Commissione, l'accordo continuato tra produttori ha avuto un considerevole effetto sul commercio tra gli Stati membri.

15.
    Per tali motivi, il dispositivo della decisione così recita:

«Articolo 1

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Brugg Rohrsysteme GmbH, Dansk Rørindustri A/S, Henss/Isoplus Group, Ke-Kelit Kunststoffwerk Ges-mbtt, Oy KWH Tech AB, Løgstør Rør A/S, Pan-Isovit GmbH, Sigma Tecnologie di rivestimento Srl, e Tarco Energi A/S hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE, partecipando, nel modo e nella misura indicati nella motivazione ad un complesso di accordi e pratiche concordate, nel settore dei tubi preisolati, iniziati verso novembre/dicembre 1990 fra i quattro produttori danesi, che sono stati successivamente estesi ad altri mercati nazionali e ai quali hanno aderito Pan-Isovit e Henss/Isoplus fino a costituire, alla fine del 1994, un'intesa generale per l'intero mercato comune.

La durata dell'infrazione si è protratta:

-    nel caso [di] (...) Pan-Isovit (...) da novembre-dicembre 1990 circa, ad almeno marzo-aprile 1996,

(...)

Le caratteristiche principali delle infrazioni hanno riguardato:

-    la ripartizione tra i produttori dei mercati nazionali e alla fine dell'intero mercato europeo sulla base di un sistema di quote;

-    l'attribuzione dei mercati nazionali a determinati produttori e l'organizzazione del ritiro di altri;

-    la fissazione in comune dei prezzi per il prodotto e per i singoli progetti;

-    l'assegnazione dei singoli progetti a produttori designati e la manipolazione delle procedure d'appalto relative, affinché il contratto in questione fosse aggiudicato al produttore designato;

-    la tutela dell'intesa dalla concorrenza dell'unica impresa importante non partecipante, Powerpipe AB, tramite la fissazione e l'adozione di misure concordate, al fine di ostacolarne l'attività commerciale, nuocere ai suoi affari o estrometterla dal mercato.

(...)

Articolo 3

Alle imprese di cui all'articolo 1 e per le infrazioni ivi indicate sono inflitte le seguenti ammende:

(...)

h) a Pan-Isovit GmgH, un'ammenda di 1 500 000 EUR ;

(...)».

(...)

Nel merito

23.
    La ricorrente fa valere, in sostanza, cinque motivi. Il primo motivo è relativo a errori di fatto e di diritto nell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Il secondo motivo attiene alla violazione dei diritti della difesa. Il terzo motivo è fondato sulla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, di principi generali e su errori di valutazione nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda. Il quarto motivo riguarda una violazione dell'obbligo di motivazione nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda. Infine, il quinto motivo si riferisce all'elevato tasso di interesse applicato all'ammenda in caso di ritardi nel pagamento.

(...)

III - Sul motivo fondato sulla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, sulla violazione di principi generali e su errori di valutazione nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda

(...)

F - Sull'errata determinazione del fatturato della ricorrente

1. Argomenti delle parti

354.
    La ricorrente afferma che la Commissione si è basata erroneamente su un importo di euro 1 910 000 per fissare, in sede di calcolo dell'ammontare dell'ammenda, il limite del 10% del fatturato realizzato nel corso dell'esercizio sociale precedente per ciascuna impresa che ha partecipato all'infrazione.

355.
    La ricorrente spiega che la Commissione si è basata su un fatturato complessivo di marchi tedeschi (DEM) 37 526 242, pari, secondo la Commissione, a circa euro 18,9 milioni, vale a dire l'importo indicato dalla ricorrente nella risposta del 19 marzo 1998 alla richiesta d'informazioni del 24 febbraio 1998. In tale lettera, la ricorrente avrebbe nondimeno sottolineato che il fatturato complessivo comprendeva un fatturato «interno», relativo ai rapporti commerciali in seno al gruppo, pari a DEM 5 211 500. Tale fatturato interno non potrebbe essere tenuto in considerazione, dato che il reale peso economico di un'impresa deriva dal suo fatturato esterno. Dal momento che tale fatturato interno rappresenta in realtà DEM 5 363 850, l'importo determinante per la soglia massima dell'ammenda fissato dell'art. 15 del regolamento n. 17 sarebbe dunque di DEM 32 162 392, cioè circa euro 16,2 milioni.

356.
    La differenza tra il fatturato interno e il fatturato esterno corrisponderebbe ad una prassi decisionale consolidata della Commissione. Così, una distinzione del genere sarebbe stata stabilita nella comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1998, C 66, pag. 25). Tale distinzione sarebbe stata altresì confermata dal Tribunale nella sentenza 14 luglio 1994, causa T-77/92, Parker Pen/Commissione (Racc. pag. II-549), in cui quest'ultimo avrebbe fatto riferimento al fatturato complessivo per determinare l'ammontare dell'ammenda.

357.
    La convenuta fa presente che il fatturato «interno» deve essere preso in considerazione ai fini dell'applicazione del limite del 10% dell'art. 15 del regolamento n. 17. Le forniture a società controllate e a società collegate sarebbero altrettanto importanti per valutare la capacità contributiva dell'impresa che si riflette nel limite del 10% del regolamento n. 17.

2. Giudizio del Tribunale

358.
    Dalla giurisprudenza risulta che, nel determinare l'importo dell'ammenda, la Commissione può basarsi su un fatturato comprendente non soltanto il fatturato realizzato con le vendite a terzi del prodotto oggetto dell'infrazione, ma altresì il valore delle forniture interne del detto prodotto agli stabilimenti che, facendo capo all'impresa, non costituiscono persone giuridiche distinte da quest'ultima (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-304/94, Europa Carton/Commissione, Racc. pag. II-869, punti 121 e 122).

359.
    Infatti, da un lato, la presa in considerazione del valore delle forniture interne ad una società, ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda, non è vietata da alcuna norma giuridica. Dall'altro, il limite massimo di un'ammenda, fissato al 10% del fatturato dell'impresa, è inteso ad evitare che le ammende siano sproporzionate rispetto alle dimensioni dell'impresa e, poiché soltanto il fatturato globale può effettivamente dare un'indicazione approssimativa al riguardo, occorre intendere tale percentuale come riferita al fatturato globale (sentenza Europa Carton/Commissione, citata, punti 123-125).

360.
    Non tener conto del valore delle forniture interne si risolverebbe necessariamente nell'avvantaggiare in modo ingiustificato le società integrate verticalmente. In siffatta situazione, il profitto derivante dall'intesa potrebbe non venir preso in considerazione e l'impresa interessata eluderebbe una sanzione proporzionata alla sua importanza sul mercato dei prodotti oggetto dell'infrazione (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C-248/98 P, KNP BT/Commissione, Racc. pag. I-9641, punto 62; sentenza Europa Carton/Commissione, citata, punto 128).

361.
    Quanto all'argomento tratto dalla disciplina applicabile alle operazioni di concentrazione tra imprese, è sufficiente rilevare come l'esclusione delle eventuali «vendite interne» nel calcolo del fatturato globale delle imprese in materia di concentrazioni, prevista da alcune disposizioni dell'art. 5 del regolamento n. 4064/89, si spieghi con il fatto che la presa in considerazione di tali operazioni avrebbe come conseguenza che lo stesso fatturato costituirebbe oggetto di un computo doppio (sentenza Europa Carton/Commissione, citata, punto 130). Ora, nel caso di specie, un simile computo doppio non si è verificato.

362.
    Infine, la sentenza Parker Pen/Commissione, citata, non offre la possibilità di un'altra interpretazione, poiché non fa alcun riferimento alla questione del computo delle vendite interne a una società.

363.
    Pertanto, il motivo sollevato dalla ricorrente deve essere respinto nella parte in cui è fondato su un'erronea determinazione del suo fatturato.

(...)

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente è condannata alle spese.

Mengozzi
Tiili
Moura Ramos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 marzo 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Mengozzi


1: Lingua processuale: il tedesco.


2: -     Sono qui riprodotti solamente i punti della motivazione della presente sentenza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione. La descrizione dei fatti ed il contesto normativo della causa di cui trattasi sono esposti nella sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-23/99, LR AF 1998/Commissione (Racc. pag. II-1705).