Language of document : ECLI:EU:T:2013:465





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013 – Polonia / Commissione

(causa T‑486/09)

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Misure di sviluppo rurale – Aree svantaggiate ed agroambiente – Rettifica finanziaria forfettaria – Spese effettuate dalla Polonia – Relazioni di controllo – Efficacia dei controlli – Regime di sanzioni – Obbligo di motivazione»

1.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamenti della Commissione n. 796/2004 e n. 817/2004) (v. punti 23‑26)

2.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Procedura – Procedura di conciliazione – Parere dell’organo di conciliazione – Assenza di effetto cogente [Decisione della Commissione 94/442, art. 1, § 2, a)] (v. punto 45)

3.                     Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Considerazione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui trattasi (Regolamento della Commissione n. 817/2004, art. 68) (v. punti 68, 69)

4.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria forfettaria disposta dalla Commissione conformemente alle linee guida interne adottate in materia – Controlli che non offrono l’atteso livello di regolarità delle domande – Ammissibilità dell’applicazione di un’aliquota forfettaria del 5% in caso di carenze rilevate in controlli essenziali attuati da uno Stato membro nel settore interessato (Regolamento della Commissione n. 796/2004) (v. punti 152‑156)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG (Art. 253 CE) (v. punti 161, 162)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2009/721/CE della Commissione, del 24 settembre 2009, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 257, pag. 28).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.