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Ricorso proposto il 27 novembre 2009 - McLoughney / UAMI - Kern (Powerball)

(Causa T-484/09)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rory McLoughney (Thurles, Irlanda) (rappresentante: J. M. Stratford-Lysandrides, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Ernst Kern (Zahling, Germania)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 settembre 2009, procedimento R 1547/2006-4;

accogliere l'opposizione alla richiesta di marchio comunitario n. 3 164 779; e

in subordine, rinviare l'opposizione al convenuto per una nuova valutazione in base alla sentenza della Corte.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "Powerball", per prodotti e servizi appartenenti alle classi 10, 25 e 28

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio non registrato "POWERBALL", utilizzato nella normale prassi commerciale in Irlanda e nel Regno Unito

Decisione della divisione di opposizione: rigetto in toto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 3 e 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuti, rispettivamente, artt. 8, n. 3 e 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009), e delle regole 50, n. 2 e 52, n. 1 del regolamento della Commissione n. 2868/951, in quanto la commissione di ricorso non ha considerato l'opposizione alla luce dell'art. 8, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 40/94 ed avrebbe dovuto riconoscere che il ricorrente era abilitato ad opporsi al marchio comunitario controverso; violazione degli artt. 8, n. 4 e 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuti, rispettivamente, artt. 8, n. 4 e 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009) e delle regole 50, n. 2 e 52, n. 1 del regolamento della Commissione n. 2868/95, poiché la commissione di ricorso non ha considerato l'opposizione alla luce dell'art. 8, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 40/94 ed avrebbe dovuto riconoscere che il ricorrente era titolare dei diritti anteriori e che aveva fatto uso del marchio citato nell'opposizione nella normale prassi commerciale.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).