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Ricorso proposto il 3 novembre 2010 - Francia / Commissione

(Causa T-516/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e B. Cabouat, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 23 agosto 2010, C(2010) 5724 def., relativa all'applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG, sezione "Orientamento", attribuito al Programma di iniziativa comunitaria CCI 2000.FR.060.PC.001 (Francia - LEADER +);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 23 agosto 2010, C(2010) 5724 def., relativa all'applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG, sezione "Orientamento", attribuito al Programma di iniziativa comunitaria CCI 2000.FR.060.PC.001 (France- Leader+). Tale decisione prevede che il contributo del FEAOG, sezione "Orientamento", attribuito in applicazione della decisione della Commissione 7 agosto 2001, C(2001) 2094, per le spese effettuate ai fini del Programma di iniziativa comunitaria Leader+ in Francia sia ridotto di EUR 7 437 217,61.

In via principale, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata debba essere annullata poiché la Commissione ha svolto un'interpretazione ed un'applicazione errate dell'art. 9, lett. l), e dell'art. 32, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 1260/1999 1. La Commissione avrebbe infatti valutato che erano beneficiari finali del programma d'iniziativa comunitaria Leader+ i gruppi d'azione locale (GAL). Ora, i beneficiari finali di tale programma non sarebbero i GAL, bensì coloro che hanno presentato progetti. Di conseguenza, la Commissione, contrariamente a quanto da essa affermato, non sarebbe stata indotta a prefinanziarie spese effettuate dai beneficiari finali del programma Leader +.

In subordine, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata deve essere annullata in quanto la Commissione ha violato il principio del legittimo affidamento. Infatti, non adottando conclusioni a seguito di un'analisi contabile condotta nell'aprile 2005 e, successivamente, non sospendendo le spese di cui trattasi, la Commissione avrebbe adottato un comportamento idoneo a lasciar credere alle autorità francesi che essa non poneva in discussione la loro interpretazione relativa al ruolo dei GAL e che, comunque, il loro sistema di gestione in materia di dichiarazione delle spese non comportava insufficienze gravi idonee a giustificare una rettifica finanziaria.

In ulteriore subordine, la ricorrente considera che la decisione impugnata deve essere annullata poiché la Commissione avrebbe dovuto applicare un importo di rettifica finanziaria meno elevato. In primo luogo, la Commissione avrebbe commesso un errore per quanto riguarda l'importo della base da prendere in considerazione per calcolare la rettifica finanziaria del 5%. In secondo luogo, la Commissione avrebbe violato l'art. 39, n. 3, del regolamento n. 1260/1999 non applicando una rettifica finanziaria proporzionata alle conseguenze finanziarie delle carenze constatate.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).