Language of document : ECLI:EU:C:2017:1011

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

20 dicembre 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Programma operativo nel settore degli ortofrutticoli – Regolamento (CE) n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 – Articoli 103 ter, 103 quinquies e 103 octies – Aiuto finanziario dell’Unione europea – Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 – Articolo 60 e allegato IX, punto 23 – Investimenti realizzati nelle aziende e/o nei locali dell’organizzazione di produttori – Nozione – Legittimo affidamento – Certezza del diritto»

Nella causa C‑516/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria), con decisione del 27 settembre 2016, pervenuta in cancelleria il 3 ottobre 2016, nel procedimento

Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen

contro

Agrarmarkt Austria,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da A. Rosas, presidente di sezione, A. Prechal e E. Jarašiūnas (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen, da G. Burgstaller, Rechtsanwalt;

–        per l’Agrarmarkt Austria, da R. Leutner, in qualità di agente;

–        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da B. Eggers, K. Skelly e A. Lewis, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 103 quater, dell’articolo 103 quinquies, paragrafo 2, e dell’allegato I, parti IX e X, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 (GU 2008, L 121, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1234/2007»), degli articoli 65, 66 e 69 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU 2007, L 350, pag. 1), dell’articolo 51, paragrafo 7, e degli articoli 64, 65 e da 68 a 70 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU 2011, L 157, pag. 1), nonché dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. Essa riguarda anche l’interpretazione e la validità dell’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, la validità dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera i), e dell’articolo 52, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1580/2007, nonché la validità dell’articolo 50, paragrafo 3, lettera d), e dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione n. 543/2011.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen (in prosieguo: l’«ETG») e l’Agrarmarkt Austria (in prosieguo: l’«AMA»), persona giuridica di diritto pubblico che agisce segnatamente come organismo pagatore, in merito ad una decisione con cui l’AMA ha dichiarato la non ammissibilità al beneficio dell’aiuto finanziario dell’Unione europea di un investimento realizzato dall’ETG e, di conseguenza, ha rifiutato l’erogazione di detto aiuto per il 2014, nei limiti in cui esso era stato richiesto per il suddetto investimento, ordinando il rimborso dell’aiuto già ricevuto per quest’ultimo.

 Diritto dell’Unione

 Regolamento n. 1234/2007

3        Il titolo I della parte II del regolamento n. 1234/2007 riguarda l’intervento sul mercato. Il capo IV di tale titolo verte sui regimi di aiuti e, nell’ambito di tale capo, la sezione IV bis, introdotta nel regolamento n.°1234/2007 dal regolamento n. 361/2008, è relativa agli aiuti nel settore ortofrutticolo. La sottosezione II di tale sezione IV bis è intitolata «Fondi di esercizio e programmi operativi». Essa contiene gli articoli da 103 ter a 103 octies del regolamento n. 1234/2007.

4        L’articolo 103 ter del regolamento in parola, intitolato «Fondi di esercizio», prevede quanto segue:

«1.      Le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:

a)      con contributi finanziari degli aderenti o dell’organizzazione stessa;

b)      con un aiuto finanziario [dell’Unione] che può essere concesso alle organizzazioni di produttori.

2.      Il fondo di esercizio è destinato esclusivamente a finanziare i programmi operativi approvati dagli Stati membri a norma dell’articolo 103 octies».

5        L’articolo 103 quater del regolamento n. 1234/2007, intitolato «Programmi operativi», al suo paragrafo 1, così dispone:

«I programmi operativi nel settore ortofrutticolo perseguono due o più degli obiettivi di cui all’articolo 122, lettera c), o dei seguenti obiettivi:

a)      pianificazione della produzione;

b)      miglioramento della qualità dei prodotti;

c)      incremento del valore commerciale dei prodotti;

d)      promozione dei prodotti, freschi o trasformati;

e)      misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell’ambiente, inclusa l’agricoltura biologica;

(…)».

6        L’articolo 103 quinquies del regolamento di cui trattasi, intitolato «Aiuto finanziario [dell’Unione]», recita:

«1.      L’aiuto finanziario [dell’Unione] è pari all’importo dei contributi finanziari di cui all’articolo 103 ter, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati, nel limite del 50% della spesa effettivamente sostenuta.

2.      L’aiuto finanziario [dell’Unione] è limitato al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.

Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6% (…) a condizione che la porzione eccedente il 4,1% (…) sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.

(…)».

7        L’articolo 103 octies del suddetto regolamento è relativo all’approvazione dei programmi operativi. Esso dispone:

«1.      I progetti di programmi operativi sono presentati alle autorità nazionali competenti, che li approvano o li respingono o ne chiedono la modifica in conformità alle disposizioni della presente sottosezione.

2.      Le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro l’importo indicativo del fondo di esercizio previsto per ciascun anno e ne presentano le opportune giustificazioni basate sulle previsioni del programma operativo, sulle spese dell’anno in corso ed eventualmente degli anni precedenti, nonché, se necessario, sulle stime della produzione per l’anno successivo.

3.      Lo Stato membro notifica all’organizzazione di produttori o all’associazione di organizzazioni di produttori l’importo indicativo dell’aiuto finanziario [dell’Unione], nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 103 quinquies.

4.      L’aiuto finanziario [dell’Unione] è erogato in funzione delle spese sostenute per le azioni previste dal programma operativo. Per le stesse azioni possono essere versati degli anticipi, previo deposito di garanzia o cauzione.

5.      L’organizzazione di produttori comunica allo Stato membro l’importo definitivo delle spese dell’anno precedente, corredato dei documenti giustificativi necessari, per ricevere il saldo dell’aiuto finanziario [dell’Unione].

(…)».

8        Nell’ambito del titolo II della parte II del regolamento n. 1234/2007, riguardante le «[n]orme applicabili alla commercializzazione e alla produzione», il capo II è dedicato alle «[o]rganizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori». All’interno di tale capo, l’articolo 122 del regolamento in parola, intitolato «Organizzazioni di produttori», recita:

«Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:

(…)

c)      perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso del settore ortofrutticolo, include uno o più tra gli obiettivi seguenti:

i)      assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità;

ii)      concentrare l’offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;

iii)      ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione».

9        L’allegato I del regolamento n. 1234/2007 è intitolato «Elenco dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1». Nella sua parte IX, relativa agli ortofrutticoli freschi, esso precisa che tale regolamento comprende segnatamente quelli rientranti nel codice della NC ex 0709, designati come «[a]ltri ortaggi, freschi o refrigerati, [escluse talune categorie di pimenti, olive e granturco]». Nella parte X, relativa agli ortofrutticoli trasformati, l’allegato di cui trattasi indica che tale regolamento comprende altresì quelli rientranti nel codice NC ex 0710 designati come «[o]rtaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati, [escluse talune categorie di granturco, olive e pimenti]».

10      Il regolamento n. 1234/2007 è stato abrogato, con effetto dal 1o gennaio 2014, dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671). Tuttavia, conformemente all’articolo 231, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, tutti i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1o gennaio 2014 continuano a essere disciplinati dalle disposizioni pertinenti del regolamento n. 1234/2007 fino alla loro scadenza.

 Regolamento n. 1580/2007

11      L’articolo 21 del regolamento n. 1580/2007 contiene talune definizioni. Al suo paragrafo 1, esso dispone:

«Ai fini del presente titolo [III, relativo alle organizzazioni di produttori] si intende per:

(…)

i)      “prima trasformazione”, la trasformazione di un prodotto ortofrutticolo in uno dei prodotti elencati nell’allegato I del trattato [FUE]. Non sono considerate come prima trasformazione le operazioni effettuate in vista della commercializzazione del prodotto fresco, quali la pulitura, il taglio, la mondatura, l’essiccazione e il condizionamento;

(…)».

12      Il capo II di tale titolo III è intitolato «Fondi di esercizio e programmi operativi». La sezione 1 di detto capo II, contenente gli articoli 52 e 53 del regolamento in parola, verte sul «[v]alore della produzione commercializzata». L’articolo 52, intitolato «Base di calcolo», prevede quanto segue:

«1.      Ai fini del presente capo, il valore della produzione commercializzata di un’organizzazione di produttori è calcolato in base alla produzione dei soci dell’organizzazione per la quale l’organizzazione è riconosciuta.

(…)

6.      La produzione commercializzata è fatturata nella fase di “uscita dall’organizzazione di produttori”:

a)      se del caso, sotto forma di prodotto imballato, preparato o sottoposto a prima trasformazione;

(…)».

13      L’articolo 52 del regolamento n. 1580/2007 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 687/2010 della Commissione, del 30 luglio 2010 (GU 2010, L 199, pag. 12), entrato in vigore il 7 agosto 2010, il quale ha introdotto un nuovo sistema di calcolo del valore della produzione commercializzata. Tale nuovo sistema di calcolo è stato riprodotto all’articolo 50 del regolamento di esecuzione n. 543/2011.

14      La sezione 3 del capo II del regolamento n. 1580/2007, che contiene gli articoli da 57 a 68 di quest’ultimo, è dedicata ai programmi operativi. L’articolo 61 del regolamento in parola, intitolato «Contenuto dei programmi operativi e spese ammissibili», al suo paragrafo 3, terzo comma, precisa che «[g]li investimenti o le azioni possono essere realizzati nelle singole aziende dei soci dell’organizzazione di produttori, purché contribuiscano agli obiettivi del programma operativo [, g]li Stati membri provvedono affinché l’investimento o il suo valore residuo sia recuperato se un socio lascia l’organizzazione di produttori» e, al suo paragrafo 4, che «[i] programmi operativi non comprendono azioni o spese figuranti nell’elenco di cui all’allegato VIII». Detto allegato VIII, punto 22, riguarda gli «investimenti o analoghi tipi di azioni realizzati altrove che nelle aziende appartenenti all’organizzazione di produttori, all’associazione di organizzazioni di produttori, alla filiale (…)».

15      Gli articoli 65 e 66 del regolamento n. 1580/2007 sono intitolati, rispettivamente, «Decisione» e «Modifiche ai programmi operativi per gli anni successivi». Le disposizioni di tali articoli sono state riprodotte, senza modifiche sostanziali, agli articoli 64 e 65 del regolamento di esecuzione n.°543/2011.

16      Alla sezione 4 del citato capo II, intitolato «Aiuto», figurano gli articoli da 69 a 73 del regolamento n. 1580/2007. Le disposizioni dell’articolo 69 del regolamento in parola, relativo all’importo approvato dell’aiuto, e dell’articolo 70 del medesimo, intitolato «Domande», sono state riprodotte, senza modifiche sostanziali, agli articoli 68 e 69 del regolamento di esecuzione n. 543/2011.

17      Poiché il regolamento n. 1580/2007 è stato abrogato dal regolamento di esecuzione n. 543/2011, entrato in vigore il 22 giugno 2011, i riferimenti operati al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento di esecuzione n. 543/2011.

 Regolamento di esecuzione n. 543/2011

18      Il considerando 42 del regolamento di esecuzione n. 543/2011 così recita:

«Nel caso di investimenti in aziende individuali, al fine di evitare l’ingiustificato arricchimento di un privato che abbia interrotto i legami con l’organizzazione durante la vita utile dell’investimento, è opportuno adottare disposizioni che permettano all’organizzazione stessa di recuperare il valore residuo degli investimenti, qualora gli stessi siano di proprietà del socio o dell’organizzazione».

19      Il capo II del titolo III del regolamento di esecuzione n. 543/2011 è relativo ai fondi di esercizio e programmi operativi. La sezione 1 di tale capo, intitolata «Valore della produzione commercializzata», contiene gli articoli 50 e 51 del suddetto regolamento. L’articolo 50 di quest’ultimo, intitolato «Base di calcolo», è del seguente tenore:

«1.      Il valore della produzione commercializzata di un’organizzazione di produttori è calcolato in base alla produzione della stessa organizzazione e dei suoi soci produttori e include esclusivamente la produzione degli ortofrutticoli per i quali l’organizzazione è riconosciuta. (…)

(…)

3.      Il valore della produzione commercializzata non include il valore di ortofrutticoli trasformati né quello di qualsiasi altro prodotto che non rientri nel settore degli ortofrutticoli.

Tuttavia, il valore della produzione commercializzata di ortofrutticoli destinati alla trasformazione, trasformati in uno degli ortofrutticoli trasformati elencati nell’allegato I, parte X, del regolamento [n. 1234/2007] o in un qualsiasi altro prodotto trasformato di cui al presente articolo e descritto più in particolare nell’allegato VI del presente regolamento, da un’organizzazione di produttori, da un’associazione di organizzazioni di produttori o dai loro soci produttori (…) direttamente o mediante il ricorso all’esternalizzazione, è calcolato applicando al valore fatturato di tali prodotti trasformati un tasso forfettario espresso sotto forma di percentuale. Il tasso forfettario è pari:

(…)

d)      al 62% per gli ortofrutticoli congelati;

(…)».

20      L’articolo 51 del regolamento di esecuzione n. 543/2011 riguarda il periodo di riferimento. Esso dispone:

«1.      Il massimale annuo dell’aiuto di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 2, del regolamento [n. 1234/2007] è calcolato annualmente in funzione del valore della produzione commercializzata nel corso di un periodo di riferimento di 12 mesi determinato dagli Stati membri.

(…)

7.      In deroga al disposto [del] paragraf[o] 1 (…), il valore della produzione commercializzata durante il periodo di riferimento è calcolato in base alla normativa vigente in tale periodo.

Tuttavia, per i programmi operativi approvati entro il 20 gennaio 2010, il valore della produzione commercializzata fino al 2007 è calcolato in base alla normativa in vigore nel periodo di riferimento, mentre il valore della produzione commercializzata a decorrere dal 2008 è calcolato in base alla normativa in vigore nel 2008.

Per i programmi operativi approvati dopo il 20 gennaio 2010, il valore della produzione commercializzata a decorrere dal 2008 è calcolato in base alla normativa in vigore al momento dell’approvazione del programma operativo».

21      La sezione 3 del capo II del titolo III del regolamento di esecuzione n. 543/2011 è dedicata ai programmi operativi e contiene gli articoli da 55 a 67. L’articolo 60 del regolamento in parola, relativo all’ammissibilità delle azioni nell’ambito dei programmi operativi, prevede quanto segue:

«1.      Le azioni o le spese figuranti nell’elenco di cui all’allegato IX sono escluse dai programmi operativi.

(…)

6.      Gli investimenti o le azioni possono essere realizzati nelle singole aziende e/o nei locali dei soci produttori dell’organizzazione di produttori, o dell’associazione di organizzazioni di produttori, anche nel caso in cui le azioni siano state oggetto di esternalizzazione a soci dell’organizzazione di produttori o dell’associazione di organizzazioni di produttori, purché contribuiscano agli obiettivi del programma operativo. Se un socio produttore lascia l’organizzazione di produttori, gli Stati membri provvedono affinché l’investimento o il suo valore residuo sia recuperato. (…)

7.      Gli investimenti e le azioni connesse alla trasformazione di prodotti ortofrutticoli in prodotti ortofrutticoli trasformati possono essere ammissibili al sostegno se tali investimenti e azioni perseguono gli obiettivi di cui all’articolo 103 quater, paragrafo 1, del regolamento [n. 1234/2007], inclusi quelli di cui all’articolo 122, primo comma, lettera c), del medesimo regolamento e purché siano individuati nella strategia nazionale di cui all’articolo 103 septies, paragrafo 2, del regolamento [n. 1234/2007]».

22      L’articolo 64 del regolamento di esecuzione n. 543/2011, intitolato «Decisione», che riproduce senza modifiche sostanziali l’articolo 65 del regolamento n. 1580/2007, così dispone:

«1.      A seconda dei casi, la competente autorità dello Stato membro:

a)      approva gli importi dei fondi di esercizio e dei programmi operativi conformi alle disposizioni del regolamento [n. 1234/2007] e a quelle del presente capo;

b)      approva i programmi operativi, a condizione che l’organizzazione di produttori accetti alcune modifiche, oppure

c)      respinge i programmi operativi o parti dei medesimi.

2.      La competente autorità dello Stato membro adotta una decisione in merito ai programmi operativi e ai fondi di esercizio entro il 15 dicembre dell’anno di presentazione.

Gli Stati membri notificano la decisione alle organizzazioni di produttori entro il 15 dicembre.

Tuttavia, per motivi debitamente giustificati, la competente autorità dello Stato membro ha la facoltà di adottare una decisione sui programmi operativi e sui fondi di esercizio entro il 20 gennaio successivo alla data di presentazione della domanda. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda».

23      L’articolo 65 del regolamento in parola, intitolato «Modifiche ai programmi operativi per gli anni successivi», riproduce senza modiche sostanziali il testo dell’articolo 66 del regolamento n. 1580/2007. Esso dispone:

«1.      Entro il 15 settembre, le organizzazioni di produttori possono richiedere modifiche dei programmi operativi, e della relativa durata, che acquistano efficacia dal 1o gennaio dell’anno successivo.

(…)

3.      L’autorità competente dello Stato membro adotta una decisione sulle richieste di modifica dei programmi operativi entro il 15 dicembre dell’anno di presentazione delle stesse.

Tuttavia, per motivi debitamente giustificati, la competente autorità dello Stato membro ha la facoltà di adottare una decisione sulle modifiche dei programmi operativi entro il 20 gennaio successivo alla data di presentazione della richiesta. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della richiesta».

24      La sezione 4 del capo II del regolamento di esecuzione n.°543/2011, che comprende gli articoli da 68 a 72 del regolamento di cui trattasi, è relativa agli aiuti. Nell’ambito di tale sezione, l’articolo 68 del suddetto regolamento, che è intitolato «Importo approvato dell’aiuto» e riproduce il testo dell’articolo 69 del regolamento n. 1580/2007, prevede quanto segue:

«1.      Entro il 15 dicembre dell’anno precedente l’anno per il quale è richiesto l’aiuto, gli Stati membri comunicano alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni l’importo approvato dell’aiuto, come previsto dall’articolo 103 octies, paragrafo 3, del regolamento [n. 1234/2007].

2.      In caso di applicazione dell’articolo 64, paragrafo 2, terzo comma, o dell’articolo 65, paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri comunicano l’importo approvato dell’aiuto entro il 20 gennaio dell’anno per il quale è richiesto l’aiuto».

25      L’articolo 69 del regolamento di esecuzione n. 543/2011, che è intitolato «Domande di aiuto» e corrisponde all’articolo 70 del regolamento no 1580/2007, stabilisce quanto segue:

«1.      Le organizzazioni di produttori presentano all’autorità competente dello Stato membro una domanda di aiuto o del relativo saldo per ciascun programma operativo per il quale è richiesto l’aiuto, entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello per il quale è chiesto l’aiuto.

2.      Le domande sono corredate di documenti giustificativi attestanti quanto segue:

(…)

b)      il valore della produzione commercializzata;

(…)».

26      L’articolo 70 del regolamento di esecuzione n. 543/2011, intitolato «Pagamento dell’aiuto», dispone che «[g]li Stati membri versano gli aiuti entro il 15 ottobre dell’anno che segue l’anno di esecuzione del programma».

27      L’allegato IX del regolamento di esecuzione n. 543/2011 elenca le azioni e spese non sovvenzionabili nell’ambito dei programmi operativi di cui all’articolo 60, paragrafo 1 di detto regolamento. Il punto 23 del medesimo menziona «[gli] investimenti o analoghi tipi di azioni realizzati altrove che nelle aziende e/o nei locali appartenenti all’organizzazione di produttori o ai suoi soci produttori, all’associazione di organizzazioni di produttori o ai suoi soci produttori, o ad una filiale (…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

28      L’ETG è un’organizzazione di produttori ai sensi del regolamento n. 1234/2007. Con lettere datate 15 settembre 2009, 19 dicembre 2009 e 14 gennaio 2010, essa ha sottoposto al Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministro federale dell’Agricoltura e delle Foreste, dell’Ambiente e delle Risorse idriche, Austria) (in prosieguo: l’«autorità austriaca competente») una domanda di sostegno per un programma operativo per gli anni 2010‑2014.

29      Tra le azioni che dovevano beneficiare di predetto sostegno figurava l’acquisto di una linea di trasformazione di spinaci, utilizzata per trasformare spinaci appena raccolti in spinaci surgelati. Tale linea di trasformazione, acquistata dall’ETG, era stata collocata sull’area aziendale dell’Ardo Austria Frost GmbH (in prosieguo: l’«Ardo»), un partner contrattuale dell’ETG attivo nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell’ETG. L’impiego di detta linea doveva avvenire «sotto la vigilanza e la responsabilità» dell’ETG e, secondo quest’ultima, il terreno necessario per la medesima linea di trasformazione era stato «messo a disposizione dell’ETG dall’Ardo in base ad un contratto di prestito per l’installazione e l’impiego dei macchinari [componenti la linea di trasformazione]».

30      Con lettera del 19 gennaio 2010, l’autorità austriaca competente ha approvato il suddetto programma operativo. Il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria) precisa a tal proposito come sia pacifico che, quando ha quindi ritenuto tale investimento ammissibile al beneficio dell’aiuto di cui trattasi, detta autorità sapeva che siffatta linea di trasformazione non si trovava su un terreno appartenente all’ETG, bensì nell’area aziendale dell’Ardo. Tale giudice specifica inoltre che detto programma operativo era fondato su un calcolo del valore della produzione commercializzata stabilito in base a dati del 2009, atteso che l’ETG era stata fondata solo nel 2009, e che tale valore era stato calcolato includendo segnatamente i «costi di trasformazione», i quali comprendono, per gli spinaci di cui trattasi, la «tritatura, il lavaggio, il taglio, l’asciugatura e la scottatura (…) [nonché il] congelamento».

31      Più modifiche dello stesso programma operativo sono state autorizzate. In particolare, con lettera del 13 dicembre 2013, è stato modificato il periodo di riferimento che serve per il calcolo del valore della produzione commercializzata. Il riferimento all’anno 2009 è stato sostituito dalla media degli anni 2009‑2011, ove il valore della produzione commercializzata continua ad essere ricompreso nel computo dei «costi di trasformazione».

32      Con decisione del 12 ottobre 2015, l’AMA ha dichiarato che l’investimento nella linea di trasformazione non era ammissibile al beneficio dell’aiuto di cui trattasi, in forza del criterio di non ammissibilità previsto all’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, ha pertanto negato l’erogazione di tale aiuto per il 2014, nei limiti in cui era stato richiesto per tale investimento e ha ordinato il rimborso dell’aiuto già ricevuto dall’ETG per quest’ultimo. L’ETG ha proposto un ricorso avverso tale decisione dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale).

33      In via preliminare, il giudice del rinvio indica di nutrire dubbi in merito al diritto applicabile, da un lato, alla determinazione dell’ammissibilità delle spese inerenti alla linea di trasformazione di cui trattasi e, dall’altro, al calcolo del valore della produzione commercializzata. Anche se la questione dell’ammissibilità delle spese gli sembra senz’altro disciplinata dal regolamento di esecuzione n. 543/2011, esso si chiede se la modifica apportata, con la summenzionata lettera del 13 dicembre 2013, al programma operativo approvato il 19 gennaio 2010, determini l’applicazione del nuovo metodo di calcolo del valore della produzione commercializzata, previsto dal regolamento di esecuzione n.°543/2011.

34      Nel merito, il giudice del rinvio si interroga, in primo luogo, sugli eventuali effetti, quanto all’importo dell’aiuto da erogare per il 2014, delle varie lettere delle autorità austriache, ossia quella che ha approvato il programma operativo, quella che ha approvato la modifica di tale programma e quella che ha comunicato all’ETG l’importo approvato dell’aiuto. Più precisamente, esso si chiede se debba considerare il valore della produzione commercializzata, indicato in tali lettere, come vincolante e non da esso verificabile nell’ambito del ricorso di cui è investito.

35      A tal riguardo, esso sostiene di essere competente, in forza del diritto austriaco, ad esaminare d’ufficio la questione della legittimità della decisione impugnata dinanzi ad esso, anche in base ad una censura non sollevata dall’ETG e quand’anche il procedimento avesse un esito sfavorevole per tale società. Tuttavia, esso non potrebbe eseguire tale esame d’ufficio qualora la questione fosse già stata decisa in una decisione anteriore divenuta definitiva.

36      In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva di nutrire dubbi in merito alla validità del calcolo del valore della produzione commercializzata, tanto nell’ipotesi in cui tale calcolo sia disciplinato dal regolamento di esecuzione n. 543/2011 quanto nel caso in cui sia disciplinato dal regolamento n. 1580/2007.

37      In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se le azioni inerenti alla trasformazione dei prodotti ortofrutticoli possano fruire di un aiuto dell’Unione nell’ambito di un programma operativo di un’organizzazione di produttori riconosciuta nel settore ortofrutticolo e, eventualmente, a quali condizioni.

38      In quarto luogo, esso si interroga sulla portata del criterio di non ammissibilità al beneficio dell’aiuto previsto all’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, segnatamente alla luce delle varie versioni linguistiche del medesimo. Esso sostiene che l’aiuto relativo alla linea di trasformazione è stato negato all’ETG con la motivazione «che l’investimento in parola consisteva in una misura realizzata su terreni appartenenti a terzi». Orbene, se tale punto 23 fosse interpretato nel senso che osta in modo assoluto agli aiuti agli investimenti realizzati su un terreno appartenente a terzi, vale a dire senza che il richiedente possa provare caso per caso che sussistono legittimi motivi economici per investire in macchinari collocati su un terreno appartenente a terzi, a suo avviso, esso potrebbe essere invalido.

39      In quinto luogo, tale giudice si chiede, per l’ipotesi in cui la Corte interpretasse detto punto 23 come un «criterio di esclusione assoluto» per gli investimenti realizzati su terreni appartenenti a terzi, se l’ETG possa nondimeno far valere il principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto, a suo giudizio, le autorità austriche sono sempre state informate del fatto che l’ETG avrebbe installato la linea di trasformazione di cui trattasi su un terreno appartenente all’Ardo ed esse hanno approvato il programma operativo di cui trattasi con cognizione di causa.

40      In sesto e ultimo luogo, il giudice del rinvio rileva che, se la Corte interpretasse le disposizioni in esame in senso sfavorevole all’ETG e/o dichiarasse eventualmente invalide talune di esse, la Corte potrebbe essere confrontata a una domanda dell’ETG volta alla limitazione temporale degli effetti della sua sentenza. A tal riguardo, esso afferma di nutrire dubbi su come esso stesso dovrebbe rispondere agli argomenti dell’ETG tratti dal principio della certezza del diritto, al fine di contestare il rimborso richiesto, o persino al fine di ottenere il versamento di somme che formano oggetto di impegni vincolanti, nell’ipotesi in cui la Corte non procedesse ad alcuna limitazione temporale degli effetti della sua sentenza, o procedesse a una limitazione che non si estende all’ETG.

41      Ciò premesso, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      a)      Se gli articoli 65, 66 e 69 del regolamento [n. 1580/2007], nonché (dal 2[2] giugno 2011) gli articoli 64, 65 e 68 del regolamento [di esecuzione n. 543/2011] richiedano che la decisione sull’approvazione del programma operativo e degli importi dei fondi, o una sua modifica, e la decisione sull’“importo approvato dell’aiuto” siano emanate non come semplici comunicazioni, bensì in maniera formale come decisioni (almeno provvisoriamente) vincolanti che possono essere impugnate dal richiedente già prima, ossia indipendentemente da un’impugnazione della decisione definitiva (a norma dell’articolo 70 del regolamento n. 1580/2007 o dell’articolo 69 del regolamento di esecuzione n. 543/2011) sulla domanda di erogazione dell’aiuto (come quantificato in via definitiva).

b)      Se le disposizioni di diritto dell’Unione citate nella [prima questione pregiudiziale, lettera a)], debbano essere interpretate nel senso che, in sede di emanazione delle decisioni di cui trattasi (nella parte normativa della decisione), deve essere fissato in modo vincolante anche il valore della produzione commercializzata.

c)      Se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 69 e 70 del regolamento [di esecuzione n. 543/2011], debba essere interpretato nel senso che la presenza di una preesistente decisione definitiva sull’approvazione del programma operativo e degli importi dei fondi o una decisione sull’“importo approvato dell’aiuto” preclude un esame della legittimità del calcolo del valore della produzione commercializzata, quale base del massimale di aiuto, da parte di un giudice chiamato a pronunciarsi su un’impugnazione proposta avverso una decisione dell’autorità amministrativa con cui è stata adottata in via definitiva, rispetto a un determinato periodo annuale del programma operativo, una decisione sulla domanda di erogazione dell’aiuto finanziario nell’ambito di un programma operativo a norma dell’articolo 103 octies, paragrafo 5, del regolamento [n. 1234/2007].

d)      In caso di risposta negativa alla [prima questione lettere a), b) o c)]: se il regolamento [n. 1234/2007], segnatamente, il suo allegato I, parte IX [“Ortofrutticoli freschi”, di cui, in particolare, al “Codice NC ex 0709 (…) Altri ortaggi, freschi o refrigerati (…)”) e X (“Ortofrutticoli trasformati”, di cui al “Codice NC ex 0710 Ortaggi o legumi (…) congelati”] debba essere interpretato nel senso che i prodotti orticoli che nascono dalla somma dei processi attuati dopo la raccolta, composti da pulitura, taglio, scottatura e congelamento, devono essere classificati, non come prodotti di cui all’allegato I, parte IX, bensì come prodotti di cui all’allegato I, parte X.

e)      In caso di risposta affermativa [alla prima questione, lettera d)]: se la nozione di “valore della produzione commercializzata” di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 2, del regolamento [n. 1234/2007], debba essere interpretata nel senso che tale valore deve essere definito in modo da fissare solo il valore della produzione decurtato però del valore riferibile al passaggio della trasformazione, deducendo il valore del processo consistente nella trasformazione della verdura raccolta, pulita, tagliata e scottata in verdura surgelata.

f)      Se l’articolo 51, paragrafo 7, del regolamento [di esecuzione n. 543/2011] debba essere interpretato nel senso che un’organizzazione di produttori che ha presentato un programma operativo per gli anni dal 2010 al 2014, approvato prima del 20 gennaio 2010 ma per il quale è intervenuta successivamente (13 dicembre 2013) un’approvazione modificata nel senso che per il programma è stata introdotta una diversa modalità di calcolo del valore della produzione commercializzata – può richiamarsi ancora, anche dopo la modifica di cui trattasi del programma operativo (vale a dire per l’aiuto da erogare nel 2014), alle “disposizioni vigenti nel 2008” ai fini delle modalità di calcolo del valore della produzione commercializzata.

g)      In caso di risposta affermativa [alla prima questione, lettere e) e f): se gli articoli 52, paragrafo 6, lettera a), e 21, paragrafo 1, lettera i), del regolamento [n. 1580/2007] siano invalidi nei limiti in cui includono nel calcolo del valore della produzione commercializzata taluni passaggi della trasformazione della verdura raccolta attraverso i quali tale verdura è trasformata in “uno dei prodotti elencati nell’allegato I del trattato CE”.

h)      In caso di risposta negativa alla [prima questione, lettera f)] (e a prescindere dalla risposta che sarà data alle altre questioni): se l’articolo 50, paragrafo 3, lettera d), del regolamento [di esecuzione n. 543/2011] sia invalido.

2)      a)      Se l’articolo 103 quater del regolamento [n. 1234/2007] debba essere interpretato nel senso che nell’ambito di un “programma operativo per il settore degli ortofrutticoli” è ammessa soltanto la promozione della produzione di prodotti che possono essere classificati come prodotti di cui all’allegato I, parte IX, ma non la promozione di investimenti nella trasformazione dei suddetti prodotti.

b)      In caso di risposta negativa alla [seconda questione, lettera a)]: a quali condizioni e in che misura l’articolo 103 quater del regolamento [n. 1234/2007] ammetta una siffatta promozione degli investimenti nella trasformazione.

c)      Se l’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento [di esecuzione n. 543/2011] sia invalido.

3)      a)      Se l’allegato IX, punto 23, del regolamento [di esecuzione n. 543/2011] debba essere interpretato nel senso che l’esclusione dall’incentivo interviene meramente in ragione della collocazione su fondo altrui.

b)      In caso di risposta affermativa alla [terza questione, lettera a)]: se l’allegato IX, punto 23, del regolamento [di esecuzione n. 543/2011] sia invalido.

c)      In caso di risposta affermativa alla [terza questione, lettera a)] e di risposta negativa alla [terza questione, lettera b)]: se la disciplina di cui all’allegato IX, punto 23, del regolamento [di esecuzione n. 543/2011] costituisca una disposizione chiara e univoca nei limiti in cui non è tutelato nel suo legittimo affidamento un operatore economico cui sono [negati] gli incentivi per attività realizzate sì su un fondo altrui, ma che rientrano nella sua azienda e ciò nonostante l’avvenuta conferma o approvazione dell’incentivo da parte di autorità nazionali a conoscenza delle circostanze.

4)      Se il fatto che la Corte non provveda, a favore dell’interessato, ad alcuna limitazione degli effetti (ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE) di una sentenza avente un impatto giuridico negativo sull’interessato a causa di una nuova interpretazione del diritto dell’Unione o di una dichiarazione di invalidità di un atto giuridico dell’Unione considerato – sino a quel momento – valido, precluda al suddetto interessato la possibilità di invocare nel singolo caso, dinanzi al giudice nazionale, il principio della certezza del diritto qualora sia comprovata la sua buona fede».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla terza questione, lettera a)

42      Con la sua terza questione, lettera a), che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 debba essere interpretato nel senso che il mero fatto che un investimento realizzato nell’ambito di un programma operativo di cui all’articolo 60, paragrafo 1, di tale regolamento sia collocato su un terreno di cui un terzo, e non l’organizzazione di produttori interessata, sia proprietario costituisca, in base alla prima delle disposizioni citate, un motivo di non ammissibilità al beneficio dell’aiuto delle spese sostenute, nell’ambito dell’investimento di cui trattasi, da detta organizzazione di produttori.

43      A tal riguardo, va preliminarmente rilevato che dinanzi al giudice del rinvio viene contestata la decisione dell’AMA del 12 ottobre 2015, relativa al versamento del saldo dell’aiuto finanziario dell’Unione per il 2014, nell’ambito di un programma operativo relativo agli anni 2010‑2014, essendo stato approvato tale programma il 19 gennaio 2010, ovvero prima dell’adozione del regolamento di esecuzione n. 543/2011. Tuttavia, in mancanza di disposizione transitoria contraria e atteso che l’articolo 149 del regolamento di esecuzione n. 543/2011 abroga il regolamento n. 1580/2007 e precisa che i riferimenti operati a quest’ultimo si intendono fatti al regolamento di esecuzione n. 543/2011, occorre constatare che la questione dell’ammissibilità delle azioni realizzate e delle spese effettuate a titolo di erogazione di detto aiuto per il 2014 è senz’altro disciplinata dalle disposizioni del regolamento di esecuzione n.°543/2011.

44      D’altronde, l’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, il quale, come emerge dalla decisione di rinvio e dal fascicolo nazionale trasmesso alla Corte, costituisce la disposizione in base alla quale l’acquisto della linea di trasformazione di cui trattasi è stata dichiarata non ammissibile al beneficio dell’aiuto in esame nel procedimento principale, e che ha sostituito l’allegato VIII, punto 22, del regolamento n.°1580/2007, non ha apportato a quest’ultima disposizione una modifica rilevante ai fini della presente causa.

45      Infatti, l’allegato VIII, punto 22, del regolamento n.°1580/2007 prevedeva la non ammissibilità nell’ambito dei programmi operativi degli investimenti o analoghi tipi di azioni «realizzati altrove che nelle aziende» appartenenti segnatamente all’organizzazione di produttori, mentre l’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 riguarda non soltanto l’azienda, ma anche i «locali» di un’organizzazione del genere. Di conseguenza, se il criterio di non ammissibilità previsto dal punto 23 è applicabile ad un investimento, lo era necessariamente anche il criterio equivalente previsto dal suddetto punto 22.

46      Per quanto riguarda l’interpretazione richiesta, va ricordato che l’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n.°543/2011 stabilisce che i programmi operativi non comprendono le azioni o le spese elencate nell’allegato IX del regolamento in parola. Tale allegato IX, al suo punto 23, elenca, tra le azioni e spese non ammissibili al beneficio di un aiuto nell’ambito dei programmi operativi, «[gli] investimenti o analoghi tipi di azioni realizzati altrove che nelle aziende e/o nei locali appartenenti all’organizzazione di produttori o ai suoi soci produttori, all’associazione di organizzazioni di produttori o ai suoi soci produttori, o ad una filiale nella fattispecie di cui all’articolo 50, paragrafo 9 [del suddetto regolamento]».

47      Nella specie, dalla decisione di rinvio emerge che, sul terreno in cui è installata la linea di trasformazione di cui trattasi nel procedimento principale, l’Ardo è un soggetto terzo rispetto all’ETG, organizzazione di produttori ricorrente nel procedimento principale. Ciò premesso, al fine di rispondere alla questione posta, è sufficiente determinare se l’espressione «nelle aziende e/o nei locali appartenenti all’organizzazione di produttori» riguardi solo le aziende e/o i locali di cui l’organizzazione di produttori è proprietaria o se debba essere accolta un’interpretazione diversa.

48      Dalle esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio d’uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso rinvio al diritto degli Stati membri per determinare il suo significato e la sua portata, di norma, devono dar luogo, in tutta l’Unione, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme (sentenza del 21 dicembre 2011, Ziolkowski e Szeja, C‑424/10 e C‑425/10, EU:C:2011:866, punto 32 nonché la giurisprudenza ivi citata).

49      Il regolamento di esecuzione n. 543/2011 non definisce cosa si debba intendere per investimenti realizzati «nelle aziende e/o nei locali appartenenti all’organizzazione di produttori» e non opera neppure alcun rinvio agli ordinamenti nazionali per quanto riguarda il significato da attribuire a tali termini. Pertanto, ai fini dell’applicazione del regolamento in parola, si deve ritenere che essi designino una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretarsi in maniera uniforme sul territorio di tutti gli Stati membri.

50      Per giurisprudenza costante della Corte, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro significato abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenze del 10 marzo 2005, EasyCar, C‑336/03, EU:C:2005:150, punto 21, nonché del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata) ed escludendo che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione venga considerato isolatamente in una delle sue versioni linguistiche (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Horvath, C‑428/07, EU:C:2009:458, punto 35 e giurisprudenza ivi citata, nonché dell’11 giugno 2015, Pfeifer & Langen, C‑51/14, EU:C:2015:380, punto 34).

51      Nella specie, il significato abituale dell’espressione in esame non consente, di per sé, di darle fin da subito un’interpretazione univoca. Infatti, tale espressione, nel linguaggio corrente e a seconda della versione linguistica, può riferirsi a un’azienda o a un locale di proprietà dell’organizzazione di produttori interessata o riguardare, in via più generale, un’azienda o un locale su cui un’organizzazione di produttori esercita una forma di controllo.

52      Tuttavia, da un lato, emerge chiaramente dal contesto in cui si colloca l’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 che investimenti realizzati nelle aziende e/o nei locali appartenenti a terzi rispetto all’organizzazione di produttori interessata, in linea di principio, non possono, neanche parzialmente, beneficiare di un aiuto previsto nell’ambito di un programma operativo.

53      Infatti, l’articolo 60, paragrafo 6, di tale regolamento prevede che, se vengono realizzati investimenti nelle aziende e/o nei locali dei soci produttori dell’organizzazione di produttori, gli Stati membri provvedono affinché, salvo in circostanze debitamente giustificate, tali investimenti o il loro valore residuo siano recuperati se un socio produttore lascia l’organizzazione. Del pari, emerge dal considerando 42 del suddetto regolamento che, al fine di evitare l’ingiustificato arricchimento di un privato che abbia interrotto i legami con l’organizzazione dei produttori durante la vita utile di un investimento, tale organizzazione dev’essere autorizzata a recuperare il suo valore residuo.

54      D’altro lato, anche in base agli obiettivi perseguiti dal regolamento di esecuzione n. 543/2011 solo le organizzazione di produttori riconosciute conformemente al diritto dell’Unione possono beneficiare dell’aiuto finanziario dell’Unione. Al riguardo, va ricordato, oltre al considerando 42 del citato regolamento, il cui nucleo essenziale è stato ricordato al punto precedente, che detto regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n.°1234/2007 per quanto attiene al settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Orbene, dall’articolo 103 ter di quest’ultimo regolamento emerge che il finanziamento dei fondi di esercizio delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, al quale può contribuire l’aiuto finanziario dell’Unione, può servire esclusivamente ai fini dei programmi operativi approvati dagli Stati membri conformemente all’articolo 103 octies del medesimo regolamento.

55      Sarebbe manifestamente contrario all’impianto sistematico del regolamento di esecuzione n. 543/2011, quale esposto ai punti 52 e 53 della presente sentenza e a tale obiettivo, che terzi possano beneficiare di detto aiuto finanziario. Ciò avverrebbe tuttavia se si ammettesse che sono sovvenzionabili investimenti rispetto ai quali non è garantito che vadano ad esclusivo beneficio dell’organizzazione di produttori interessata.

56      A tal riguardo, se è vero che la mera circostanza che l’organizzazione di produttori non sia proprietaria dell’azienda o del locale in cui l’investimento è realizzato, in linea di principio, non può necessariamente essere sufficiente a dimostrare che non è garantito che tale investimento sia realizzato ad esclusivo beneficio di detta organizzazione, è quantomeno imperativo, affinché possa essere considerata come spesa ammissibile nell’ambito di un programma operativo di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, che l’investimento di cui trattasi venga realizzato in un’azienda e/o un locale che, in diritto come in fatto, siano sottoposti al controllo esclusivo di detta organizzazione, in modo che sia escluso qualsiasi utilizzo di tale investimento a vantaggio di terzi.

57      L’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, nella parte in cui si riferisce a investimenti realizzati «nelle aziende e/o nei locali appartenenti all’organizzazione di produttori», deve conseguentemente essere interpretato nel senso che esso riguarda investimenti realizzati in aziende e/o in locali che, in diritto come in fatto, sono sottoposti al controllo esclusivo dell’organizzazione di produttori interessata, in modo che sia escluso qualsiasi utilizzo di tali investimenti a vantaggio di terzi.

58      Come fatto valere dalla Commissione europea, solo siffatta interpretazione consentiva di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza tra le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo.

59      Nella specie, dalla decisione di rinvio emerge che, sebbene la linea di trasformazione di cui trattasi nel procedimento principale sia stata acquistata dall’ETG ed utilizzata «sotto la vigilanza e la responsabilità» di quest’ultima, tale linea di trasformazione è installata su un terreno appartenente all’Ardo, «messo a disposizione dell’ETG da [quest’ultima] in base ad un contratto di prestito per l’installazione e l’impiego dei macchinari [componenti la linea di trasformazione]». L’investimento di cui trattasi non risulta dunque essere stato realizzato in un’azienda e/o in un locale sottoposti, in diritto come in fatto, al controllo esclusivo dell’ETG, sicché è escluso qualsiasi utilizzo del medesimo a vantaggio di terzi. L’applicazione del criterio della non ammissibilità al beneficio dell’aiuto previsto dall’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 risulta dunque giustificata.

60      A tal riguardo, va anche sottolineato che la presunta sussistenza di «legittimi motivi economici» che giustificherebbero che l’investimento di cui trattasi nel procedimento principale sia stato realizzato nell’azienda e/o nel locale di terzi, su cui l’organizzazione di produttori interessata non esercita alcun controllo esclusivo, non può in alcun caso consentire di ritenere che tale criterio di non ammissibilità non sia applicabile nel caso di specie. Lo stesso vale per l’imputazione contabile di tale investimento all’organizzazione di produttori di cui trattasi nonché per la sussistenza di un presunto «collegamento economico» di detto investimento all’azienda dell’organizzazione di produttori o ancora per il fatto che sussisterebbe un «nesso operativo» tra lo stesso investimento e detta organizzazione. Invero, motivi del genere non consentono affatto di garantire che l’investimento di cui trattasi nel procedimento principale non venga usato a vantaggio di terzi.

61      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione, lettera a), che l’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, laddove si riferisce ad investimenti realizzati «nelle aziende e/o nei locali appartenenti all’organizzazione di produttori», va interpretato nel senso che:

–        la mera circostanza che un investimento realizzato nell’ambito di un programma operativo di cui all’articolo 60, paragrafo 1, di tale regolamento sia collocato su un terreno di cui un terzo, e non l’organizzazione di produttori interessata, sia proprietario, in linea di principio, in forza della prima delle disposizioni citate, non costituisce un motivo di non ammissibilità al beneficio dell’aiuto delle spese sostenute, per tale investimento, dall’organizzazione di produttori di cui trattasi;

–        il summenzionato allegato IX, punto 23, riguarda investimenti realizzati in aziende e/o in locali sottoposti, in diritto come in fatto, al controllo esclusivo di detta organizzazione di produttori, in modo che sia escluso qualsiasi utilizzo di tali investimenti a vantaggio di terzi.

 Sulla terza questione, lettera b)

62      Come emerge dalle considerazioni esposte dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, la terza questione, lettera b) è posta solo per il caso in cui l’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 debba essere interpretato nel senso che la mera circostanza che l’organizzazione di produttori di cui trattasi nel procedimento principale non sia proprietaria del terreno sul quale è collocato un investimento realizzato nell’ambito di un programma operativo di cui all’articolo 60, paragrafo 1, di tale regolamento, in forza della prima delle disposizioni citate, costituisce un motivo di non ammissibilità al beneficio dell’aiuto di cui trattasi delle spese sostenute, per siffatto investimento, dalla suddetta organizzazione di produttori.

63      Dalla risposta alla terza questione, lettera a), risulta che non può essere accolta un’interpretazione del genere. Di conseguenza, non occorre rispondere alla terza questione, lettera b).

 Sulla terza questione, lettera c)

64      La terza questione, lettera c), viene anche posta per il caso in cui l’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 dovesse essere interpretato nel senso che il mero fatto che l’organizzazione di produttori di cui trattasi nel procedimento principale non sia proprietaria del terreno su cui è collocato un investimento realizzato nell’ambito di un programma operativo di cui all’articolo 60, paragrafo 1, di tale regolamento, in forza della prima delle disposizioni citate, costituisce un motivo di non ammissibilità al beneficio dell’aiuto considerato delle spese sostenute, per tale investimento, dall’organizzazione di produttori di cui trattasi.

65      Come già constatato al punto 63 della presente sentenza, siffatta interpretazione non può essere accolta. Tuttavia, con tale terza questione, lettera c), il giudice del rinvio, in realtà, chiede se, in circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, l’ETG possa far valere il principio di tutela del legittimo affidamento in ordine alla legittimità dell’aiuto concessole o promessole per l’investimento di cui trattasi. Orbene, come esposto al punto 59 della presente sentenza, il criterio di non ammissibilità al beneficio dell’aiuto, previsto all’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, risulta applicabile a tale investimento, anche se per un motivo diverso da quello ipotizzato dal giudice del rinvio. Di conseguenza, detta terza questione, lettera c), rimane pertinente e occorre rispondervi.

66      Con detta questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il principio di tutela del legittimo affidamento debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, in circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, l’autorità nazionale competente, da un lato, rifiuti il versamento del saldo dell’aiuto finanziario richiesto da un’organizzazione di produttori per un investimento infine considerato non sovvenzionabile in applicazione dell’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 e, dall’altro, richieda a detta organizzazione di produttori il rimborso dell’aiuto già ricevuto per l’investimento summenzionato.

67      Le circostanze in esame nel procedimento principale sono caratterizzate dal fatto che, quando l’autorità austriaca competente ha approvato il programma operativo di cui trattasi e, pertanto, ha considerato che l’investimento relativo all’acquisto della linea di trasformazione di cui trattasi nel procedimento principale, a priori, fosse ammissibile al beneficio dell’aiuto richiesto, e quando essa ha effettuato i primi versamenti parziali relativi a tale investimento, la suddetta autorità era pienamente a conoscenza delle circostanze in cui tale linea di trasformazione sarebbe stata installata ed impiegata.

68      A tal riguardo, va ricordato che qualsiasi esercizio, da parte di uno Stato membro, di un potere discrezionale circa l’opportunità di pretendere o meno la restituzione dei fondi dell’Unione indebitamente o irregolarmente concessi sarebbe incompatibile con l’obbligo fatto, nell’ambito della politica agricola comune, alle autorità amministrative nazionali di recuperare le somme indebitamente o irregolarmente versate (v., in tal senso, in particolare, sentenza del 21 settembre 1983, Deutsche Milchkontor e a., da 205/82 a 215/82, EU:C:1983:233, punto 22).

69      Per giurisprudenza costante della Corte, il principio di tutela del legittimo affidamento non può essere invocato avverso una precisa disposizione di un atto normativo di diritto dell’Unione e il comportamento di un’autorità nazionale incaricata di applicare il diritto dell’Unione che sia in contrasto con quest’ultimo non può legittimare, in capo ad un operatore economico, un legittimo affidamento a beneficiare di un trattamento contrario al diritto dell’Unione (sentenze del 1oaprile 1993, Lageder e a., da C‑31/91 a C‑44/91, EU:C:1993:132, punto 35, nonché del 20 giugno 2013, Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, punto 52).

70      Nella specie, dall’analisi della terza questione, lettera a), emerge che l’aiuto di cui trattasi è stato concesso contrariamente alla disposizione contenuta nell’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, interpretata alla luce del contesto in cui si colloca detta disposizione e dell’obiettivo pertinente perseguito dalla normativa applicabile.

71      Inoltre, al momento dell’approvazione del programma operativo di cui trattasi, era già pacifico che, nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune, si imponeva un’interpretazione restrittiva delle condizioni per il riconoscimento delle spese a carico dell’Unione, poiché la gestione della politica agricola comune, in condizioni di parità di trattamento fra gli operatori economici degli Stati membri, si oppone a che le autorità nazionali di uno Stato membro favoriscano, interpretando estensivamente una certa norma, gli operatori di questo Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 1985, Italia/Commissione, 55/83, EU:C:1985:84, punto 31 e giurisprudenza citata, nonché del 6 novembre 2014, Paesi Bassi/Commissione, C‑610/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2349, punto 41).

72      Tenuto conto di tali elementi, va constatato che l’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 costituisce una disposizione riguardo alla quale non può essere invocato il principio di tutela del legittimo affidamento.

73      D’altronde, l’autorità austriaca competente non poteva validamente impegnarsi a riservare all’ETG un trattamento contrario al diritto dell’Unione.

74      Di conseguenza, approvando il programma operativo considerato e procedendo ai primi versamenti relativi all’investimento di cui trattasi nel procedimento principale, detta autorità nazionale non ha potuto far sorgere, a vantaggio dell’ETG, a prescindere dalla buona fede di quest’ultima, un legittimo affidamento a beneficiare di un trattamento contrario al diritto dell’Unione.

75      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione, lettera c), che il principio di tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, l’autorità nazionale competente, da un lato, rifiuti il versamento del saldo dell’aiuto finanziario richiesto da un’organizzazione di produttori per un investimento infine considerato non ammissibile al beneficio del medesimo, in applicazione dell’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 e, dall’altro, richieda a tale organizzazione di produttori il rimborso dell’aiuto già ricevuto per tale investimento.

 Sulla prima questione, lettera da a) a h)

76      Con la sua prima questione, lettere da a) a c), il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli articoli 65, 66 e 69 del regolamento n. 1580/2007 e gli articoli 64, 65 e da 68 a 70 del regolamento di esecuzione n. 543/2011 debbano essere interpretati nel senso che, quando un giudice nazionale, in circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, è investito di un ricorso diretto contro una decisione di un’autorità nazionale che statuisce su una domanda di versamento del saldo dell’aiuto finanziario nell’ambito di un programma operativo, presentata conformemente all’articolo 103 octies, paragrafo 5, del regolamento n. 1234/2007, essi ostano a che, nell’ambito di siffatto ricorso, tale giudice esamini d’ufficio la questione della legittimità del metodo di calcolo del valore della produzione commercializzata. La prima questione, lettere da d) a h) è stata sollevata dal giudice del rinvio in caso di risposta negativa a tale prima questione, lettere da a) a c).

77      Occorre necessariamente constatare che la prima questione, lettere da a) a c) e, di conseguenza, la prima questione, lettere da d) a h), sono rilevanti solo per il caso in cui dalla risposta alla terza questione, lettera a), discendesse che il criterio di non ammissibilità al beneficio dell’aiuto previsto all’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 non poteva essere applicato all’investimento di cui trattasi nel procedimento principale. Orbene, dalla risposta alla terza questione, lettera a), emerge che ciò non avviene.

78      Di conseguenza, non occorre rispondere alla prima questione, lettere da a) a h).

 Sulla seconda questione, lettere da a) a c)

79      Con la sua seconda questione, lettere a) e b), il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 103 quater del regolamento n. 1234/2007 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, nell’ambito di un programma operativo nel settore ortofrutticolo, ai sensi dell’articolo citato, un aiuto finanziario dell’Unione venga concesso per investimenti diretti alla trasformazione di prodotti ortofrutticoli e, in caso negativo, a quali condizioni e in quale misura siffatti aiuti siano autorizzati. Con la sua seconda questione, lettera c), tale giudice chiede se sia valido l’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, il quale prevede che taluni investimenti ed azioni attinenti alla trasformazione di prodotti ortofrutticoli in prodotti ortofrutticoli trasformati, a determinate condizioni, possano beneficiare di un aiuto.

80      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nel quadro normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità e di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza, beneficiano di una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo quando risulta manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, quando il problema è di natura ipotetica o quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenze del 16 dicembre 2008, Cartesio, C‑210/06, EU:C:2008:723, punto 67, e del 29 gennaio 2013, Radu, C‑396/11, EU:C:2013:39, punto 22). Lo stesso vale quando le questioni poste vertono sulla validità di una disposizione del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2002, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, C‑491/01, EU:C:2002:741, punti 34 e 35 e la giurisprudenza ivi citata).

81      Nella specie, dalla decisione di rinvio e dal fascicolo nazionale trasmesso alla Corte emerge che l’unico motivo su cui, nella decisione contestata nel procedimento principale, si basa il rifiuto di versare il saldo dell’aiuto per la linea di trasformazione di cui trattasi e la domanda di rimborso dell’aiuto già ricevuto per la medesima, risiede nell’applicazione del criterio di non ammissibilità al beneficio dell’aiuto, previsto dall’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011.

82      Rispondere alla seconda questione, lettere da a) a c), in tale circostanza si risolverebbe dunque manifestamente nel formulare un parere a carattere consultivo su una questione ipotetica, in contrasto con il compito affidato alla Corte nell’ambito della cooperazione giudiziaria istituita dall’articolo 267 TFUE (sentenza del 24 ottobre 2013, Stoilov i Ko, C‑180/12, EU:C:2013:693, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata, nonché, in tal senso, sentenza del 7 novembre 2013, Romeo, C‑313/12, EU:C:2013:718, punti 39 e 40).

83      Pertanto, non è necessario rispondere alla seconda questione, lettere da a) a c).

 Sulla quarta questione

84      Con la sua quarta questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, in circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che, in mancanza di limitazione temporale degli effetti della presente sentenza, esso osti a che il principio della certezza del diritto sia preso in considerazione al fine di escludere la ripetizione di un aiuto indebitamente erogato.

85      In via preliminare, va constatato che tale questione è fondata sull’assunto secondo cui la Corte non ha proceduto ad una limitazione temporale degli effetti della presente sentenza. Orbene, l’ETG ha chiesto, in sostanza, siffatta limitazione per il caso in cui la Corte accertasse l’invalidità di una delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui trattasi nel procedimento principale. Nella presente sentenza la Corte si è tuttavia limitata ad interpretare talune disposizioni del diritto dell’Unione.

86      Il governo austriaco ha chiesto invece alla Corte di procedere ad una limitazione temporale degli effetti della presente sentenza segnatamente per il caso in cui la Corte considerasse che occorre interpretare l’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 nel senso che gli investimenti realizzati su un terreno appartenente a terzi non sono ammissibili al beneficio di un aiuto. Orbene, come emerge dai punti 59 e 61 della presente sentenza, gli investimenti di cui trattasi nel procedimento principale non risultano ammissibili al beneficio di un aiuto in quanto sono realizzati in aziende e/o locali non sottoposti al controllo esclusivo dell’organizzazione di produttori interessata. Di conseguenza, occorre pronunciarsi su tale domanda.

87      A sostegno della medesima, tale governo invoca un rischio di ripercussioni economiche gravi, per la società ricorrente nel procedimento principale, che potrebbe essere indotta a sciogliersi, nonché per il settore ortofrutticolo nel suo complesso. Inoltre, l’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n.°543/2011, in numerose versioni linguistiche, si riferirebbe all’esistenza di un nesso operativo tra l’organizzazione di produttori e l’investimento considerato, creando quindi un’incertezza oggettiva e notevole quanto alla portata del diritto dell’Unione.

88      Secondo una giurisprudenza costante, l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, che la Corte fornisce nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, si limita a chiarire e precisare il significato e la portata di tale norma, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dalla sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e sviluppatisi prima della sentenza interpretativa, sempreché, d’altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre ai giudici competenti una lite relativa all’applicazione di detta norma (sentenze del 15 marzo 2005, Bidar, C‑209/03, EU:C:2005:169, punto 66 e la giurisprudenza ivi citata, nonché del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata).

89      Solo in via del tutto eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto intrinseco all’ordinamento giuridico dell’Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, ossia la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (sentenze del 15 marzo 2005, Bidar, C‑209/03, EU:C:2005:169, punto 67 e la giurisprudenza ivi citata, nonché del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata)

90      Più specificamente, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in presenza di circostanze ben precise, quando, da un lato, vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, in particolare, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente, e quando, dall’altro, risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad un comportamento non conforme alla normativa dell’Unione a causa di una oggettiva e notevole incertezza circa la portata delle disposizioni dell’Unione, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione (sentenze del 15 marzo 2005, Bidar, C‑209/03, EU:C:2005:169, punto 69 e la giurisprudenza ivi citata, nonché del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 61 e la giurisprudenza ivi citata).

91      Inoltre, spetta allo Stato membro che richiede una limitazione temporale degli effetti di una sentenza pronunciata in via pregiudiziale fornire, dinanzi alla Corte, dati in cifre comprovanti il rischio di gravi ripercussioni economiche (sentenza del 7 luglio 2011, Nisipeanu, C‑263/10, non pubblicata, EU:C:2011:466, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata, nonché, per analogia, sentenza del 9 aprile 2014, T‑Mobile Austria, C‑616/11, EU:C:2014:242, punto 53).

92      Nella specie, nella sua domanda di limitazione temporale degli effetti della presente sentenza, presentata altresì per il caso in cui la Corte avesse dichiarato l’invalidità di una o varie disposizioni citate dal giudice del rinvio, il governo austriaco non ha affatto chiarito dettagliatamente in che modo l’interpretazione adottata al punto 61 della presente sentenza sarebbe, di per sé, tale da comportare un rischio di gravi ripercussioni economiche. A tal riguardo, esso si è limitato a menzionare, in via generale, che la mancanza di limitazione temporale degli effetti della presente sentenza «potrebbe comportare conseguenze potenzialmente nefaste» e ad invocare «un numero elevato di rapporti giuridici», senza fornire il minimo dato relativo al numero di organizzazioni di produttori eventualmente interessate o alle somme eventualmente in gioco.

93      Di conseguenza, la sussistenza di un rischio di gravi ripercussioni economiche, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 89 e 90 della presente sentenza, tale da giustificare una limitazione temporale degli effetti della presente sentenza non può considerarsi comprovata. Pertanto, non occorre limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza, senza neppure dover verificare se il primo criterio sancito nei suddetti punti sia soddisfatto.

94      Per quanto attiene alla questione se, in circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, il principio della certezza del diritto possa nondimeno essere invocato dall’ETG dinanzi al giudice del rinvio, va ricordato che spetta agli Stati membri, in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, garantire nel loro territorio l’attuazione della normativa dell’Unione soprattutto nell’ambito della politica agricola comune (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 1998, Oelmühle e Schmidt Söhne, C‑298/96, EU:C:1998:372, punto 23 nonché la giurisprudenza ivi citata).

95      Del pari, emerge dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1), cui ha fatto riferimento l’AMA nella decisione contestata nel procedimento principale e le cui disposizioni sono state sostanzialmente riprodotte all’articolo 58, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549, e rettifica GU 2016, L 130, pag. 7), che, nell’ambito della politica agricola comune, gli Stati membri devono adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare le somme perse in seguito ad irregolarità o a negligenze. Qualsiasi esercizio di un potere discrezionale circa l’opportunità di pretendere o meno la restituzione di fondi dell’Unione indebitamente o irregolarmente concessi sarebbe incompatibile con tale obbligo (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 1998, Oelmühle e Schmidt Söhne, C‑298/96, EU:C:1998:372, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata), come già ricordato al punto 68 della presente sentenza.

96      Tuttavia, come indicato dalla Commissione, le controversie relative al recupero di importi indebitamente versati in forza del diritto dell’Unione vanno risolte, ove il diritto dell’Unione non abbia disposto in materia, dai giudici nazionali a norma del loro diritto nazionale, fatti salvi i limiti posti dal diritto dell’Unione, nel senso che le modalità stabilite dal diritto nazionale non devono risolversi nel rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il recupero degli aiuti indebiti e che l’applicazione della normativa nazionale deve avvenire in modo non discriminatorio rispetto ai procedimenti intesi alla definizione di controversie nazionali dello stesso tipo (sentenze del 16 luglio 1998, Oelmühle e Schmidt Söhne, C‑298/96, EU:C:1998:372, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata, nonché del 15 gennaio 2009, Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank, C‑281/07, EU:C:2009:6, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).

97      Pertanto, non si può considerare contrario al diritto dell’Unione il fatto che il diritto nazionale, in materia di ripetizione di prestazioni finanziarie indebitamente erogate dall’amministrazione pubblica, prenda in considerazione, assieme al principio di legalità, il principio della certezza del diritto, dato che questi ultimi fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenze del 19 settembre 2002, Huber, C‑336/00, EU:C:2002:509, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 giugno 2007, ROM-projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, punto 24).

98      In particolare, tale principio della certezza del diritto esige che una normativa dell’Unione consenta agli interessati di conoscere esattamente l’entità degli obblighi che essa impone loro. Infatti, i singoli devono poter conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenza del 21 giugno 2007, ROM-projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, punto 25 e la giurisprudenza ivi citata).

99      Orbene, nella specie, dall’analisi della terza questione, lettera a), risulta che la disposizione contenuta nell’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, interpretata alla luce del contesto in cui s’inserisce tale disposizione e dell’obiettivo pertinente perseguito dalla normativa applicabile, consentiva al singolo, beneficiario finale di un contributo finanziario dell’Unione, di conoscere con esattezza l’entità degli obblighi che essa gli imponeva, sicché egli era in grado di conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e di regolarsi di conseguenza.

100    Ciò posto, l’interesse dell’Unione al recupero degli aiuti percepiti in violazione delle condizioni per la loro concessione deve essere preso pienamente in considerazione nella valutazione degli interessi in gioco, anche ove si ritenesse, nonostante quanto rammentato al punto precedente, che il principio della certezza del diritto osti a che il beneficiario dell’aiuto sia tenuto a rimborsarlo (sentenze del 19 settembre 2002, Huber, C‑336/00, EU:C:2002:509, punto 57 e la giurisprudenza citata, nonché del 21 giugno 2007, ROM-projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, punto 32).

101    Inoltre, il beneficiario dell’aiuto può contestarne la ripetizione solo a condizione che sia stato in buona fede circa la regolarità dell’aiuto medesimo (sentenza del 19 settembre 2002, Huber, C‑336/00, EU:C:2002:509, punto58 e la giurisprudenza ivi citata).

102    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che, in circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di limitazione temporale degli effetti della presente sentenza, esso non osta a che il principio della certezza del diritto sia preso in considerazione al fine di escludere la ripetizione di un aiuto indebitamente erogato, purché le condizioni previste siano le stesse che sono applicate al recupero di prestazioni finanziarie puramente nazionali, l’interesse dell’Unione europea sia pienamente preso in considerazione e sia comprovata la buona fede del beneficiario.

 Sulle spese

103    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

1)      L’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, laddove si riferisce ad investimenti realizzati «nelle aziende e/o nei locali appartenenti all’organizzazione di produttori», va interpretato nel senso che:

–        la mera circostanza che un investimento realizzato nell’ambito di un programma operativo di cui all’articolo 60, paragrafo 1, di tale regolamento sia collocato su un terreno di cui un terzo, e non l’organizzazione di produttori interessata, sia proprietario, in linea di principio, in forza della prima delle disposizioni citate, non costituisce un motivo di non ammissibilità al beneficio dell’aiuto delle spese sostenute, per tale investimento, dall’organizzazione di produttori di cui trattasi;

–        il summenzionato allegato IX, punto 23, riguarda investimenti realizzati in aziende e/o in locali sottoposti, in diritto come in fatto, al controllo esclusivo di detta organizzazione di produttori, in modo che sia escluso qualsiasi utilizzo di tali investimenti a vantaggio di terzi.

2)      Il principio di tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, l’autorità nazionale competente, da un lato, rifiuti il versamento del saldo dell’aiuto finanziario richiesto da un’organizzazione di produttori per un investimento infine considerato non ammissibile al beneficio del medesimo, in applicazione dell’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 e, dall’altro, richieda a tale organizzazione di produttori il rimborso dell’aiuto già ricevuto per tale investimento.

3)      In circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di limitazione temporale degli effetti della presente sentenza, esso non osta a che il principio della certezza del diritto sia preso in considerazione al fine di escludere la ripetizione di un aiuto indebitamente erogato, purché le condizioni previste siano le stesse che sono applicate al recupero di prestazioni finanziarie puramente nazionali, l’interesse dell’Unione europea sia pienamente preso in considerazione e sia comprovata la buona fede del beneficiario.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.