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Ricorso proposto il 12 maggio 2009 - Poloplast/UAMI - Polypipe Building Products (P)

(Causa T-189/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Poloplast GmbH & Co. KG (Leonding, Austria) (rappresentante: avv. G. Bruckmüller)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Polypipe Building Products Ltd (Edlinton, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 25 febbraio 2009 ovvero, modificarla nella parte in cui constata che non sussiste un rischio di confusione tra i citati marchi, nonché

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno a sostenere le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "P" per prodotti e servizi delle classi 6, 11, 17, 19 e 42 (domanda di registrazione n. 3 148 194)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Polypipe Building Products Ltd

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo "P" per prodotti della classe 17 (marchio comunitario n. 33 191) e il marchio figurativo "P POLYPIPE" per prodotti delle classi 6, 11, 17, 19 e 20 (marchio comunitario n. 2 685 691)

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009 1], in quanto sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi contrapposti.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).