Language of document : ECLI:EU:T:2016:696

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

24 novembre 2016 (1)

«Incompetenza parziale manifesta»

Nella causa T‑690/16,

Enrico Colombo SpA, con sede in Sesto Calende (Italia), e Giacomo Corinti, residente in Ispra (Italia), rappresentati da R. Colombo e G. Turri, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea e Carmet Sas di Fietta Graziella & C.,

convenute,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento delle decisioni della Commissione europea, del 20 luglio 2016, di respingere l’offerta presentata dai ricorrenti nell’ambito della gara d’appalto JRC/IPR/2016/C4/0002/OC, concernente un accordo quadro per la costruzione e manutenzione, presso il Centro comune di ricerca di Ispra, di condotte idriche e sottocentrali di riscaldamento/raffrescamento, e di attribuire tale appalto a un altro concorrente, e, dall’altro, una domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti, a causa di tali decisioni,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, J. Schwarcz e C. Iliopoulos (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la presente

Ordinanza

 Procedimento e conclusioni dei ricorrenti

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2016, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

2        Essi chiedono, sostanzialmente, che il Tribunale voglia:

–        annullare tutti gli atti impugnati, condannando la Commissione europea al risarcimento del danno sofferto in forma specifica a causa del contratto concluso il 19 agosto 2016 tra la Commissione europea e l’aggiudicatario, con successivo subentro;

–        in subordine, annullare tutti gli atti impugnati e, di conseguenza, condannare la Commissione al pagamento di EUR 500 000, a titolo di risarcimento danni;

–        condannare la Commissione alle spese.

 In diritto

3        Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso, esso può decidere di statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

4        Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo e decide, in applicazione di detto articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

5        Nella presente causa, con la loro domanda, i ricorrenti hanno diretto il loro ricorso non solo contro l’istituzione convenuta, ma anche contro l’aggiudicatario che ha vinto l’appalto in questione.

6        Le competenze del Tribunale sono quelle elencate nell’articolo 256 TFUE, come precisato dall’articolo 51 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. In applicazione di tali disposizioni, in primo luogo, il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, avverso i soli atti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione. In secondo luogo, conformemente all’articolo 268 TFUE e all’articolo 340, secondo comma, TFUE, il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi per risarcimento dei danni causati dalle istituzioni dell’Unione o dai loro agenti nell’esercizio delle loro funzioni (ordinanza del 25 marzo 2011, Noko Ngele/Commissione e a., T‑15/10, non pubblicata, EU:T:2011:125, punto 37).

7        Occorre ricordare, viceversa, che il giudice dell’Unione non è competente a conoscere dei ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche nei confronti di altre persone fisiche o giuridiche (ordinanza del Tribunale del 25 marzo 2011, Noko Ngele/Commissione e a., T‑15/10, non pubblicata, EU:T:2011:125, punto 38).

8        Da ciò discende che, posto che il presente ricorso ha ad oggetto una domanda di annullamento e di risarcimento e nella parte in cui esso mette personalmente in causa, ad eccezione della Commissione, una persona giuridica, esso dev’essere respinto in quanto proposto dinanzi a un giudice incompetente a conoscerlo.

9        Da quanto sin qui esposto discende che occorre respingere il presente ricorso per causa di incompetenza manifesta, nella parte in cui esso è proposto contro una persona giuridica, senza che occorra notificarlo a quest’ultima.

 Sulle spese

10      Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla convenuta Carmet Sas di Fietta Graziella & C. e prima che quest’ultima abbia potuto sostenere spese, è sufficiente decidere che i ricorrenti sopporteranno le proprie spese, conformemente all’articolo 133 del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così dispone:

1)      Il ricorso è respinto nella parte in cui esso è diretto avverso la Carmet Sas di Fietta Graziella & C.

2)      La Enrico Colombo SpA e la Giacomo Corinti sopporteranno le proprie spese.

Lussemburgo, 24 novembre 2016

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      H. Kanninen


1 Lingua processuale: l’italiano.