Language of document : ECLI:EU:C:2022:709

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

22 settembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articoli 27 e 29 – Trasferimento dell’interessato verso lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda – Sospensione del trasferimento a causa della pandemia di COVID-19 – Impossibilità di procedere al trasferimento – Tutela giurisdizionale – Conseguenze sul termine di trasferimento»

Nelle cause riunite C‑245/21 e C‑248/21,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), con decisioni del 26 gennaio 2021, pervenute in cancelleria il 19 aprile 2021, nei procedimenti

Bundesrepublik Deutschland

contro

MA (C‑245/21),

PB (C‑245/21),

LE (C‑248/21),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, I. Ziemele, P. G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 marzo 2022,

considerate le osservazioni presentate:

–        per MA e PB, da A. Petzold, Rechtsanwalt;

–        per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

–        per il governo svizzero, da S. Lauper, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da A. Azéma e G. von Rintelen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 giugno 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le due domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione l’articolo 27, paragrafo 4, e dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31, in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).

2        Tali domande di pronuncia pregiudiziale sono state presentate nell’ambito di controversie tra, da un lato, la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania) e, dall’altro, MA, PB (causa C‑245/21) e LE (causa C‑248/21), relativamente a decisioni adottate dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, Germania) (in prosieguo: l’«Ufficio») con le quali quest’ultimo ha dichiarato irricevibili le loro domande di asilo, ha constatato l’assenza di motivi ostativi al loro allontanamento, ha disposto il loro allontanamento verso l’Italia e ha pronunciato nei loro confronti divieti di ingresso e di soggiorno.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        I considerando 4 e 5 del regolamento Dublino III così recitano:

«(4)      Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere [del 15 e 16 ottobre 1999], il [sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(5)      Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale».

4        L’articolo 27, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento dispone quanto segue:

«3.      Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale:

a)      che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o

b)      che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o

c)      che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.

4.      Gli Stati membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione».

5        L’articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, di detto regolamento prevede quanto segue:

«Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il trasferimento di tale persona dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente deve avvenire non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei settimane dall’accettazione implicita o esplicita della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o di riprendere in carico l’interessato o dal momento in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3».

6        L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento è così formulato:

«1.      Il trasferimento del richiedente (…) dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta [da parte] di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o d[a]lla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.

(...)

2.      Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito».

 Diritto tedesco

7        L’articolo 80, paragrafo 4, della Verwaltungsgerichtsordnung (codice di giustizia amministrativa) prevede che l’autorità che ha adottato l’atto amministrativo possa, in taluni casi, sospendere l’esecuzione di tale atto, purché una legge federale non disponga diversamente.

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 Causa C245/21

8        Nel novembre 2019 MA e PB hanno presentato domande di asilo in Germania.

9        Poiché da una ricerca nel sistema Eurodac è risultato che essi erano entrati irregolarmente nel territorio della Repubblica italiana e che erano stati registrati come richiedenti protezione internazionale in tale Stato membro, il 19 novembre 2019 l’Ufficio ha chiesto alle autorità italiane di prendere in carico MA e PB sulla base del regolamento Dublino III.

10      Le autorità italiane non hanno risposto a tale richiesta di presa in carico.

11      Con decisione del 22 gennaio 2020, l’Ufficio ha dichiarato irricevibili le domande di asilo di MA e di PB, ha constatato l’assenza di motivi ostativi al loro allontanamento, ha disposto il loro allontanamento verso l’Italia e ha pronunciato nei loro confronti divieti di ingresso e soggiorno.

12      Il 1° febbraio 2020 MA e PB hanno proposto un ricorso avverso la summenzionata decisione dell’Ufficio dinanzi al Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo, Germania) competente. PB, inoltre, ha unito a detto ricorso una richiesta di sospensione della decisione in parola. Tale richiesta è stata respinta l’11 febbraio 2020.

13      Con decisione dell’8 aprile 2020, l’Ufficio ha sospeso, fino a nuova comunicazione, l’attuazione dei provvedimenti di allontanamento in applicazione dell’articolo 80, paragrafo 4, del codice di giustizia amministrativa e dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III, con la motivazione che, alla luce dell’evoluzione della pandemia di COVID-19, l’esecuzione dei trasferimenti di MA e di PB non era possibile.

14      Con sentenza del 14 agosto 2020, il Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) adito ha annullato la decisione dell’Ufficio del 22 gennaio 2020. La sentenza in parola si fondava sulla constatazione che, anche supponendo che la Repubblica italiana fosse stata competente per l’esame delle domande di asilo di MA e di PB, tale competenza è stata trasferita alla Repubblica federale di Germania a causa della scadenza del termine di trasferimento enunciato all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, dal momento che detto termine non era stato interrotto dalla decisione dell’Ufficio dell’8 aprile 2020.

15      La Repubblica federale di Germania ha proposto un ricorso per cassazione (Revision) avverso la sentenza del 14 agosto 2020 dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania).

 Causa C248/21

16      Nell’agosto 2019 LE ha presentato una domanda di asilo in Germania.

17      Poiché da una ricerca nel sistema Eurodac è risultato che il 7 giugno 2017 egli aveva presentato una domanda di protezione internazionale in Italia, l’Ufficio ha chiesto alle autorità italiane di riprendere in carico LE sulla base del regolamento Dublino III.

18      Le autorità italiane hanno accolto tale richiesta di ripresa in carico.

19      L’Ufficio ha dichiarato irricevibile la domanda di asilo di LE, ha constatato l’assenza di motivi ostativi al suo allontanamento, ha disposto il suo allontanamento verso l’Italia e ha pronunciato nei suoi confronti un divieto di ingresso e di soggiorno.

20      L’11 settembre 2019 LE ha proposto un ricorso avverso la summenzionata decisione dell’Ufficio dinanzi al Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) competente. Inoltre, egli ha unito a detto ricorso una richiesta di sospensione della decisione in parola. Tale richiesta è stata respinta il 1° ottobre 2019.

21      Con lettera del 24 febbraio 2020, le autorità italiane hanno informato le autorità tedesche che, a causa della pandemia di COVID-19, i trasferimenti verso e dall’Italia, in applicazione del regolamento Dublino III, non avrebbero più avuto luogo.

22      Con decisione del 25 marzo 2020, l’Ufficio ha sospeso, fino a nuova comunicazione, l’attuazione del provvedimento di allontanamento in applicazione dell’articolo 80, paragrafo 4, del codice di giustizia amministrativa e dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III, con la motivazione che, in considerazione dell’evoluzione della pandemia di COVID-19, l’esecuzione del trasferimento di LE non era possibile.

23      Dopo aver respinto, il 4 maggio 2020, una seconda richiesta di sospensione della decisione di trasferimento adottata nei confronti di LE, il Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) adito, con sentenza del 10 giugno 2020, ha annullato tale decisione. Detta sentenza si fondava su una motivazione analoga a quella della sentenza menzionata al punto 14 della presente sentenza.

24      La Repubblica federale di Germania ha proposto un ricorso per cassazione (Revision) avverso la sentenza del 10 giugno 2020 dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale).

 Considerazioni comuni ad entrambe le cause

25      Il giudice del rinvio ritiene che, nel caso di specie, i ricorsi proposti dinanzi ad esso debbano essere accolti qualora si accerti, in primo luogo, che una sospensione dell’attuazione di una decisione di trasferimento motivata dall’impossibilità materiale del trasferimento dovuta alla pandemia di COVID‑19 rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III, in secondo luogo, che una simile sospensione può comportare l’interruzione del termine di trasferimento di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento in parola e, in terzo luogo, che un’interruzione di tale termine di trasferimento è ammessa anche qualora un organo giurisdizionale abbia precedentemente respinto una richiesta di sospensione della decisione di trasferimento di cui trattasi.

26      Il giudice del rinvio ritiene che, se è vero che l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III esige che la sospensione dell’attuazione di una decisione di trasferimento da esso contemplata sia collegata alla presentazione di un ricorso, si potrebbe eventualmente prevedere la sua applicazione in situazioni come quelle in discussione nei procedimenti principali, dal momento che è pendente un ricorso avverso una decisione di trasferimento e che, nel diritto tedesco, l’impossibilità di procedere all’allontanamento può far sorgere dubbi sulla legittimità di tale decisione. Occorrerebbe, tuttavia, tener conto degli obiettivi del regolamento in parola nonché dei rispettivi interessi delle persone coinvolte e dello Stato membro di cui si tratti, il cui equilibrio dovrebbe essere garantito nel contesto sanitario connesso alla pandemia di COVID-19.

27      Stanti tali circostanze, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in maniera identica nelle cause riunite C‑245/21 e C‑248/21:

«1)      Se una sospensione amministrativa dell’attuazione della decisione di trasferimento, adottata con possibilità di revoca solo in considerazione dell’effettiva impossibilità materiale (temporanea) dei trasferimenti dovuta alla pandemia di COVID‑19, in pendenza di un procedimento di ricorso giurisdizionale, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione: se una siffatta decisione di sospensione determini l’interruzione del termine di trasferimento di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

3)      In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se ciò valga anche nel caso in cui un organo giurisdizionale abbia rigettato, anteriormente all’inizio della pandemia da COVID‑19, una domanda del richiedente protezione internazionale, presentata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Dublino III, volta ad ottenere la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del procedimento di ricorso».

 Sul procedimento dinanzi alla Corte

28      Con decisione del presidente della Corte del 7 giugno 2021, le presenti cause sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

29      Inoltre, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte che i presenti rinvii pregiudiziali fossero sottoposti a procedimento accelerato, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

30      A sostegno della sua domanda, il giudice del rinvio rileva che diversi Stati membri hanno rifiutato di effettuare trasferimenti a causa della pandemia di COVID-19 e che, per tale ragione, tra marzo e giugno 2020, l’Ufficio ha adottato decisioni di sospensione in 20 000 casi, in 9 303 dei quali erano pendenti procedimenti giudiziari.

31      L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, possa decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato.

32      Nel caso di specie, il presidente della Corte ha deciso, il 7 giugno 2021, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, di non accogliere la domanda di cui al punto 29 della presente sentenza.

33      Occorre ricordare, a tal proposito, che il procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere a una situazione di urgenza straordinaria [v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Assicurazione malattia che copre tutti i rischi), C‑247/20, EU:C:2022:177, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

34      Pertanto, il numero rilevante di soggetti o di rapporti giuridici potenzialmente interessati dalle questioni sollevate non costituisce, in quanto tale, costituire una circostanza eccezionale che possa giustificare il ricorso a un procedimento accelerato (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, Caruter, C‑642/20, EU:C:2022:308, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

35      Pertanto, la circostanza, evidenziata dal giudice del rinvio, che numerosi richiedenti protezione internazionale siano stati posti in una situazione analoga a quella dei richiedenti di cui al procedimento principale non può, da sola, giustificare il ricorso a tale procedimento.

36      Inoltre, se è stato possibile avviare il suddetto procedimento, in una situazione eccezionale di crisi, al fine di ovviare, quanto prima, ad una situazione di incertezza pregiudizievole per il buon funzionamento del sistema europeo d’asilo (v., in tal senso, ordinanze del Presidente della Corte del 15 febbraio 2017, Jafari, C‑646/16, non pubblicata, EU:C:2017:138, punto 15, e del 15 febbraio 2017, Mengesteab, C‑670/16, non pubblicata, EU:C:2017:120, punto 16), dagli elementi addotti dal giudice del rinvio non risulta che il funzionamento di tale sistema sia considerevolmente ostacolato in attesa della risposta della Corte alle questioni sollevate.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni prima e seconda

37      Con le sue questioni prima e seconda nelle cause C‑245/21 e C‑248/21, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 27, paragrafo 4, e l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III debbano essere interpretati nel senso che il termine di trasferimento previsto da quest’ultima disposizione è interrotto quando le autorità competenti di uno Stato membro adottano, fondandosi su tale articolo 27, paragrafo 4, una decisione revocabile di sospensione dell’attuazione di una decisione di trasferimento con la motivazione che detta attuazione è materialmente impossibile a causa della pandemia di COVID-19.

38      L’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede che il trasferimento dell’interessato verso lo Stato membro competente avvenga non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione da parte di un altro Stato membro della richiesta di presa o di ripresa in carico oppure dalla decisione definitiva sul ricorso, in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento in parola.

39      Conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, del suddetto regolamento, se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente.

40      Sebbene dalle disposizioni summenzionate emerga che il legislatore dell’Unione ha inteso favorire una rapida attuazione delle decisioni di trasferimento, resta il fatto che detta attuazione possa, in taluni casi, essere sospesa.

41      L’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III esige quindi che gli Stati membri offrano agli interessati un mezzo di impugnazione che possa portare alla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento adottata nei loro confronti.

42      In forza di tale disposizione, gli Stati membri devono prevedere vuoi, in primo luogo, che il ricorso avverso la decisione di trasferimento conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro che ha adottato tale decisione in attesa dell’esito del suo ricorso, vuoi, in secondo luogo, che, in seguito alla proposizione di un ricorso avverso la decisione di trasferimento, il trasferimento sia automaticamente sospeso per un periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale stabilisce se occorra concedere un effetto sospensivo a tale ricorso, vuoi, in terzo luogo, che l’interessato abbia la possibilità di proporre un ricorso diretto a ottenere la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso avverso tale decisione.

43      Inoltre, l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III prevede che gli Stati membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso proposto avverso detta decisione.

44      Qualora la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento risulti dall’applicazione dell’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento, l’articolo 29, paragrafo 1, di quest’ultimo enuncia che il termine di trasferimento decorre non già dall’accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico, bensì, in via di deroga, dalla decisione definitiva sul ricorso proposto avverso la decisione di trasferimento.

45      Sebbene l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non faccia direttamente riferimento all’ipotesi, derivante dall’articolo 27, paragrafo 4, di detto regolamento, in cui la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento scaturisce da una decisione adottata dalle autorità competenti, dalla giurisprudenza della Corte risulta tuttavia che, a causa della somiglianza dei termini di cui all’articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, e all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento in parola e stante la circostanza che tali disposizioni hanno entrambe ad oggetto la determinazione del periodo durante il quale il trasferimento deve essere effettuato, dette disposizioni devono essere interpretate nello stesso modo (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2017, Khir Amayry, C‑60/16, EU:C:2017:675, punto 70).

46      In tale contesto, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato, per quanto riguarda l’articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento Dublino III, che il differimento del dies a quo del termine di trasferimento nel caso in cui l’effetto sospensivo sia concesso ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento in parola si spiega con il fatto che, fintantoché un ricorso presentato avverso una decisione di trasferimento abbia effetto sospensivo, è, per definizione, impossibile effettuare il trasferimento, ragione per cui il termine previsto a detto scopo può, in tal caso, cominciare a decorrere soltanto quando la realizzazione futura del trasferimento è in linea di principio concertata e ne rimangono da disciplinare soltanto le modalità, ossia dalla data in cui il menzionato effetto sospensivo è cessato (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2017, Khir Amayry, C‑60/16, EU:C:2017:675, punto 55).

47      Orbene, quando la sospensione dell’attuazione di una decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso proposto contro quest’ultima deriva da una decisione adottata dalle autorità competenti, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III, la persona interessata da detta decisione si trova in una situazione del tutto equiparabile a quella di una persona il cui ricorso abbia un effetto sospensivo ope legis o derivante da una decisione giurisdizionale, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento in parola (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2017, Khir Amayry, C‑60/16, EU:C:2017:675, punto 68).

48      Inoltre, se l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III dovesse essere interpretato nel senso che, quando l’autorità competente fa uso della facoltà di cui all’articolo 27, paragrafo 4, di tale regolamento, il termine di trasferimento dovrebbe, ciononostante, essere calcolato a partire dall’accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico, quest’ultima disposizione sarebbe ampliamente privata di effetto utile, giacché essa non potrebbe essere utilizzata senza che vi sia il rischio di ostacolare la realizzazione del trasferimento entro i termini fissati da detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2017, Khir Amayry, C‑60/16, EU:C:2017:675, punto 71)

49      Pertanto, l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III deve, al pari dell’articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, di quest’ultimo, essere interpretato nel senso che, quando l’effetto sospensivo del ricorso avverso una decisione di trasferimento è stato concesso ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, di detto regolamento, il termine di trasferimento decorre a partire dalla decisione definitiva su tale ricorso, sicché l’attuazione della decisione di trasferimento deve intervenire al più tardi entro un termine di sei mesi a decorrere dalla decisione definitiva su detto ricorso.

50      Una simile soluzione può tuttavia trovare applicazione solo nella misura in cui la decisione di sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento sia stata adottata dalle autorità competenti nei limiti dell’ambito di applicazione dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III.

51      Al fine di determinare i limiti di tale ambito di applicazione, occorre tener conto della lettera della disposizione di cui trattasi, del contesto in cui si inserisce e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2022, Autoriteit Persoonsgegevens, C‑245/20, EU:C:2022:216, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

52      A tal riguardo, occorre, in primo luogo, evidenziare, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 50 e 51 delle sue conclusioni, che dalla formulazione stessa dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III risulta che l’applicazione di suddetta disposizione è strettamente connessa alla presentazione, da parte dell’interessato, di un ricorso avverso la decisione di trasferimento, poiché la sospensione pronunciata da tali autorità deve intervenire «in attesa dell’esito del ricorso».

53      Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 27, paragrafo 4, di tale regolamento, è necessario constatare che la disposizione in parola fa parte della sezione IV del capo VI di detto regolamento, la quale è intitolata «Garanzie procedurali».

54      Inoltre, detta disposizione si colloca in un articolo intitolato «Mezzi di impugnazione» e si trova dopo un paragrafo dedicato all’effetto sospensivo del ricorso avverso la decisione di trasferimento, paragrafo che essa completa autorizzando gli Stati membri a consentire alle autorità competenti di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in casi in cui la sua sospensione conseguente alla proposizione di un ricorso non risulti né ope legis né da una decisione giurisdizionale.

55      Inoltre, come rilevato al punto 49 della presente sentenza, dal collegamento stabilito tra l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III e l’articolo 29, paragrafo 1, del medesimo regolamento risulta che l’effetto sospensivo così concesso cessa necessariamente al momento dell’adozione della decisione definitiva sul ricorso proposto avverso la decisione di trasferimento, dato che suddetto articolo 29, paragrafo 1 non contiene norme destinate a disciplinare il computo del termine di trasferimento nell’ipotesi in cui la sospensione dell’attuazione di una decisione di trasferimento sia revocata dalle autorità competenti prima o dopo l’esito del ricorso diretto contro tale decisione.

56      In terzo luogo, dai considerando 4 e 5 del regolamento Dublino III risulta che l’obiettivo di tale regolamento è quello di stabilire un metodo chiaro e pratico, fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate, onde determinare con rapidità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento di una siffatta protezione e di non pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale (sentenza del 19 marzo 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, punto 58).

57      Al fine di realizzare siffatto rapido espletamento, il legislatore dell’Unione ha disciplinato le procedure di presa e di ripresa in carico condotte in applicazione del regolamento Dublino III corredandole di una serie di termini imperativi volti a garantire che tali procedure siano attuate senza ritardi ingiustificati (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2018, X e X, C‑47/17 e C‑48/17, EU:C:2018:900, punto 69 nonché giurisprudenza ivi citata).

58      In particolare, il termine di trasferimento di sei mesi determinato dall’articolo 29, del regolamento Dublino III mira a garantire che la persona interessata sia effettivamente trasferita il più rapidamente possibile verso lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda di protezione internazionale, lasciando al contempo, in considerazione della complessità pratica e delle difficoltà organizzative che si ricollegano all’esecuzione del trasferimento di tale persona, ai due Stati membri interessati, il tempo necessario per accordarsi ai fini della realizzazione di quest’ultimo e, più in particolare, allo Stato membro richiedente, quello per disciplinare le modalità di realizzazione del trasferimento (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, punto 59).

59      Orbene, in considerazione dell’effetto interruttivo che la sospensione dell’attuazione di una decisione di trasferimento, fondato sull’articolo 27, paragrafo 4, di tale regolamento, produce sul termine di trasferimento, come esposto al punto 49 della presente sentenza, interpretare suddetta disposizione nel senso che autorizza gli Stati membri a permettere alle autorità competenti di sospendere l’attuazione delle decisioni di trasferimento per un motivo privo di collegamento diretto con la tutela giurisdizionale della persona interessata rischierebbe di rendere inefficace il termine di trasferimento di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento in parola, di alterare la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri derivante dal regolamento Dublino III e di prolungare di molto il trattamento delle domande di protezione internazionale.

60      Ciò posto, occorre altresì ricordare che il legislatore dell’Unione non ha inteso sacrificare all’esigenza di celerità nel trattamento delle domande di protezione internazionale la tutela giurisdizionale delle persone interessate e ha, al contrario, sensibilmente sviluppato, con tale regolamento, le garanzie procedurali offerte a tali persone nell’ambito del sistema di determinazione dello Stato membro competente elaborato dal legislatore dell’Unione (sistema di Dublino) (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, punto 57).

61      Pertanto, si deve ritenere che una sospensione dell’attuazione di una decisione di trasferimento possa essere disposta dalle autorità competenti, conformemente all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III, solo qualora le circostanze relative a siffatta attuazione implichino che detta persona debba, al fine di garantire la tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultima, essere autorizzata a rimanere nel territorio dello Stato membro che ha adottato detta decisione fino all’adozione di una decisione definitiva su tale ricorso.

62      Ne consegue che una decisione revocabile di sospensione dell’attuazione di una decisione di trasferimento per il motivo che tale esecuzione è materialmente impossibile a causa della pandemia di COVID-19 non può essere adottata in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III, in quanto suddetto motivo non presenta un collegamento diretto con la tutela giurisdizionale dell’interessato.

63      La circostanza, evidenziata dal giudice del rinvio e dal governo tedesco, che dal diritto tedesco risulta che l’impossibilità materiale di procedere all’attuazione di una decisione di trasferimento è atta a comportare l’illegittimità di detta decisione non è idonea a rimettere in discussione tale conclusione.

64      Da un lato, infatti, la revocabilità di una decisione di sospensione dell’attuazione di una decisione di trasferimento esclude che si possa ritenere che tale sospensione sia stata disposta in attesa dell’esito del ricorso contro la decisione di trasferimento e allo scopo di garantire la tutela giurisdizionale dell’interessato, poiché non si può escludere che prima dell’esito di detto ricorso intervenga una revoca della sospensione summenzionata.

65      D’altro lato, occorre evidenziare che il legislatore dell’Unione non ha ritenuto che l’impossibilità materiale di procedere all’attuazione della decisione di trasferimento dovesse essere considerata idonea a giustificare l’interruzione o la sospensione del termine di trasferimento di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

66      Detto legislatore, infatti, non ha incluso in tale regolamento alcuna disposizione generale che preveda una siffatta interruzione o una siffatta sospensione.

67      Inoltre, per quanto riguarda taluni casi frequenti di impossibilità materiale di attuazione della decisione di trasferimento, detto legislatore si è limitato, all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento in parola, a prevedere che il termine di trasferimento possa essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito.

68      Orbene, oltre al fatto che la disposizione in parola contempla non già l’interruzione o la sospensione del termine di trasferimento, bensì la sua proroga, occorre ricordare che tale proroga ha carattere eccezionale e deve quindi essere interpretata restrittivamente, il che esclude la sua applicazione per analogia ad altri casi di impossibilità di attuazione della decisione di trasferimento [v., in tal senso, sentenze del 19 marzo 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, punto 60, nonché del 31 marzo 2022, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl e a. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Ricovero di un richiedente asilo in un ospedale psichiatrico), C‑231/21, EU:C:2022:237, punti 54 e 56].

69      La Corte, del resto, ha ritenuto che il termine di trasferimento di sei mesi di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III dovesse essere applicato a situazioni in cui l’interessato non poteva essere trasferito a causa del suo stato di salute (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2017, C. K. e a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 89) o a causa del suo ricovero coatto in un reparto psichiatrico ospedaliero [v., in tal senso, sentenza del 31 marzo 2022, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl e a. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Ricovero di un richiedente asilo in un ospedale psichiatrico), C‑231/21, EU:C:2022:237, punto 62].

70      Pertanto, le autorità competenti non possono validamente avvalersi del regime applicabile, in forza del diritto nazionale, in caso di impossibilità materiale di procedere all’attuazione di una decisione di trasferimento per giustificare l’applicazione dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III e ostacolare così l’applicazione del termine di trasferimento stabilito dall’articolo 29, paragrafo 1, di tale regolamento al fine di garantire il rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

71      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni prima e seconda nelle cause riunite C‑245/21 e C‑248/21 dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 4, e l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III devono essere interpretati nel senso che il termine di trasferimento previsto da quest’ultima disposizione non è interrotto quando le autorità competenti di uno Stato membro adottano, fondandosi su detto articolo 27, paragrafo 4, una decisione revocabile di sospensione dell’attuazione di una decisione di trasferimento con la motivazione che tale attuazione è materialmente impossibile a causa della pandemia di COVID-19.

 Sulla terza questione

72      Alla luce della risposta fornita alle questioni prima e seconda nelle cause riunite C‑245/21 e C‑248/21, non occorre rispondere alla terza questione in tali cause, atteso che quest’ultima è stata sollevata dal giudice del rinvio nell’ipotesi di risposta affermativa alle questioni prima e seconda.

 Sulle spese

73      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 27, paragrafo 4, e l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,

devono essere interpretati nel senso che:

il termine di trasferimento previsto da quest’ultima disposizione non è interrotto quando le autorità competenti di uno Stato membro adottano, fondandosi su detto articolo 27, paragrafo 4, una decisione revocabile di sospensione dell’attuazione di una decisione di trasferimento con la motivazione che tale attuazione è materialmente impossibile a causa della pandemia di COVID-19.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.