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Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg - Germania) – Dirk Harms e a. / Vueling Airlines SA

(Causa C-601/17)1

(Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 8, paragrafo 1 – Rimborso del prezzo di un biglietto in caso di annullamento di un volo – Commissione prelevata da una persona operante in veste di intermediario tra il passeggero e il vettore aereo al momento dell’acquisto del biglietto – Inclusione)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Dirk Harms, Ann-Kathrin Harms, Nick-Julius Harms, Tom-Lukas Harms, Lilly-Karlotta Harms, Emma-Matilda Harms

Convenuta: Vueling Airlines SA

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e in particolare il suo articolo 8, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretato nel senso che il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero in caso di cancellazione di un volo include la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, la quale corrisponde a una commissione percepita da una persona intervenuta in qualità di intermediario tra questi ultimi due, a meno che tale commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

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1 GU C 22 del 22.1.2018.