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Ricorso proposto il 19 agosto 2013 – IOC UK / Consiglio

(Causa T-428/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Iranian Oil Company UK Ltd (IOC-UK) (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Grayston, Solicitor, avv.ti P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, M. Gambardella, D. Sellers e N. Pilkington)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 156, pag. 10), e il regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 156, pag. 3), nella parte in cui gli atti impugnati includono la ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi, vertenti sulla violazione di una forma sostanziale nonché sulla violazione dei Trattati e delle norme giuridiche relative alla loro applicazione: violazione del diritto di essere ascoltati; insufficienza della motivazione; violazione dei diritti della difesa; manifesto errore di valutazione; violazione del principio fondamentale di proporzionalità; violazione del principio fondamentale di parità di trattamento e di non discriminazione; e violazione del diritto fondamentale di proprietà.

La ricorrente ritiene che il Consiglio abbia omesso di svolgere un’audizione della ricorrente e che nessuna indicazione in senso contrario potrebbe giustificare tale omissione. Inoltre il Consiglio avrebbe fornito una motivazione insufficiente. Le richieste della ricorrente di integrare la motivazione e di avere accesso ai documenti sono rimaste prive di risposta, salvo per una breve lettera di conferma di ricevimento. Attraverso tali omissioni, il Consiglio ha violato i diritti della difesa della ricorrente, alla quale è stata negata la possibilità di presentare con successo le sue osservazioni avverso quanto constatato dal Consiglio, dal momento che tali constatazioni non sono state messe a disposizione della ricorrente. Inoltre, il Consiglio non ha dimostrato che il controllo indiretto della NIOC cui è soggetta la ricorrente comporterebbe l’attribuzione di un vantaggio economico per lo Stato iraniano contrario allo scopo della decisione e del regolamento impugnati. In relazione ai motivi addotti per la sua iscrizione la ricorrente ritiene che essi siano insufficienti ovvero inficiati da un errore manifesto di valutazione. Inoltre, in generale, il confronto tra gli obiettivi della decisione di iscrizione e l’impatto concreto di tale decisione per la ricorrente dimostra che la decisione è sproporzionata. Infine il Consiglio ha violato il diritto fondamentale di proprietà adottando misure la cui proporzionalità non può essere accertata.