Language of document : ECLI:EU:T:2015:649





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 settembre 2015 –
IOC‑UK / Consiglio

(causa T‑428/13)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali - Diritto al contraddittorio – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Parità di trattamento e non discriminazione»

1.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2013/270/PESC; regolamento del Consiglio n. 522/2013) (v. punti 44‑48, 56‑58)

2.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Diritto di essere sentiti prima dell’adozione di siffatte misure – Insussistenza – Diritti garantiti dal sindacato giurisdizionale esercitato dal giudice dell’Unione e dalla possibilità di un’audizione successiva all’adozione di tali misure – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/270/PESC; regolamento del Consiglio n. 522/2013) (v. punti 49‑52, 70‑74, 82, 83)

3.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 263 TFUE e 296 TFUE) (v. punto 54)

4.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di estendere detta misura alle entità detenute o controllate da una siffatta entità – Qualità di entità detenuta o controllata – Valutazione caso per caso da parte del Consiglio – Attuazione delle disposizioni rilevanti del diritto dell’Unione – Insussistenza di un potere discrezionale del Consiglio [Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2013/270/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d), e n. 522/2013] (v. punti 64, 66, 92‑96, 98, 99, 103, 110)

5.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Diritto di accesso ai documenti – Diritto subordinato a una domanda presentata in tal senso al Consiglio (Decisione del Consiglio 2013/270/PESC; regolamento del Consiglio n. 522/2013) (v. punto 77)

6.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale (Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/270/PESC; regolamento del Consiglio n. 522/2013) (v. punti 90, 91)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 156, pag. 10), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 156, pag. 3).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Iranian Oil Company UK Ltd (IOC-UK) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.