Language of document : ECLI:EU:T:2015:516

Causa T‑418/10

voestalpine AG
e

voestalpine Wire Rod Austria GmbH

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Infrazione unica, complessa e continuata – Contratto di agenzia – Imputabilità del comportamento illecito dell’agente al preponente – Mancata conoscenza del comportamento illecito dell’agente da parte del preponente – Partecipazione a una componente dell’infrazione e conoscenza del piano d’insieme – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Proporzionalità – Principio di personalità delle pene e delle sanzioni – Competenza estesa al merito»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015

1.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione – Insieme di indizi – Sindacato giurisdizionale – Portata – Decisione che lascia sussistere un dubbio nel giudice – Rispetto del principio della presunzione d’innocenza

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

2.      Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di una responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione nonostante il suo ruolo limitato – Ammissibilità – Considerazione in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53)

3.      Intese – Partecipazione a riunioni aventi oggetto anticoncorrenziale – Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa – Comportamento divergente da quello convenuto in seno all’intesa – Irrilevanza – Rispetto delle garanzie procedurali da parte della Commissione – Sindacato giurisdizionale

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53)

4.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Impresa – Nozione – Unità economica – Società tra le quali intercorre una relazione verticale – Società legate da un contratto di agenzia – Criteri di valutazione

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53)

5.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Impresa – Nozione – Unità economica – Società legate da un contratto di agenzia – Criteri di valutazione – Assunzione di un rischio economico da parte dell’intermediario

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; comunicazione della Commissione 2000/C 291/01)

6.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Impresa – Nozione – Unità economica – Società legate da un contratto di agenzia – Agente che agisce a nome di due partecipanti a un’intesa – Criteri di valutazione – Rischio economico

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53)

7.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Impresa – Nozione – Unità economica – Società legate da un contratto di agenzia – Criteri di valutazione – Mancata conoscenza da parte del preponente del comportamento anticoncorrenziale dell’agente – Irrilevanza

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53)

8.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Criteri di valutazione – Margine di discrezionalità riservato alla Commissione – Limiti – Rispetto dei principi di proporzionalità e di personalità delle pene e delle sanzioni

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 3; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

9.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione – Personalizzazione della pena in varie fasi della determinazione dell’importo

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 22, 27, 29, 36 e 37)

10.    Concorrenza – Ammende – Importo – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito – Effetto – Obbligo di considerare gli orientamenti per il calcolo delle ammende – Esclusione – Circostanze da prendere in considerazione

(Art. 229 CE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 116-118)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 119-124)

3.      Per provare adeguatamente la partecipazione di un’impresa a un’intesa anticoncorrenziale, è sufficiente che la Commissione dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni in cui siano stati stipulati accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta. Ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni siffatte, spetta a tale impresa dedurre indizi atti a provare che la sua partecipazione a dette riunioni fosse priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando di aver dichiarato ai suoi concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro. Oltre a ciò, la circostanza che un’impresa non dia alcun seguito ai risultati di una riunione avente una finalità anticoncorrenziale non è atta ad escludere la responsabilità della medesima per la sua partecipazione ad un’intesa, a meno che essa non abbia preso pubblicamente le distanze dal suo contenuto. Il fatto che un’impresa non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti ai quali ha preso parte assume rilievo solamente ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, della determinazione dell’importo dell’ammenda. A tale riguardo, qualora, secondo la Commissione, la responsabilità di imprese per comportamenti anticoncorrenziali risulti dalla loro partecipazione a riunioni aventi ad oggetto tali comportamenti, spetta ai giudici dell’Unione verificare se dette imprese abbiano avuto la possibilità, tanto durante il procedimento amministrativo quanto dinanzi ad essi, di confutare le conclusioni che ne erano state tratte e, eventualmente, di dimostrare circostanze che pongano sotto una luce diversa i fatti stabiliti dalla Commissione e che permettano di dare una diversa spiegazione dei fatti rispetto a quella accolta da tale istituzione.

(v. punti 125, 127, 128)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 134-139)

5.      Ai fini della determinazione, in materia di diritto della concorrenza, dell’esistenza di un’unità economica tra due società che intrattengono un rapporto di tipo verticale, quale quello intercorrente tra un committente e il suo agente o intermediario, due elementi sono stati adottati come principali parametri di riferimento: l’assunzione o meno, da parte dell’intermediario, di un rischio economico e l’esclusività o meno dei servizi che fornisce.

A questo proposito, per quanto riguarda l’assunzione del rischio economico, un intermediario non può essere considerato un organo ausiliario facente parte dell’impresa del committente qualora, in virtù del loro accordo, gli siano attribuite o lasciate funzioni analoghe, sul piano economico, a quelle di un commerciante indipendente, in quanto tale accordo prevede che l’intermediario assuma a proprio carico rischi finanziari inerenti alla vendita di prodotti o all’esecuzione dei contratti stipulati con terzi. Così, nel caso di un contratto, qualificabile come contratto di agenzia ai sensi del punto 12 delle linee direttrici sulle restrizioni verticali, in base al quale l’agente si fa carico solamente delle spese accessorie, senza sopportare un rischio economico che non sia trascurabile, quest’ultimo non assume funzioni analoghe, sul piano economico, a quelle di un commerciante indipendente.

(v. punti 139, 140, 145, 147, 148)

6.      In materia di diritto della concorrenza, l’esistenza di un’unità economica tra un committente e il suo agente si valuta sulla base di due principali parametri di riferimento: l’assunzione o meno, da parte dell’intermediario, di un rischio economico e l’esclusività o meno dei servizi che fornisce.

A tale riguardo, quanto all’esclusività dei servizi forniti dall’intermediario, non depone a favore dell’idea di unità economica il fatto che, oltre a svolgere attività per conto del committente, l’intermediario effettui, quale commerciante indipendente, operazioni di notevole entità sul mercato del prodotto o del servizio di cui trattasi. Tuttavia, nel caso in cui un agente agisca in nome di due partecipanti a un’intesa senza essere personalmente attivo sul mercato interessato, occorre sapere, per stabilire l’esistenza di un’unità economica tra l’agente e uno dei suoi preponenti, se tale agente sia in grado, per quanto riguarda le attività che gli sono state affidate da detto preponente, di comportarsi come un commerciante indipendente libero di determinare la propria strategia commerciale. Qualora l’agente non sia in grado di comportarsi in tal modo, le funzioni da lui esercitate per conto di detto preponente costituiscono parte integrante delle attività di quest’ultimo.

Così, in un caso di doppia rappresentanza, l’elemento decisivo per determinare l’esistenza di un’unità economica si rinviene nella valutazione dei rischi finanziari connessi alla vendita o all’esecuzione dei contratti conclusi con i terzi. Se il contratto di agenzia concluso con una delle società rappresentate non dà all’agente la possibilità di agire, ai sensi del diritto della concorrenza, quale commerciante indipendente per quanto riguarda le attività per le quali è stato designato, la doppia rappresentanza non è idonea a rimettere in discussione la conclusione secondo cui l’agente opera, di fatto, come un organo ausiliario e costituisce, pertanto, un’entità economica unica con tale impresa. Si può infatti ritenere che l’agente costituisca contemporaneamente un’unità economica con entrambi i partecipanti all’intesa. Qualora la duplice rappresentanza gli consenta di avere accesso a informazioni commercialmente riservate provenienti da due fonti, tale particolarità costituisce un fattore di miglioramento del coordinamento nell’ambito dell’intesa.

(v. punti 139, 141, 149, 151-153, 155, 158, 160, 161, 163)

7.      In materia di diritto della concorrenza, nel caso in cui un agente agisca in nome e per conto del preponente senza assumersi il rischio economico delle attività che gli sono state affidate, il comportamento anticoncorrenziale di tale agente nell’ambito di dette attività può essere imputato al preponente, analogamente a quanto è possibile fare nei confronti di un datore di lavoro per quanto riguarda gli atti censurabili commessi da uno dei suoi dipendenti, anche senza la prova della conoscenza, da parte del preponente, del comportamento anticoncorrenziale dell’agente. Infatti, tenuto conto del contratto di agenzia, e come nel caso di una società controllata al 100% o quasi dalla sua controllante o di un dipendente che agisce per conto del proprio datore di lavoro, si ritiene che l’agente agisca per conto del preponente e formi con quest’ultimo un’entità unica.

(v. punti 175, 394)

8.      Dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea emerge che le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto all’infrazione.

A tale riguardo, in sede di determinazione dell’importo delle ammende inflitte per violazione delle norme sulla concorrenza, si deve tener conto di tutti gli elementi che possono rientrare nella valutazione della gravità degli accordi e delle pratiche dichiarati incompatibili con il mercato interno dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 53, paragrafo 1, dell’Accordo SEE, quali, in particolare, il ruolo svolto da ciascuna delle parti nell’infrazione e la minaccia che infrazioni di questo tipo rappresentano per gli obiettivi dell’Unione. Analogamente, il fatto che un’impresa non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti ai quali ha preso parte dev’essere preso in considerazione in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, della determinazione dell’ammenda. In presenza, segnatamente, di un’infrazione unica, ossia di un’infrazione complessa che abbraccia una serie di accordi e di pratiche concordate su mercati distinti, nei quali non tutti i contravventori sono presenti, oppure possono avere una conoscenza solo parziale del piano complessivo, le sanzioni devono essere personalizzate, nel senso che devono essere rapportate ai comportamenti e alle caratteristiche propri delle imprese coinvolte. In tale contesto, il principio di proporzionalità implica che l’ammenda sia fissata in proporzione agli elementi da prendere in considerazione per valutare tanto la gravità oggettiva dell’infrazione in sé, quanto la gravità relativa della partecipazione all’infrazione dell’impresa sanzionata. Così, in materia di sanzione inflitta per violazione del diritto della concorrenza relativo alle intese, la Commissione deve provvedere a personalizzare le pene rispetto all’infrazione tenendo conto della specifica situazione di ciascun contravventore. A tale riguardo, un contravventore che non sia ritenuto responsabile di taluni aspetti di un’infrazione unica non può aver avuto un ruolo nell’attuazione dei medesimi. In ragione della limitata portata dell’infrazione accertata nei suoi confronti, la violazione del diritto della concorrenza è necessariamente meno grave di quella imputata ai contravventori che abbiano partecipato a tutti gli aspetti dell’infrazione.

Di conseguenza, il principio di proporzionalità impone segnatamente alla Commissione di prendere in considerazione, in sede di calcolo dell’importo dell’ammenda, il fatto che un’impresa abbia partecipato, per mezzo di un agente, a un solo aspetto di un’infrazione unica e che, per quanto riguarda tale aspetto, non si possa ritenere, in mancanza di partecipazione al livello europeo dell’intesa complessiva, che tanto l’oggetto quanto gli effetti di detta partecipazione abbiano oltrepassato i confini del territorio di un solo Stato membro. Qualora a un’impresa venga inflitta un’ammenda identica a quella che avrebbe dovuto sopportare se le fosse stata imputata una partecipazione a tutti gli aspetti dell’infrazione unica, la decisione della Commissione dev’essere annullata, per non aver preso in considerazione la specificità della situazione dell’impresa interessata. A tale riguardo, il mero fatto che detta impresa possa essere stata a conoscenza della dimensione paneuropea dell’intesa complessiva, quando invece una conoscenza siffatta non è stata dimostrata, non è sufficiente per prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell’ammenda, il valore delle vendite realizzate su tali mercati, dato che in relazione a questi ultimi non è dimostrato che la suddetta impresa abbia avuto un comportamento anticoncorrenziale.

(v. punti 408, 411-415, 437, 442-447)

9.      In materia di sanzione inflitta per violazione del diritto della concorrenza relativo alle intese, la Commissione deve provvedere a personalizzare le pene rispetto all’infrazione tenendo conto della specifica situazione di ciascun contravventore. In pratica, l’individualizzazione della pena rispetto all’infrazione può essere compiuta in diverse fasi della determinazione dell’importo dell’ammenda.

In primo luogo, la Commissione può riconoscere la specificità della partecipazione di un’impresa all’infrazione in sede di valutazione della gravità oggettiva dell’infrazione unica, ai sensi del punto 22 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003.

In secondo luogo, la Commissione può riconoscere tale specificità in sede di valutazione delle circostanze attenuanti indicate al punto 29 degli orientamenti a titolo di valutazione globale di tutte le circostanze rilevanti (v. punto 27 dei menzionati orientamenti).

In terzo luogo, la Commissione può riconoscere la suddetta specificità in una fase successiva a quella della valutazione della gravità oggettiva dell’infrazione o delle circostanze attenuanti invocate dalle imprese interessate. Il punto 36 degli orientamenti indica, in tal senso, che in alcuni casi la Commissione può imporre un’ammenda simbolica, ed essa può inoltre, come prospettato al punto 37 di detti orientamenti, discostarsi dalla metodologia generale esposta per la fissazione dell’importo delle ammende alla luce, in particolare, delle specificità di un determinato caso.

(v. punti 415-417, 420, 423)

10.    In materia di diritto della concorrenza, la competenza estesa al merito conferita al giudice dell’Unione, ai sensi dell’articolo 229 CE, dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 legittima tale giudice, al di là del semplice controllo di legittimità della sanzione, che consente soltanto di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l’atto impugnato, a sostituire la propria valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto, modificando in particolare l’importo dell’ammenda inflitta nel caso in cui la questione dell’importo della stessa sia sottoposta al suo esame.

A tale riguardo, la fissazione di un’ammenda da parte dei giudici dell’Unione non è, per sua natura, un esercizio aritmetico preciso. Peraltro, il giudice dell’Unione non è vincolato ai calcoli della Commissione né ai suoi orientamenti allorquando si pronuncia in forza della propria competenza estesa al merito, bensì deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie.

In tale contesto, i giudici dell’Unione tengono conto, segnatamente, della natura delle restrizioni della concorrenza di cui trattasi, laddove l’assegnazione di quote e la fissazione di prezzi rientrano tra le più gravi. Peraltro, occorre tenere eventualmente conto di fattori specifici, quali il fatto che l’impresa interessata abbia partecipato solamente a un aspetto limitato al territorio di un solo Stato membro di un’infrazione unica a livello paneuropeo, nonché la circostanza che la partecipazione di detta impresa all’infrazione sia consistita soprattutto nel fatto di un intermediario, mentre la conoscenza da parte dell’impresa del comportamento del suo agente non è dimostrata.

(v. punti 450-453, 462-465)