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Impugnazione proposta il 21 maggio 2010 da Y avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 7 ottobre 2009, causa F-29/08, Y/Commissione

(causa T-493/09 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Y (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. J. Van Rossum)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 7 ottobre 2009, causa F-29/08, Y/Commissione, recante rigetto del ricorso del ricorrente;

annullare la decisione 24 maggio 2007 di licenziare il ricorrente;

condannare la Commissione a versargli la retribuzione che egli avrebbe continuato a percepire se non fosse stato posto prematuramente fine al suo contratto, nonché tutte le indennità cui egli ha diritto;

condannare la Commissione a versargli un importo pari a EUR 500 000 a titolo di risarcimento del danno morale da egli subito;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 7 ottobre 2009, causa F-29/08, Y/Commissione, recante rigetto del ricorso con cui il ricorrente aveva chiesto, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione di licenziarlo e, dall'altro, il risarcimento dei danni.

A sostegno della sua impugnazione il ricorrente rileva che il TFP ha commesso errori di diritto:

-    nel considerare che la Commissione non avesse l'obbligo di consultare il comitato dei rapporti, mentre la decisione della Commissione 7 aprile 2004, con la quale sono state stabilite le disposizioni generali di esecuzione relative alle procedure disciplinanti l'assunzione e l'impiego degli agenti contrattuali imporrebbe siffatta consultazione;

-    nel considerare che il ricorrente fosse stato validamente licenziato, mentre egli non aveva far potuto valere le sue osservazioni in merito al parere del comitato dei rapporti, che non gli sarebbe stato comunicato;

-     nel dichiarare che la mancata comunicazione al ricorrente del parere del comitato dei rapporti non violerebbe i suoi diritti di difesa;

-    nel considerare che la decisione di licenziamento non era basata sul parere del comitato dei rapporti, nonostante tale parere fosse espressamente indicato nella motivazione della decisione di licenziamento;

-    nel ritenere che l'istituzione si sia basata soltanto su censure ed elementi di fatto menzionati nel rapporto di fine prova del ricorrente, laddove dal testo di tale decisione risulterebbe che essa è basata su aspetti relativi alle allegazioni di corruzione passiva;

-     nel ritenere la decisione di licenziamento regolarmente fondata, mentre essa si baserebbe su censure e elementi di fatto intervenuti prima dell'entrata in servizio del ricorrente in qualità di agente contrattuale e

-    nel considerare che la decisione di licenziamento non fosse una sanzione disciplinare, laddove gli inadempimenti contestati al ricorrente hanno dato luogo all'avvio di un procedimento disciplinare avente ad oggetto gli stessi fatti e lo stesso comportamento addotti a giustificazione della decisione di licenziamento.

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