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Ricorso proposto il 6 maggio 2013 – Stayer Ibérica / UAMI - Korporaciya «Masternet» (STAYER)

(Causa T-254/13)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Stayer Iberica, SA (Pinto, Spagna) (rappresentante: S. Rizzo, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ZAO Korporaciya «Masternet» (Mosca, Russia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui accoglie parzialmente il ricorso e annulla la registrazione del marchio comunitario n. 4675881 per i seguenti prodotti:

–     Classe 7: equipaggiamento e utensili; componenti di macchine per il taglio e la pulizia di diamanti; punte e mole a disco per le seguenti industrie; marmo, granito, pietra, argilla, lastre, piastrelle e mattoni e, in termini generali, strumenti per il taglio in quanto parti dell’equipaggiamento compreso nella classe 7.

–    Classe 8: oggetti abrasivi tascabili (mole e mole semplici).

condannare alle spese l’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «STAYER» - registrazione di marchio comunitario n. 4 675 881

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i motivi della domanda di dichiarazione di nullità era quelli di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto in toto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, dell’articolo 15 e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.